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Visualizza Versione Completa : Tribunale Firenze, sentenza 19.09.2012 n° 3057



Avv. G. Lore
11-11-2013, 13:41
In data 20 marzo 2008 veniva notificata ai ricorrenti l’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con la quale veniva comminato il pagamento della somma di euro 3120,40 per la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 5 comma 3 e 5 comma 6 della L. 150/1992 per “aver omesso di far apporre, all’atto della riesportazione di esemplari di specie protette i necessari visti da parte del Corpo Forestale dello Statlo sul certificato di riesportazione”.

Invero nell’anno 2004 la ditta ricorrente aveva venduto cornici in legno ad un acquirente coreano, alcune delle quali prodotte con legno appartenente ad una specie protetta. La ditta aveva affidato ad un corriere la merce per la spedizione, unitamente al certificato di riesportazione ed ai certificati relativi alla specie protetta. Il corriere tuttavia non aveva provveduto, al passaggio in dogana, a far apporre i dovuti visti.

L’ordinanza veniva impugnata per più motivi, fra cui anche per violazione del limite temporale entro il quale l’amministrazione procedente deve procedere alla notifica della contestazione. Nel caso di specie invero, il fatto era stato commesso nel 2004 mentre il verbale di contestazione era pervenuto nel 2007. l’Amministrazione giustificava il ritardo sostenendo che l’accertamento era stato attivato con ritardo in ragione della prassi per cui gli spedizionieri spediscono con molto ritardo agli esportatori la copia del certificato di riesportazione e che dunque la ditta non ne sarebbe potuta essere in possesso se non trascorso un certo tempo dalla data della violazione. Inoltre, sosteneva l’amministrazione che per completare la verifica si era reso necessario interpellare vari nuclei operativi cites del Corpo Forestale dello Stato, cosa che aveva prodotto un prolungarsi dell’indagine.

Il termine per la notifica della contestazione

L’art. 14 della L. 689/81 nel sancire la primo comma il principio della necessità della contestazione immediata in tutti i casi in cui è possibile, fissa al comma 2 l’obbligo di notifica degli estremi della violazione, per la quale non è stata possibile la contestazione immediata, nel termine di 90 giorni (360 giorni per i residenti all’estero) dalla data dell’accertamento.

I l termine fissato, per quanto apparentemente stringente nei confronti dell’Amministrazione, rischia però di dilatarsi enormemente in ragion e del fatto che il dies a quo della decorrenza dei novanta giorni è di fatto stabilito dall’Amministrazione, la quale conclude gli accertamenti e fissa in tale data la data della contestazione.

Si è posto il problema della legittimità dell’ordinanza ingiunzione in tutti quei casi in cui il cittadino si vede recapitare dopo anni una sanzione amministrativa per violazioni commesse molto tempo prima. Invero, tale evenienza contrasta con il principio di certezza delle situazioni giuridiche, sulle quali il cittadino deve poter fare affidamento decorso un certo periodo di tempo.

La giurisprudenza ha affrontato il problema operando un bilanciamento tra il principio di certezza e la necessità dell’Amministrazione di compiere le indagini necessarie a pervenire ad un compiuto accertamento, fissando i criteri da valutare per stabilire la legittimità del provvedimento emesso dopo molto tempo.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente statuito che la congruità dell’accertamento va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (fra le tante, Cass. civ., sez. II, sentenza 24 agosto 2006, n. 18391).

La sentenza del Tribunale di Firenze in oggetto si segnala in quanto fa applicazione pratica di tali principi nel compiere la verifica di congruità del contestato accertamento.

Specifica il Tribunale che al fine di dimostrare la congruità dell’arco temporale di durata dell’accertamento, l’Amministrazione convenuta non può genericamente riferirsi alle prassi di restituzione dei certificati o ai lunghi tempi di risposta da parte di diversi organi amministrativi, i quali fanno sempre parte della stessa struttura amministrativa e quindi il loro ritardo è pur sempre imputabile all’Amministrazione. Stabilisce inoltre il Tribunale che, trattando il caso di specie di un accertamento semplice, consistito nella mera verifica che agli atti dell’Amministrazione non vi è traccia dei certificati di riesportazione debitamente timbrati, non appare congruo il tempo impiegato di oltre venti mesi per la conclusione dell’accertamento. Per tali ragioni, il Tribunale di Firenze annulla le ordinanze ingiunzione opposte, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.