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Visualizza Versione Completa : verbale ztl. Ci vuole avvisto di controllo elettronico?



quivis de populo
30-01-2014, 12:45
buongiorno egregi avvocati, avrei un quesito.
Ho ricevuto un verbale per esser transitato in ztl in centro urbano.

Il fatto è che la cartellonistica era poco visibile (è un senso unico stretto, in sostanza il cartello è a dx del guidatore ed essendo messo in alto rimane "tagliato" alla vista del conducente a causa della sommità del parabrezza, quando si gira... tac, è troppo tardi).

Ma al di là di questo il cartello non riportava la presenza di un controllo elettronico".

La domanda è: basta scrivere "zona a traffico limitato"?
Oppure se ci sono anche le telecamere si deve aggiungere la scritta di avvertimento controllo elettronico? (anche magari considerando la normativa sulla privacy?)

E' regolare secondo voi questo cartello senza che vi sia l'avvertimento delle telecamere?
grazie.

http://i57.tinypic.com/2sb4sg0.jpg

Avv. G. Lore
30-01-2014, 13:40
Di per sè il cartello è legittimo, andrebbe valutata la sua effettiva visibilità.

Altra questione: essendo un controllo meccanizzato va preavvisato 400 m. come i velox? Per analogia io direi di sì, anche se giurisprudenza sul punto non c'è

quivis de populo
30-01-2014, 17:37
la ringrazio Avvocato (per errore ho scritto nel titolo "avvisto" anzichè avviso)
Dunque non è necessario l'avvertimento di controllo elettronico? Basta segnalare che la zona è a traffico limitato?:(
Quanto alla Sua domanda, il cartello è proprio poco visibile da un conducente (sono molto attento ai cartelli quando giro in posti poco conosciuti, ricordo di averlo visto solo dopo aver imboccato la via..).

Avv. G. Lore
30-01-2014, 17:52
Il cartello deve indicare il divieto, non la modalità di rilevazione.

Insisterei sul punto della presegnalazione

quivis de populo
30-01-2014, 18:16
la ringrazio nuovamente Avvocato.
Sicuramente vedrò di analizzare la scarsa visibilità (fosse stato visibile me ne sarei accorto!), così come la mancanza di presegnalazione.

Casualmente mi sono imbattuto in un articolo dove si indica che il garante sulla privacy avrebbe imposto ai Comuni di indicare 1) la presenza di videosorveglianza; 2) che tale impianto è collegato ad un sistema di controllo delle infrazioni.

Ho cercato il provvedimento e dice questo:
5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada
Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada(18), il Garante prescrive quanto segue:

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore(19), fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) ad f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice).
5.3.2. Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi (come, ad es., in caso di rilevamento a distanza dei limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a informare gli utenti in modo specifico in ordine all'utilizzo di dispositivi elettronici(20).

L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli interessati, che può essere fornita dagli enti preposti alla rilevazione delle immagini attraverso più soluzioni.

Un'idonea informativa in materia può essere anzitutto assicurata mediante l'utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento di immagini. A tal fine, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti civiche e altra comunicazione istituzionale).

A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, va considerato il contributo che possono dare appositi cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel fac-simile in allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare automaticamente le infrazioni.

Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice). L'installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 13 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).


Cosa ne pensa? L'installazione delle telecamere nella zona in oggetto è stata comunicata ai giornali tempo che le montassero.
Ma basterà averne parlato sui giornali?? ::)
Cordiali saluti.

Avv. G. Lore
30-01-2014, 18:25
Sì' ma tale mancanza determina non l'impugnabilità del verbale, ma eventualmente una segnalazione al Garante

quivis de populo
30-01-2014, 18:52
Egregio Avvocato, in effetti mi sono posto tale dubbio anche io... però (ma sto solo ora leggendo il provvedimento e una sentenza sul punto: Cass 1479/2012), ripeto, però.. mi pare si parli proprio di legittimità della rilevazione..

Lieto del suo intervento.. le farò sapere cosa ho trovato appena finito di leggere il tutto :D

quivis de populo
03-02-2014, 22:48
Gentile Avvocato, ho letto la sentenza e mi pare di capire che subordini la legittimità della rilevazione all'avviso della presenza di telecamere.
Lei ha avuto modo di vederla?

Avv. G. Lore
04-02-2014, 12:34
Letta ora.
Grazie della preziosissima segnalazione, La interpreto come Lei!

quivis de populo
04-02-2014, 16:59
grazie a Lei, è un piacere apprendere e, se possibile, dare il proprio contributo! :)