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Visualizza Versione Completa : Permesso di guida per motivi di lavoro



Integ
11-01-2014, 16:56
Ragazzi volevo approfondire il discorso del permesso di guida per motivi di lavoro. Ci sono precedenti noti di permesso concesso anche in caso di provocato incidente?

La mia domanda purtroppo è stata respinta proprio per l'incidente. Siccome mi sembra alquanto discriminatorio volevo sapere se era percorribile un eventuale ricorso contro cosa non saprei e nemmeno a chi presentarlo...

idee?

l84
14-01-2014, 19:22
Io non saprei che dirti. Io rinunciai a chiedere il permesso proprio per l'incidente però non approfondii il discorso.

scr
14-01-2014, 21:15
L'Art. 218, comma 2 (Sanzione accessoria della sospensione della patente e permesso orario), con riferimento alla innovativa previsione (introdotta dalla riforma al Codice della Strada avvenuta dalla Legge 120/2010) prevede uno speciale permesso giornaliero per motivi di lavoro per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno rilasciato dal Prefetto a chi ne faccia istanza , adeguatamente motivata e documentata per ragioni di lavoro, "qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa e, qualora concesso il permesso orario, estendendo il periodo di sospensione "aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. " (cfr art. 218 c.2).

La recente circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 6535 del 22 aprile 2011 ritiene opportuno precisare che l'autorizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate nella norma, quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale.
Nel caso di guida instato di ebbrezza, il permesso in questione deve ritenersi applicabile con esclusivo riguardo alla fattispecie depenalizzata di cui all'art.186 comma 2, lettera a) e non anche alle fattispecie contemplate alle lettere b) e c) dello stesso comma, nonché in relazione all'art.186-bis.
Analogamente, l'autorizzazione deve ritenersi preclusa con riguardo alle infrazioni costituenti reato contemplate nell'art. 187 (Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti).