Visualizza Versione Completa : Inversione a U area casello con auto non propria
marco.ferrara
24-11-2013, 19:39
Buonasera a tutti gli utenti del forum, ho una domanda da porvi.
oggi pomeriggio ho prestato la mia automobile a mia madre, lei è andata in autostrada e nei pressi dello svincolo di un area di sosta ha sbagliato uscita e ha imboccato uno svincolo di uscita poco prima della suddetta area, arrivata all'area del casello però presa dal panico ha fatto inversione subito prima della barriera (non c'era nessuno che stava transitando nell'area in quel momento) ed è rientrata in autostrada per poi fermarsi alla stazione di servizio.
ora le domande che mi premono sono le seguenti:
1) mi arriverà a casa la multa in quanto non è stata immediatamente contestata da nessuno?
2) nel caso mi arrivi la multa a casa mi sequestreranno la vettura anche se non ero io alla guida?
3) in quali sanzioni rischiamo di incorrere entrambi?
in attesa di una vostra gentile risposta vi porgo cordiali saluti.
Avv. G. Lore
25-11-2013, 09:30
1. chi lo sa, non abbiamo la sfera di cristallo :)
2. ma no, nessun sequestro!!!
3. Art. 176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato,i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196. (1)
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada (1).
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.988 a euro 7.953 (2).
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due mesi a sei mesi (3)(4).
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marco.ferrara
25-11-2013, 10:33
La ringrazio per la risposta tempestiva, nel frattempo mi sono documentato su questo forum per altri casi analoghi e da quanto ho capito sono giunto a queste conclusioni:
1) possono recapitarmi la multa a casa solo se erano presenti telecamere gestite dalla polizia stradale.
2) le registrazioni delle telecamere della società autostrade non possono essere utilizzate dalla polizia stradale per effettuare sanzioni di questo tipo in quanto possono accedere ai filmati solo in caso di incidenti per acquisire dati utili alla ricostruzione dei fatti.
3) Nel caso arrivi la contravvenzione non rischio nulla per quanto riguarda la vettura in quanto non ero io alla guida, e il trasgressore non è provvisto di veicolo di sua proprietà, quindi ci sarebbero solo gli estremi per la revoca dalle patente per minimo 6 mesi per mia madre giusto?
4) per la revoca della patente e la detrazione dei punti la si può "salvare" non dichiarando i dati del conducente, ma in tal caso oltre alla multa di 250 euro per non aver dichiarato i dati corro dei rischi per la macchina?
Quindi in totale a meno che in quell'area fossero posizionate le suddette telecamere delle forze dell'ordine non può succedere nulla (e comunque dopo 90 giorni se non mi arriva nulla decade la violazione)
le chiedo gentilmente se le mie ipotesi sono corrette oppure è cambiato qualcosa nelle leggi in questi ultimi anni (visto che i casi sui quali mi sono documentato erano del 2010 e 2012)?
Avv. G. Lore
25-11-2013, 10:51
1. Non proprio. Magari sul posto c'era qalche agente che ha visto tutto;
2. ok;
3. no; il fermo verrebbe fatto su quel veicolo. Il priprietario è sempre coobbligato. Il fermo NON E' IL SEQUESTRO, sono due cose diverse;
4. la sanzione ora è di € 284,00
marco.ferrara
25-11-2013, 11:17
la ringrazio ancora per la disponibilità, quindi non mi rimane che aspettare e sperare che passino 90 giorni senza lettere varie.
Avv. G. Lore
25-11-2013, 11:33
Buona attesa :)
marco.ferrara
25-11-2013, 11:40
la ringrazio per la sua disponibilità,speriamo sia un attesa tranquilla (senza multe)
Avv. G. Lore
25-11-2013, 11:44
si figuri e tifo per Lei!!
marco.ferrara
25-11-2013, 20:48
La ringrazio ancora e la terrò aggiornato su eventuali sviluppi.
marco.ferrara
24-02-2014, 21:00
Buonasera, ad oggi sono trascorsi 90 giorni, non avendo ricevuto nulla, volevo sapere se posso stare tranquillo oppure può succedere ancora qualcosa oltre il limite dei 90 giorni?
Avv. G. Lore
24-02-2014, 21:07
Attendi ancora un po'.
Se la notifica è postale può arrivare anche dopo perché conta la data di consegna alle poste.
marco.ferrara
24-02-2014, 21:30
Quanto devo aspettare ancora per stare tranquillo? Sa sono molto preoccupato
Avv. G. Lore
25-02-2014, 09:02
Vivi sereno, le ansie sono da vivere per altre questioni.
Attendi ancora un po'.
Se la notifica è postale può arrivare anche dopo perché conta la data di consegna alle poste.
E in media quanti giorni sono questo "un po" ? Anche io sono nella stessa barca di marco comunque (non per un inversione a u)
Visto che ci sono...per un sorpasso vietato non contestato immediatamente, infrazione ed accertamento coincidono? Se tipo i vigili mi prendono la targa, ma mi lasciano fare, non sarebbe quello l'accertamento effettivo?
P.S = non son sicuro se in quel momento c'erano dei vigili che mi avrebbero potuto prendere la targa, ma mi sto imparanoiando assai, e da quel giorno sono diventato un santo alla guida
Avv. G. Lore
16-03-2014, 23:50
In media una decina di giorni.
Per il resto siamo nel campo del puro ignoto, non si può dare alcun riscontro.
Troppi pochi dati concreti a disposizione.
In media una decina di giorni.
Per il resto siamo nel campo del puro ignoto, non si può dare alcun riscontro.
Troppi pochi dati concreti a disposizione.
Ok...ma comunque non credo che generalmente passi cosi tanto tempo tra data infrazione e data accertamento...che so, 20 gg di media?
Capitò una volta che prendemmo una multa per circolazione in tangenziale dopo la fascia oraria consentita,(anche io, avvocato, sono di Roma) e tra data infrazione e recapito a casa (accertamento e consegna alle poste inclusi) passarono circa 60 gg. Questi dati fanno ben sperare sul fatto che in media, se ti devono multare,lo fanno con tempi medi perchè al nostro comune serve il salvadanaio pieno, o sbaglio?
Avv. G. Lore
17-03-2014, 10:04
Dato che sei romano...tutto po esse! :)
marco.ferrara
25-03-2014, 20:59
buonasera, dato che altri 30 giorni sono passati posso stare un pò più tranquillo?
Avv. G. Lore
25-03-2014, 21:41
Relax!! :)
marco.ferrara
28-03-2014, 08:49
la ringrazio per la disponibilità.
Avv. G. Lore
28-03-2014, 10:10
Si figuri.
Ovviamente volevo intendere che puoi smettere di preoccuparti
avvocato la informo che sono passati oltre 110 gg. e non mi è arrivato nulla :)
Visto che si parla di telecamere in questo topic...le telecamere delle aree di servizio e dei benzinai possono rilevare infrazioni del cds?
sono curioso di saperlo.
Saluti
Avv. G. Lore
03-06-2014, 08:26
No.
Guglielmoagosto
21-08-2014, 16:54
Gentile Avvocato, come molti utenti non posso che affidarmi alla Sua esperienza in ambito legale. Questo l'accaduto:
qualche giorno fa alla guida di una macchina intestata ad un mio famigliare imbocco una strada che sembrava portarmi nella giusta direzione, ma arrivato al casello autostradale il timore di aver sbagliato strada pareva concretizzarsi.Ritiro il biglietto al casello, appuro in una manciata di secondi che le direzioni proposte dalla segnaletica erano errati e faccio immediatamente inversione ad u rientrando nel casello opposto. Inutile soffermarmi sull'idiozia della manovra. Era sera non vi erano pattuglie e non vi erano macchine né dinanzi a me né dietro di me. Davanti al nuovo casello inserisco il ticket che naturalmente mi dice di aver fatto una manovra non autorizzata e una voce metallica mi invita a prender contatto con un operatore premendo un apposito pulsante. L'operatore mi chiede cosa io abbia fatto, scusandomi gli spiego senza dilungarmi troppo di aver fatto una veloce inversione ad u, il casellante dopo avermi rimproverato mi alza la sbarra e io mi allontano ringraziandolo, mai de visu, ma solo dall'apposito microfono preposto per le comunicazioni. Confuso e francamente anche intimorito, non mi accorgo se prima di ripartire sia uscito un nuovo ticket dal casello. La sbarra si è semplicemente alzata ed io ho pensato che tutto fosse risolto.Tale era la convinzione che subito dopo aver alzato la sbarra non mi sono neanche fermato a chiedere quali fossero le eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie alle quali andavo incontro.
In base alla Sua esperienza cosa potrà accadere ora?
Quali sono i rischi che una simile manovra può comportare?
E' il caso che io mi rechi al punto blu per sapere cosa potrà succedere o quali provvedimenti abbiano già intrapreso?
Grato per quanto potrà dirmi, La ringrazio sin d'ora.
Avv. G. Lore
21-08-2014, 16:59
stia tranquillo, probabilmente non accadrà nulla a livello sanzionatorio
Guglielmoagosto
21-08-2014, 18:45
Ritiene sia saggio presentarsi al punto blu?
Dall'analisi del mio caso ritiene possa giungermi solo una cartella con un importo maggiorato da dover pagare?
Le sono grato per la tempestiva risposta datami e per quella esaudiente che vorrà darmi.
Grazie infinite
Avv. G. Lore
22-08-2014, 18:18
Eventualmente una richiesta di integrazione di pagamento di autostrade e non una cartella.
Ritengo inutile recarsi al punto blu
Guglielmoagosto
28-08-2014, 08:52
Le sono molto grato Avvocato. Le auguro buon lavoro
Avv. G. Lore
28-08-2014, 10:17
A Lei!
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