Visualizza Versione Completa : Sanzione per omessa comunicazione dati conducente
mirkofil
30-11-2013, 16:51
Buongiorno, vi espongo l’ accaduto: in data 07/06/13 mi è stata notificata una multa x eccesso di velocità, con relativo verbale e annesso modulo da compilare con i dati conducente; io non ho compilato il modulo perchè ho fatto ricorso al giudice di pace, per il quale sto ancora aspettando l’ esito poichè l’ udienza è stata fissata per il giorno 10/01/14; il giorno 29/11/13 mi è stato notificato un ulteriore verbale perchè non ho comunicato i dati del conducente; quello che mi chiedo io è se questa cosa è regolare o illegittima; sia perchè il ricorso è ancora pendente, sia perchè il secondo verbale mi è stato notificato dopo i 90 giorni utili che ha a disposizione l’ amministrazione per accertare se è stato adempiuto l’ obbligo di invio dati conducente. Leggendo un pò di norme ho capito che io ho 60 giorni di tempo per comunicare i dati e a partire dal 61 ° esimo giorno, la polizia ha 90 giorni di tempo per procedere all’ accertamento dell’ adempimento dell’ obbligo di comunicazione...oltrepassato questo termine la contravvenzione è preclusa...
Orbene facendo un pò di conti, dalla data di notifica del primo verbale (07/06/13 ) aggiungendo i 60 giorni si arriva al 06/08/13; da qui dovrebbe partire il conteggio dei 90 gg entro i quali dovevano mandarmi il secondo verbale di accertamento, ovvero entro il 07/11/13... è corretto il ragionamento ?
Sono andato al comando dei vigili a far presente la cosa e mi hanno risposto che loro hanno a disposizione anche più tempo per accertare le cose e che i termini che io ho esposto non sono corretti.
Mi aiutate a capirci qualcosa per favore ?? Grazie infinite
Avv. G. Lore
02-12-2013, 09:36
La vicenda del 126 bis è un po' complessa perché non regolata da alcuna norma.
Io proponendo per la Sua ricostruzione ma è da richiamare anche la legge 241/90 che prevede un termine di 30 gg. per l'accertamento.
Quindi 90+30+60
mirkofil
02-12-2013, 09:54
Intanto grazie per la risposta Avv.to.
Io in particolare mi sono rifatto alla sent. n. 104.258 del 27.03.2013 emessa dal D.d.P. di Milano...dove veniva richiamato l' art. 201 del cds... non sapevo questa cosa del termine di 30 gg. per l' accertamento...
Avv. G. Lore
02-12-2013, 10:24
Il ddl di Milani cos'è.
Se parla del gdp le sentenze di merito non fanno giurisprudenza.
Altra domanda. La notifica del 126bis è stata fatta a mezzo posta?
mirkofil
02-12-2013, 10:30
si era una sentenza del gdp di Milano, che per certi aspetti, trattava le stesse circostanze del mio caso; si notifica a mezzo posta.
Avv. G. Lore
02-12-2013, 11:51
Dunque essedno notifica a mezzo posta vale la data di consegna alle Poste per capire se sia tempestiva o meno
mirkofil
02-12-2013, 12:59
consegnata alle poste il 26.11.13
Resta da capire se è valida questa cosa dei 90 giorni e se il termine parte trascorsi i primi 60 giorni del primo verbale...
Avv. G. Lore
02-12-2013, 13:02
Legislativamente - ripeto - non vi è alcundato a cui appellarsi.
O si applica analogicamente il 201 cds o la Legge 241/90
mirkofil
02-12-2013, 13:35
Ho capito. Grazie per la sua disponibilità
Ho un ultimo quesito da porle...se decidessi di pagare questa sanzione e poi vincessi il ricorso che ho impugnato relativo al primo verbale, potrei richiedere il rimborso di questi soldi ? Dato che andrebbe a decadere la prima multa non avrebbero senso le successive sanzioni...o non è cosi ??
Grazie di nuovo.
Avv. G. Lore
02-12-2013, 13:37
1. no; illecito presupposto e 126bis sono indipendenti tra di loro;
2. no ahimè, ut supra.
mirkofil
02-12-2013, 14:05
E' assurdo come la legge consideri indipendenti le due cose, visto che in realtà sono strettamente collegate (se non ci fosse la prima non seguirebbe la seconda) ma ahimè siamo in Italia, il paese ove tutto è possibile.
La ringrazio ancora per la sua disponibilità e cortesia e perdoni lo sfogo, ma queste situazioni lasciano davvero l' amaro in bocca.
Buona giornata
Avv. G. Lore
02-12-2013, 14:24
Capisco il Suo sfogo, ma nel diritto due vicende collegate non necessariamente sono subordinate.
Il 126 bis sorge per il mancato adempimento di un obbligo imposto dal'Autorità.
E' un illecito diverso e ultroneo e che resta a prescindere dalla sorte del verbale supposto.
Non si taccia, ancora, che trattasi di obbligazione di diritto pubblico, dunque il pagamento della sanzione determina acquiscenza a essa e impossibilità di ripetizione della medesima
mirkofil
03-12-2013, 19:10
Secondo lei posso comunque impugnare questo secondo verbale portando come giustificato motivo il ricorso ancora pendente ? So che la Corte Costituzionale con la sentenza del 2005 e il Ministero degli Interni con una recente circolare, appoggiano questa condotta...che però è stata disattesa da una sentenza della Cassazione nel 2007... sinceramente non so che fare...
Avv. G. Lore
03-12-2013, 19:28
Che la corte costituzionale si sia pronunciata sul punto lo dubito, perché non è di competenza della Consulta pronunciarsi su tali vicende.
La c.c. sentenzia solo la legittimità costituzionale o meno di una norma.
Il min. interni ha detto una cosa un po' diversa, ossia che è illegittimo il verbale ex art. 126bis qualora il cittadino abbia comunicato all'accertatore non i dati del conducente, ma la pendenza del ricorso.
Temo che Lei ciò non l'abbia fatto
mirkofil
03-12-2013, 19:41
avevo letto questo: con la sentenza 27/2005, la Corte Costituzionale ha stabilito che “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
L' ente accertatore è stato avvisato dalla cancelleria del GdP del ricorso presentato...ciò non basta ?? Mi perdoni ma non riesco a capire proprio come funziona.
Inoltre el ricorso che io ho presentato non ho messo i dati del trasgressore e ho chiesto anche istanza di sospensione per le sanzioni accessorie; ciò non vuol dire che se mi sospendono l' esecutività del verbale principale, di conseguenza sono sospese anche le relative sanzioni accessorie ??
mirkofil
03-12-2013, 19:41
Voglio dire.... non ho proprio nessuna speranza ?? Grazie ancora per la sua cortesia.
Avv. G. Lore
04-12-2013, 08:27
La notifica della cancelleria è un fatto procedurale.
La comunicazione la deve fare Lei.
Questo dice il Min. Interni, venendo incontro al cittadino e superando alcune sentenze restrittive della Cassazione: Non si configura omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sè ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
La sentenza n. 27/05 della C.C. non dice ciò che Lei ha riportato (e non potrebbe proprio dirlo). Ha sentenziato solo l'illegittimità del vecchio art. 126 bis cds per violazione dell'art. 3 Costituzione
mirkofil
04-12-2013, 14:59
Oggi per scrupolosità ho provato a chiamare sia la cancelleria del gdp, sia il prefetto, chiedendo lumi su questo fatto..ho avuto due risposte completamente differenti: secondo la cancelleria del gdp i dati vanno sempre e comunque comunicati; secondo la prefettura invece se proponessi ricorso indicando che ho ancora una causa pendente annullerebbero la sanzione al 100% (me lo hanno praticamente garantito, perchè loro si basano sui dettami della circolare ministeriale e applicano quel principio)... ora io sapendo questo sarei indirizzato a fare ricorso al prefetto...ma poi mi sorge una domanda... se io faccio ricorso al prefetto e lo vinco, poi il Comune può proporre ricorso al gdp ? O come funziona la cosa ?? Grazie
Avv. G. Lore
04-12-2013, 15:02
no, non può farlo
mirkofil
04-12-2013, 15:50
Quindi il Comune non può adire a nessun altro organo per appellarsi ma dovrebbe solo accettare l' ordinanza del prefetto ??
Grazie Avv. to per la sua tempestività e disponibilità. Davvero eccellente. Grazie infinite.
Avv. G. Lore
04-12-2013, 15:59
yes
mirkofil
04-12-2013, 16:01
Ottimo. allora ci provo e speriamo bene...
Rinnovo la gratitudine.
Avv. G. Lore
04-12-2013, 16:06
si figuri
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