Visualizza Versione Completa : errore di distrazione del giudice di pace
Gentili avvocati ,vorrei porvi questo quesito.Come forse ricorderà, in altra discussione avevo posto domande riguardo alla mai citazione ex art 615 cpc
per far valere l'inesegibilità di un credito alla base del rpeavviso dif mermo amministrativo.l origine era una multa della polizia stradale ,ed infatti l'opposizione l'avevo depositata presso il GdP della mia residenza.
Oggi mi arriva la sentenza ,dove il GdP dichiara lla sua incompetenza per materia ,in quanto testualmente "...la fonte della pretesa non poggia su violazioni al CdS la cui cognizione appare di competenza di chi procede."
Invece alla base della cartella vi è un solo debito ,ed è proprio una multa della polizia stradale,quindi una sanzione amministrativa del CdS.Per cui credo che il GdP abbia confuso le carte con qualcun altro ,anche perchè nell'intestazione appare giustamenet il mio nome come opponente ,ma nel proseguio ,trovo scritto testualmente: "Con ricorso temepestivamente depositato ai sensi di legge , impugnava il preavviso di fermo amministrativo..."
Ma chi è sta ?????
Io nonne ho idea,per cui temo che il GdP abbia confuso qualche documento.
In questo caso com,e si agisce ?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Avv. G. Lore
31-10-2013, 12:20
Appello.
Post editato come pioi ben capire per questioni di privacy
Appello.
Post editato come pioi ben capire per questioni di privacy
Cortesemente un altra domanda ,siccome nel frattempo 2 giorni fa ,mi è giunto il fermo vero e proprio.cosa pensa che mi convenga fare? Appello alla entenza precedente ,opppure proporre nuova opposizione riferita al fermo amministrativo? Ed in questo caso chi è competente ?
Ancora Grazie
Avv. G. Lore
31-10-2013, 12:55
1./2. scelta soggettiva.
2. Tribunale
1./2. scelta soggettiva.
2. Tribunale
1]Lei cosa sceglierebbe ?
2]Cioè sempre il giudice di pace attraverso opposizione ex 615 ?
ovviamente per una cartella originata da multa cds ma andata prescritta.
Avv. G. Lore
31-10-2013, 15:43
1. Caro, come puoi immaginare a questa domande posso rispondere solo carte alla mano;
2.No, Tribunale, non Giudice di Pace. Giudice di Pace e Tribunale sono due Uffici Giudizari differenti
Capisco.
Quindi non devo depositare alla stessa cancelleria dove avevo depositato
l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo
Avv. G. Lore
31-10-2013, 15:49
Devi nominare un legale in tribunale.
Tra l'altro non devi depositare nulla. Se procedi ex art. 615 c.p.c. dsi agisce con atto di citazione da notificare
per cui non c'è differenza se faccio opposizione tramite 615 ,preavviso o fermo vero e proprio non cambia nulla rispetto a giudice competente e
modalità dell opposizione.
PS.
Se sto diventando troppo pressante con le domande me lo dica tranquillamente eh ?!
Avv. G. Lore
31-10-2013, 16:04
non ho capito il tuo ultimo post.
il fermo si oppone in Tribunale ex art. 615 cpc primo comma, quindi con atto di citazione
Quindi preavviso di fermo o fermo effettivo .
Cerco di capire se c'è differenza nel procedimento giudiziario ,oppure se si agisce sempre con atto di citazione ex 615 cpc
per far valere la prescrizione del debito sottostante.
Avv. G. Lore
31-10-2013, 16:15
Non è questione di azione.
Il 615 cpc è quella corretta.
Fermo (o preavviso) si oppongono in Tribunale se chiedi la cancellazione del fermo,.
Se chiedi solo l'annullamento della cartella sottostante dinanzi al Giudice di Pace.
L'azione si svolge a mezzo di atto di citazione, quindi redigi la citazione, la notifichi, la ritiri, crei il fasciolo e iscrivi la causa al ruolo.
Avvocato ,mi sorge un dubbio ,nell ultimo commento mi fa una differenza fra ,l'opposizione al fermo (o preavviso),che si oppone al Giudice ordinario.
Poi se si chiede l annullammento del debito sottostante ,è comptenet il GdP.
Ma il 615 ,nel comma che si riferisce ad esecuzione non ancora iniziata,è sempre verso il titolo sottostante (per esempio la prescrizione nel mio caso),altrimenti come fai ad opporti al fermo? In base a cosa ne chiedi l'annullamento? dato che per vizi di forma si esercita altra azione e non il 615 ?,e che in ogni caso è sempre diretto ad annullare la pretesa pecuniaria sottostante ,e che l annhullamento del fermo o prevviso ne è solo una mera conseguenza ,ma tu ti opponi al titolo non al fermo ,diciamo che il preavviso o fermo ,è solo l'opportunità (se sia ha intenzioen di agire tramite 615) ,ed infatti se alla base del prevviso vi sono piu debiti ,va fatto un opposizione anche a tribunali diversi ,in base alla natura del debito ,di cosneguenza invaliderà qualsiasi atto ad essi presupposto ,coem appunto il fermo amminsitrativo.
Diconseguenza ,il giudice competente è sempre quello per territorio ,materia e importo ,che nel caso di sanzioni al CDS ,è sempre il giudice di pace ,senz afare alcuna distinzione che si io mi opongo al preavviso.fermo ,o alla cartella ,per i motiivi spiegati sopra.
Questo è quanto mi sembra di aver capito ,mi corregga se pensa che sono in errore.
Avv. G. Lore
14-11-2013, 16:34
Caro, perdonami ma non ci stiamo capendo.
Probabilmente usiamo termini diversi e si ingenerano qui pro quo.
1. il Giudice Ordinario è sia il Tribunale che il Giudice di Pace.
2. Tribunali diversi non esistono, c'è un solo tipo di tribunale. Tu probabilmente ti rifersice alle giurisdizioni diverse (tributaria, civile, lavoro...).
3. la differenza è nella domanda: se chiede l'annullamento del fermo è competente il Tribunale, se chiedo l'annullamento delle cartelle sottese è del Giudice di Pace.
4. Interessante, pur se con termini atecnici, la Tua disamina, però ha un problema:la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 20931/11ha dichiarato che l'opposizione al fermo si svolge dinanzi al Tribunale ... c'è poco da discutere.
Ma quello che dico io ,è che non esiste opposizione al fermo tramite 615,si tratta sempre di opposizione al precetto aldilà di come vogliamo chiamare le cose.Son d'accordo su ciò che scrive ,infatti è sempre competente il tribunale (perdoni i termini) ,intento dire che la comptenza è sempre per materia - territorio - valore.Allora ,ad esempio ,un fermo amminsitrativo basato su tributi tassa rifiuti ,se prescritto a chi lo opponi? Io credo alla CTP ,differentemente se si tratta di un fermo
o preavviso su sanzione al cds di € 1000 ,sia che si tratti di preavviso o di fermo o di precetto ,sarà sempre competente l GdP del luogo dove ho residenza io debitore .
Avv. G. Lore
14-11-2013, 16:54
Samson, per piacere, stai mischiando mille argomenti.
E' ovvio che se trattasi di fermo per titoli tributari si oppone dinanzi alla CTP.
Stiamo parlando di fermo amministrativo elevato per titoli civili, altrimenti non staremmo discutendo di 615 dato che è azione esperibile solo nella procedura civile.
Perdonami ma ho impellenze del mio studio professionale e tornare a scrivere concetti già esposti mi toglierebbe tempo prezioso.
Lascio parlare la Cassazione che spero possa esser più chiara di me.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZIONI UNITE
SENTENZA N° 20931 DEL 12 OTTOBRE 2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad A.G., la s.p.a. EQUITALIA E.TR., in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 12854/09 (depositata il 21 ottobre 2009) con la quale il Giudice di Pace di Bari aveva accolto l’impugnazione della sua «comunicazione di fermo amministrativo dell’autovettura» proposta dall’intimato.
Questi non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice a quo - rigettate le «altre domande» - ha accolto l’impugnazione del «provvedimento di fermo amministrativo» di una propria «autovettura», proposta dall’A., osservando:
- «la legge n. 689/81... in nessuna sua parte reca l’elencazione degli atti suscettibili di impugnazione»;
- «la presente opposizione deve... intendersi proposta ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.» («nell’e- pigrafe dell’atto di opposizione il ricorrente... ha esplicitamente richiamato anche» tali articoli);
- «nel caso», in «dispregio della normativa di at-tuazione» («artt. da 1 a 6 del DM 503/1998»), «all’emanazione del provvedimento di fermo ha proceduto autonomamente il concessionario della riscossione, quantunque fosse privo di potere al riguardo, per essere questo riservato alla direzione regionale delle entrate» («che il potere del concessionario sia circoscritto alla richiesta di emanazione del provvedimento di fermo alla direzione regionale delle entrate e alla susseguente “esecuzione” dello stesso si ricava, altresì, dall’... art. 3, comma 41, DL... 2005 n. 203, convertito nella legge... 2005 n. 248»);
- il medesimo concessionario, inoltre, ha commesso «plurime violazione della procedura disciplinata dal DM 503/1998» («norme che possiedono... una connotazione sostanziale, essendo poste a presidio anche dei diritti
e delle ragioni del debitore, e non già... mere disposizioni procedurali»):
(a) «omissione... di richiedere all’ente che ha emesso il ruolo l’apposizione del visto ex art. 79 DPR... 1988 n. 43»;
(b) «difetto del previo pignoramento nega tivo o infruttuoso e/o l’omessa attività volta al reperimento materiale del veicolo... sottoposto a fermo (art. 3, commi 1 e 2, DM n. 503/1998)».
2. La s.p.a. EQUITALIA E.TR. impugna la decisione per quattro motivi.
A. Con il primo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.» assumendo che nel caso di tratta di «semplice preavviso» («non seguito da emanazione del fermo e, quindi, da trascrizione»), ovverosia un «semplice avvertimento dell’intenzione di procedere a fermo amministrativo... in mancanza di... pagamento del carico tributario contestato», per cui non si è prodotta «alcuna lesione nella sua sfera giuridica».
B. Nel secondo motivo la società denunzia «nullità della sentenza per motivi di giurisdizione» sostenendo avere eccepito quella della «Commissione Tributaria Provinciale» in base al «comma 26 quinquies dell’art. 35» del DL n. 223 del 2006, che ha «modificato l’art. 19 c. 1 D. Lgs. 546/92» inserendo tra gli atti impugnabili innanzi a detta Commissione sia il provvedimento di «iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 7 7 del DPR 602/73» che quello di «fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del medesimo DPR».
«In subordine» (ove, cioè, ritenuta «sussistente», «transitoriamente», «la giurisdizione ordinaria»), la ricorrente sostiene che «il giudice di prime cure doveva... dichiararsi incompetente, in favore del tribunale» perché 1/ «azione» doveva essere proposta «davanti al giudice dell’esecuzione», quindi (ex art. 9 c.p.c.) davanti al Tribunale, «nei modi, nelle forme e con i limiti disposti dall’art. 57 DPR 602/73».
C. In terzo luogo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» dell’«art. 22 legge 689/81» (a) in quanto l’«A.non ha corredato il suo ricorso di alcuna cartella», e (£>) perché, essendo state «le cartelle... poste a base del provvedimento di fermo... regolarmente notificate», «il ricorso» era «tardivo» in quanto «i termini di rito risultavano ampiamente scaduti».
D. Con il quarto (ultimo) motivo la società denunzia «violazione e falsa applicazione... dell’art. 86 DPR 29 settembre 1973 n. 602 e decreto di attuazione DM 503/98» esponendo:
- detta norma (come interpretata dal comma 41 dell’art. 3 DL 3 0 settembre 2005 n. 203, convertito in legge
2 dicembre 2005 n. 248) autorizza espressamente e direttamente «il concessionario» a disporre il «fermo dei beni mobili registrati» ed a provvedere all’«iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari»;
- il «visto» dell’«ente che ha emesso il ruolo» è previsto dall’«art. 19 DPR 28 gennaio 1988 n. 43» per la «procedura esecutiva esattoriale» («in particolare... ai pignoramenti») per cui «nella fattispecie» la norma «non andava applicata».
4. Il primo motivo di ricorso ed il profilo del secondo attinente al (difetto di) giurisdizione sono infondati; il punto del secondo motivo concernente la competenza, invece, deve essere accolto; conseguentemente diviene superfluo l’esame degli altri motivi.
A. In via preliminare va evidenziata l’irrilevanza dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente atteso che la sentenza impugnata è stata depositata il 21 ottobre 2009, quindi dopo l’espressa abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (che ne prevedeva la formulazione) disposta dall’art. 47, comma 1, lett. d), della legge 18 giugno 200 9 n. 69, giusta la norma transitoria dettata dall’art. 58, quinto comma, della stessa legge del 2 0 09, secondo cui “/e disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista ia pubblicazione, depositato successivamente alia data di entrata in vigore della presente legge”.
B. L’infondatezza del primo motivo di ricorso discende dal condivisibile principio affermato da queste sezioni unite (sentenza 7 maggio 2010 n. 11087), specificamente in fattispecie di “opposizione, dinanzi al giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una... autovettura, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86”, secondo cui sussiste “l’interesse ad impugnare” il “preavviso” perché tale atto “contiene (oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del Termo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione quindi perché lo stesso “vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvopagamento)”.
Nella medesima decisione, inoltre, in base a quanto statuito da “Cass. 10672/2009” [“il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448”], espressamente dichiarando “superato” dal suo “intervento” l’indirizzo espresso da Cass. Sez. 2, 20301/2008, 8890/2009” (il quale aveva “escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse”), “mutatis mutandis”, si è rettamente affermata la “diretta impugnabilità del preavviso del fermo” anche quando tale atto “riguardi obbligazioni extratributarie”.
C. In ordine alla «giurisdizione», poi, va ribadito - per assoluta carenza di argomentazioni contrarie, atteso che l’inserimento [operato dal comma 26 quinquies dell’art. 35 DL 4 luglio 2006 n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248], tra gli “atti impugnabili” previsti dall’art. 19 D. Lg.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di quelli di «iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR 602/73» e/o di «fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del medesimo DPR» amplia solo la tutela giurisdizionale in materia tributaria ma non estende, sol considerando l’atto da impugnare, l’“ oggetto della giurisdizione tributaria “, quale delimitato (giusta il pensiero ermeneutico espresso dalla Corte Costituzionale, in particolare, nelle sentenze 11 febbraio 2010 n. 39, 14 maggio 2008 n. 130 e 14 marzo 2008 n. 64) nell’art. 2 del D. Lg.vo n. 546/1992 - che “ in materia di fermo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 (sulla cui autonoma impugnabilità v. C. Cass. SU 10672/09)” e di “ iscrizione ipotecaria” (ex art. 77 medesimo DPR) “la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato” (Cass., un., 19 gennaio 2010 n. 679, la quale richiama la precedente “ordinanza n. 14831/2008” nonché “Cass. 2008/14831 e 2009/6593”): le “controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86”, quindi, “appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria”; parimenti “quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594)”.
Nella specie - considerata l’assoluta irrilevanza, ai fini di individuare il giudice avente la potestas iudicandi, dell’unica ragione dedotta dalla ricorrente, data dal tipo (“iscrizione di ipoteca” o “fermo di beni mobili registrati”, o rispettivi preavvisi) di atto impugnato - deve confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario non essendo stata neppure adombrata la natura tributaria del credito azionato (cfr., Cass., un., 5 giugno 2008 n. 14831: “la giurisdizione tributaria ‘deve ritenersi imprescindibilmente collegata ‘ alla ‘natura tributaria del rapportò... (Corte cost. ord. n. 34 del 2006)”} poiché l’“ancoraggio alla natura tributaria del rapporto è il fondamento della legittimità costituzionale della giurisdizione tributaria, anche per quanto riguarda il fermo bisogna affermare che in tanto il giudice tributario potrà conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa tributaria” ).
D. Nell’ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell’afferente preavviso) di “ iscrizione di ipoteca” e/o di “fermo di beni mobili registrati” esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale.
D. 1. Il provvedimento detto - la cui adozione richiede sempre (giusta l’incipit sia dell’art. 77 che dell’art. 8 6 DPR n. 602 del 1973) l’inutile “decorso del termine di cui all’art. 50, comma 1” (art. 50, comma 1: “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, “salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione dei pagamenti”) -, infatti (in base al principio secondo cui [Cass., un., 19 marzo 2009 n. 6594] la “tutela giudiziaria esperibile” nei riguardi del “provvedimento” di “iscrizione di ipoteca” e dell’[ “omologo” ] “fermo amministrativo dei beni mobili registrati” deve “realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi” ), come evidenziato, peraltro, anche dalla sedes materiae delle norme che regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell’ambito della “espropriazione forzata”, ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del “provvedimento” non costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo l’“occasione” per impugnare (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura [tributaria, previdenziale, sanzionatoria, ordinaria] del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa pretesa creditoria (“titolo”) che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente.
D.2. La competenza in questione, conseguentemente, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta (ratione materiae) soltanto al “tribunale” perché solo questo giudice, per l’art. 9 c.p.c. (come sostituito dall’art. 50 D. Lg.vo 19 febbraio 1998 n. 51, con effetto, ai sensi dell’art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall’art. 1 legge 16 giugno 1998 n. 188, dal 2 giugno 1999), “é altresì esclusivamente competente... perì esecuzione forzata...”: “la competenza per materia, inderogabile, del giudice dell’esecuzione, distribuita tra uffici giudiziari diversi dall’art. 16 c.p.c.”, infatti (Cass., III, 5 marzo 2009 n. 5342, la quale richiama “Cass. 13757/2002”), “è stata abolita dall’art. 51 D. Lgs. n. 51 del 1998, che ha abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, sì che da allora il Tribunale ha competenza giurisdizionale esecutiva esclusiva”.
D.3. In coerenza con i principi esposti la sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, attese l’incompetenza del giudice di pace di Bari e la competenza per materia del Tribunale della stessa città.
D.4. Poiché alla cassazione della sentenza consegue la caducazione di tutte le sue statuizioni, gli ulteriori motivi di ricorso della società («violazione e falsa applicazione» dell’«art. 22 legge 689/81» e dell’«art. 86 DPR 29 settembre 1913 n. 602») risultano privi di oggetto: l’esame degli stessi, pertanto, è assorbito.
5. La causa, infine, va riassunta, nei termini di legge, innanzi al Tribunale del capoluogo pugliese, al quale si demanda, altresì, di provvedere a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il profilo del secondo motivo relativo alla giurisdizione; accoglie il profilo dello stesso secondo motivo relativo alla competenza dichiarando l’incompetenza per materia del giudice di pace e la competenza del Tribunale; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; fissa il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Bari, il quale dovrà provvedere anche alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2011.
Avv. G. Lore
14-11-2013, 16:59
Ma come? scrivo un post lunghissimo e mi liquidi con un ok? :D
Che ne so ,mi ha scritto che aveva da fare ?
Allora posso continuare ?
Okay ,in base alla sentenza per debiti extraributari non è mai competente il GdP.percio se mi arriva un preavviso o fermo ,ed il debito sottostante basato si 2 cartelle ,una di comptenza della CTP ,l'altro sanzioen amministrativa .entrambi prescritti ,io come la imposto l opposizione al fermo?
In base a come lei aveva scritto sopra ,il GdP resta comunque competente se si agisce con opposizione alla cartella e non al prevviso o fermo,insomma io faccio dichiarare inesegibile il debito perchè prescritto
che di conseguenza invalida qualsiasi atto presupposto.Per carità ,non metto in mezzo le sentenze perchè sons empre un terno al lotto ,ma le ultime 2 opposizioni al preavviso o fermo (o cartella ,come desideriamo)
mi son state accolte dal GdP ,entrambi bastate su sanzioni amministrative ,solo l ultima il gdp ha fatto un po di casino dichiarando il difetto di giurisdizione (attenzione ,non la competenza).
Avv. G. Lore
14-11-2013, 17:42
1. Due opposizioni diverse, una dinanzi al Giudice Ordinario e l'altra dinanzi alla ctp.
2. Onestamente, certo che capirai benissimo, se il GdP di ... fa sentenze che non sono in liena con la procedura poco mi sorprende ... di sentenze assurde ne ho viste tante, di sentenze assurde di GdP ne ho viste tantissime. Il punto è che quando sbagliano nelle cause tra Enti e cittadino il propblema non si pone perchè è a favore del cittadino, ma quando le decisioni risibili sono tra privato contro privato diventa un problemino .....
Io sono un avvocato e se una persona mi chiede: se chiedo l'annullamento di un fermo su sanzioni amm.ve a chi devo andare? io posso solo rispondere "tribunale" perchè quella è la procedura corretta. Se poi il GdP di montecuccoli dice il contrario oltre a farmi una risata non posso fare :)
ma sicuramenet ,ovvio che anche io cerco di muovermi a norma ,solo che cerco di capirne la logica ,e come è piu conveniente agire.
1]come fanno individualmente ad annullare il preavviso o fermo?
Io giudice tributario posso annullare solo il debito di mia comptenza ,visto che il fermo-preavviso si basa anche su crediti che non mi competono come faccio ad annullarlo.
2]Io posso quindi agire con opposizione a precetto tramite 615 dal GdP?
Avv. G. Lore
14-11-2013, 17:59
1. ogni giudice annulla parzialmente il fermo per la parte di sua competenza.
2. non ho capito la domanda
2]In un suo commento precedente scriveva :
"Il 615 cpc è quella corretta.
Fermo (o preavviso) si oppongono in Tribunale se chiedi la cancellazione del fermo,.
Se chiedi solo l'annullamento della cartella sottostante dinanzi al Giudice di Pace."
Quindi io posso agire ad annullare il debito presso il giudice di pace?
Avv. G. Lore
14-11-2013, 18:36
chiedendo l'annullamento delle cartelle sì
chiedendo l'annullamento delle cartelle sì
Quindi se io faccio annullare le cartelle ,equitalia come fa a farmi il fermo amministrativo?
Avv. G. Lore
14-11-2013, 18:49
Appunto
perciò le due opposizioni ,al fermo-preavviso o al precetto si equivalgono
Avv. G. Lore
14-11-2013, 19:04
sì.
Inbase a cosa allora scelgo se fare opposizione al fermo o al precetto?
Un altra cosa avvocato ,sono andato a controllare la mia citazione ,ed in effetti si trattava di opposizione a precetto ex art615.Adesso so per via ufficiosa che l opposizione è stata acolta ,quindi ,la mia domanad è ,perchè avrei dovuto eventualmente fare un opposizione al preavviso-fermo anzichea precetto? Se il fine a cui giungono è lo stesso ,perchè insaurare una causa davanti al giudice ,visto che invece i tempi davanti al GdP sono ridotti ,e posso comunque usufruire di tante semplificazioni?
Insomma quello che non riesco a capire in quale caso (per debito cds prescritto) ,mi tocca fare opposizione al fermo-preavviso? anzichè al precetto?
Mi perdoni eh avvocato ,ma a me piace comprendere cio che faccio o faccio fare ,non mi piace non capire la logica delle cose che avvengono.
la mi acitazione poi titolava cosi:
OPPOSIZIONE A PRECETTO ex art 615
e nelle conclusioni:
Voglia l´Ill.mo signor Giudice adito ,ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare l´intervenuta prescrizione(o altro fatto estintivo) della pretesa creditoria , e per l´effetto dichiarare illegittima / inefficace / nulla e/o comunque priva di qualsivoglia efficacia la cartella di pagamento n. xxxxxxxx e, per l’effetto, tutti gli atti ad essa presupposti, per i motivi sopra esposti.
Questo invalida anche il fermo amministrativo su cui si basava o no ?
Avv. G. Lore
14-11-2013, 19:56
Samson mi spiace ma proprio non ci capiamo.
Non ti sto dicendo è giusto fare l'una o l'altra cosa.
Ti sto dicendo che se chiedi una cosa devi andare in tribunale, se ne chiedi un'altra al gdp.
Stop.
Non commento cosa hai fatto, anche perché lo ignoro.
Sto solo dando nozioni giuridiche a chiunque.
In base a cosa scegli se opporre il fermo o le cartelle?
Risposta semplice: preferisci un giudizio che dura almeno due anni o uno che ne dura al massimo uno?
Avv. G. Lore
14-11-2013, 19:56
la mi acitazione poi titolava cosi:
OPPOSIZIONE A PRECETTO ex art 615
e nelle conclusioni:
Voglia l´Ill.mo signor Giudice adito ,ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare l´intervenuta prescrizione(o altro fatto estintivo) della pretesa creditoria , e per l´effetto dichiarare illegittima / inefficace / nulla e/o comunque priva di qualsivoglia efficacia la cartella di pagamento n. xxxxxxxx e, per l’effetto, tutti gli atti ad essa presupposti, per i motivi sopra esposti.
Questo invalida anche il fermo amministrativo su cui si basava o no ?
Detta alla romana...sineeeeeeeee
Ma adesso siccome sulla citazione che ti ho postato sopra il GdP
ha gia sentenziato il difetto di giurisdizione ,io ,adesso che mi è giunto il fermo ,non posso comunque agire di nuovo con opposizione a precetto verso la prescrizione del debito vero?diamo che posso solo fare appello o
opposizione al fermo ,e cosi?
Samson mi spiace ma proprio non ci capiamo.
Non ti sto dicendo è giusto fare l'una o l'altra cosa.
Ti sto dicendo che se chiedi una cosa devi andare in tribunale, se ne chiedi un'altra al gdp.
Stop.
Non commento cosa hai fatto, anche perché lo ignoro.
Sto solo dando nozioni giuridiche a chiunque.
In base a cosa scegli se opporre il fermo o le cartelle?
Risposta semplice: preferisci un giudizio che dura almeno due anni o uno che ne dura al massimo uno?
Qual'è quello che dura 2 e quale 1 ?
Avv. G. Lore
14-11-2013, 23:11
Gdp
Gdp
Gdp dura 2 ? Cioè piu della causa al tribunale?
Avv. G. Lore
15-11-2013, 11:36
GdP più veloce
GdP più veloce
quindi a me conviene oppormi al precetto anzichè al preavviso o fermo ?
Avv. G. Lore
15-11-2013, 11:58
oh yesssss
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