Visualizza Versione Completa : Mi dicono di patteggiare.
Riassumo i fatti contestati senza raccontare altro tanto conta poco.
1) Rifiuto alcol test
2) Oltre 30 punti tolti dalla patente
3) Recidiva nel biennio (fascia B)
4) Macchina non mia.
Uno dei miei avvocati dice che non c'è la revoca e chiede il patteggiamento con gli LSU.
Secondo i suoi calcoli dovrei avere una sospensione di 6 mesi e cavarmela con 2/3 mesi di LSU.
Io non mi trovo con questo calcolo.
Anche se non chiedono la revoca siccome la macchina non era mia rischio la sospensione da 1 a 4 anni (a scriverlo mi viene il batticuore) perché la sospensione prevista è da 6 mesi a 2 anni.
ammenda da 1500 a 6000€ e da 6 mesi ad un anno di reclusione.
Io non so come funzionano i patteggiamenti e se si possono patteggiare anche le sanzioni amministrative, con il mio calcolo andando bene potrei cavarmela con 1 anno di sospensione.
Dico un anno ipotizzando che mi venga sospesa per 2 anni (il minimo) e poi mi venga ulteriormente dimezzata a fine degli LPU.
É corretto quello che scrivo?
Poi ovviamente dovrò fare la revisione della patente perché praticamente me li hanno scalati tutti......mamma che casino.....
walterrl
08-11-2013, 18:14
beh....
prima di analizzare il dettaglio:
2) che hai combinato per farti togliere 30 punti? (curiosità personale e più che altro per capire se ci sono aggravanti)
3) nel primo caso hai utilizzato gli LSU? (se si in teoria ora non li puoi più utilizzare....)
beh....
prima di analizzare il dettaglio:
2) che hai combinato per farti togliere 30 punti? (curiosità personale e più che altro per capire se ci sono aggravanti)
3) nel primo caso hai utilizzato gli LSU? (se si in teoria ora non li puoi più utilizzare....)
Nulla secondo loro non avevo cinture, correvo, sorpassi azzardati, sorpassi in zona di incroci, non mi sono fermato all'AlT.Ovviamente tutto questo è successo senza che io facessi incidenti, nessuna aggravante.
La prima volta non ho utilizzato gli LSU la pena era irrisoria 5gg carcere.
Il mio avvocato dice che vuole patteggiare sin da ora, ovviamente il patteggiamento viene richiesto in subordinazione degli LSU.
puntidisutura
08-11-2013, 21:49
bhà la recidiva prevede la revoca ,ci sapere da capire se tale locuzione si riferisce solo alla Fascia C
bhà la recidiva prevede la revoca ,ci sapere da capire se tale locuzione si riferisce solo alla Fascia C
In effetti il 186 CDS nella sua confusione è chiaro, o meglio devi spiegarlo bene anche al PM nel patteggiamento.
A poche parti è menzionata la parola revoca, ora dobbiamo vedere come leggerla.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Quindi dice che le pene, e per questo intende solo ammenda e arresto, sono quelle del comma C
mentre la sanzione amministrava della sospensione è da 6 mesi a 2 anni.
La revoca avviene se in due anni non ti sei sottoposto all'alcol test.
Se prendiamo il comma C
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
Quindi tutto il resto non conta, del comma C bisogna prendere solo le pene e quindi ammenda e periodo di arresto, la parte in rosso.
E questo ha anche un senso perché in precedenza vi erano state sentenze nelle quali in caso di rifiuto la cassazione non potendo rilevare al di là di ogni ragionevole dubbio il tasso alcolemico in virtù del favor rei applicava la pena minore.
Con questo testo vengono chiarite due cose:
1) Se non ti sottoponi all'alcol test commetti un reato.
2) Io ti sanziono con la pena più severa quella del comma C
3) Non potendo stabilire lo stato di ebbrezza la sanzione amministrativa è diversa.
Ho letto anche io quel ricorso in cassazione, tuttavia il secondo avvocato dal quale sono stato ha subito rilevato senza che glielo facessi notare che non incappavo nella revoca.
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