PDA

Visualizza Versione Completa : decorrenza termine per pagamento in misura ridotta



giusco10
28-10-2013, 12:29
Buongiorno Vi scrivo per conoscere cortesemente i riferimenti normativi relativamente al termine preciso dal quale decorre il termine di 60 gg per il pagamento in misura ridotta di una multa notificata mediante avviso di giacenza e ritirata successivamente alla posta...in chat mi hanno confermato che se il ritiro avviene dopo il 10° giorno il termine per il pagamento in misura ridotta (i 60 gg) decorrono proprio da questo e non dalla data di immissione nella buca della posta dell'avviso di giacenza....è giusto? quali sono i riferimenti normativi per favore?

Avv. G. Lore
28-10-2013, 12:30
No.
La notifica si perfeziona con il ricevimento dell'avviso di deposito.
Sentenza n. 3/11 Corte Costituzionale

giusco10
28-10-2013, 12:34
cioè mi sta dicendo che quanto mi ha riferito la dr.ssa ferrari poc'anzi in chat è errato?

Avv. G. Lore
28-10-2013, 12:39
non dico che è errato o meno, non so cosa Le sia stato detto, nè se sia stato interpretato bene.
Dico quello che dice la legge.
La notifica si perfeziona col ricevimento dell'avviso di deposito

giusco10
28-10-2013, 12:42
crotesemente può spiegarmi meglio: io sono in vacanza....trovo questo avviso al mio ritorno dalle vacanze con data rilascio 17/7/2013....mi reco alla posta in data 29/7/2013...ritiro la multa la pago in misura ridotta....da quando decorrerebbe il termine di 60 gg? dal 17/7/2013? ne è certa?

Avv. G. Lore
28-10-2013, 12:46
a norma di legge il postino non triova il destinatario, deposta l'atto alle Poste e manda un avviso di avvenuto deposito per racc ar.
Se anche questa racc non si può consegnare, lascia l'avviso in cassetta.
Dunque se il postino si è comportato come prescruve la legge Lei avrebbe dovuto ricevere il secondo avviso, dunque dovrebbe essere andato alle Poste a ritirare tale avviso e con quello avrebbe ritirato il verbale.
La data di deposito del secondo avviso sarebbe la data di notifica

giusco10
28-10-2013, 12:53
ma qui è avvenuta un'altra cosa, ripeto: trovo un avviso di giacenza di raccomandata (contenente la multa) nella cassetta della posta (come un qualsiasi avviso di giacenza di raccomandata, loro telefonicamente lo hanno chiamati CAD) mi reco alla posta...ritiro la multa e pago....da quando decorrono questi 60 gg per il pagamento in misura ridotta?

Avv. G. Lore
28-10-2013, 13:02
qui c'è stato un grande casino.
Il CAD è l'acronimo di comunicazione di avviso di deposito, che, come detto, per legge deve avvenire per racc. ar (altrimenti che avviso è? ...).
Al posto del cad Le hanno lasciato un mero avviso deposito, dunque per legge non c'è una data di notifica.

giusco10
28-10-2013, 18:20
concordo che c'è stato casino tuttavia ripeto e preciso meglio la domanda in modo da sperare di ottenere un valido aiuto: 1) in data 17/7/2013 viene il postino a notificare una multa non trova nessuno e lascia avviso di giacenza, 2) in data 29/7/2013 trovato l'avviso di giacenza mi reco alla posta e ritiro la multa, 3) contestualmente la pago nella misura ridotta indicata nella stessa multa, 4) qualche giorno fa ricevo per posta ordinaria una comunicazione della Polizia che mi invita a pagare un supplemento (pari a più del doppio di quanto già pagato) in quanto il pagamento in misura ridotta sarebbe avvenuto oltre il 60° giorno dalla notificazione o contestazione della multa, 5) oggi telefono alla Polizia chiedo spiegazioni e loro mi rispondono che i 60 gg. per quanto gli concerne sarebbero decorsi dal 17/7/2013 in quanto il ritiro della multa dalla giacenza in posta sarebbe avvenuto oltre il 10° giorno dal 17/7/2013.
Secondo voi è giusto quello che mi ha detto la Polizia o ho a mia disposizione un diritto da far valere? E come? Su quali basi giuridiche ovvero su quale base normativa?

Avv. G. Lore
28-10-2013, 18:26
ma se Lei ha pagato il 29.7 che problema c'è? Non capisco cosa ci sia da discutere è abbondantemente nei 60 gg.

giusco10
28-10-2013, 18:28
chiedo scusa, ho commesso un grossolano errore: il pagamento è stata effettuato il 21/9/2013

Avv. G. Lore
28-10-2013, 18:35
ripeto, l'unica data che rileva è quella di ricezione dell'avviso di deposito.
se non sappiamo quella data è inutile provare a risolvere la matassa

giusco10
28-10-2013, 18:41
Mi scusi, ma forse sono io che non capisco: cosa intende per data di ricezione dell'avviso di deposito....io l'avviso di deposito o avviso di giacenza l'ho trovato quando le ho detto e cioè quando sono andato a ritirare la multa e cioè il 29/7/2013 che poi è anche la data inserita a penna sulla multa (Riporto, se può esserle utile testualmente quello che c'è scritto: Destinatario assente - CAD emesso il 17.7.2013 - 23L Rispedito il 29/7/2013)

Avv. G. Lore
28-10-2013, 18:50
Discussione infinita :)
Ripeto, la legge prevede degli iter che qui non si individauno, dunque io non riesco proprio a risponderLe.
Se non so quando è stato depositato il cad, non posso darLe risposte

giusco10
29-10-2013, 12:10
Mi scusi, ma almeno mi chiarisca che intende per "quando è stato depositato il cad", cos'è che le occorrerebbe sapere per la risposta al mio quesito di preciso? cos'è che manca rispetto a quello che io le ho minuziosamente indicato?

Avv. G. Lore
29-10-2013, 12:25
Manca ciò che io Le ho minuziosanente spiegato nel sesto post di questa discussione :)

giusco10
29-10-2013, 17:25
quindi stando le cose come dice a questo punto la multa sarebbe nulla? lei cosa mi consiglia di fare a questo punto?

Avv. G. Lore
29-10-2013, 17:30
No, non è nulla.
c'è stato un iter per nulla chiaro, tutto qua.
Lei il verbale l'ha in mano, quindi nulla quaestio.
In difetto di regolarità dell'iter comunque per me la data di notifica è il 17.7.2013

giusco10
29-10-2013, 17:38
Ma mi scusi, io proprio non capisco e mi perdoni se insisto: per quanto ne so io, relativmente alla notificazione, occorre distinguere: per l'amministrazione ammetto che la data della notifica è quella che dice lei ma per il contribuente no, per quello che ne so io la data di notifica dovrebbe essere quella di effettiva conoscenza dell'atto, sbaglio?

Avv. G. Lore
29-10-2013, 17:44
effettiva conoscenza dell'atto non significa materiale ritiro di esso, altrimenti basterebbe non ritirare mai l'atto.
Quella che Lei chiama effettiva conoscenza, che in gergo tecnica si chiama conoscenza legale, è rappresentata dal momento in cui si è svolto ciò che la legge individua come momento perfezionativo della notifica.
In questo caso con la consegna dell'avviso di deposito

giusco10
29-10-2013, 17:52
Ma mi scusi, ma lei si contraddice: prima individua un grossolano vizio della notificazione poi parla del suo perfezionarsi riferendosi all'iter effettivamente avvenuto (che tuttavia le appariva e appare anche a me viziato)

Avv. G. Lore
29-10-2013, 17:58
senta, cerchi di capire che qui Le si sta rispondendo mentre si lavora alle pratiche dei prpri studi.
Un minimo di elasticità sarebbe necessaria!
E' ovvio che confermo tutto rispetto a quanto già dettoLe, ma se Lei mi dice che la comunicazione di deposito Le è stata rilasciata il 17.7, quella è la data di conoscenza legale dell'atto.
Da tre pagine e da due giorni che Le sto risponendo, mi permetta di dirLe che è veramente fuoriluogo il Suo ultimo post.

giusco10
29-10-2013, 18:02
Quindi mi sta dicendo che quello che è pubblicato in questo link e che riporto sotto per esteso non equivale al vero?
Per capire meglio la notifica del verbale depositato in posta.
Trascorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata presso l'ufficio postale, il verbale si intende notificato e quindi da quel giorno comincia il conteggio dei 60 giorni per pagare o fare ricorso.
Per capire meglio faccio degli esempi:
Trovi la cartolina gialla nella cassetta della posta, di avviso e la raccomandata a/r (di colore verde) presso il tuo domicilio che ti avverte che il primo ottobre è stato depositato presso la posta il verbale.
N.B. La raccomandata di colore verde di avviso di giacenza deve essere consegnata e non lasciata nella cassetta della posta, come generalmente usano fare i postini. In tal caso, se il verbale non viene ritirato, la notifica non è mai avvenuta e quando poi arriverà la cartella di pagamento per il verbale non ritirato, questa è nulla e con un bel ricorso sarà annullata.
Caso 1: Ritiri il verbale presso la posta il 4 ottobre
Il verbale s'intende notificato dal giorno 4 in quanto hai ritirato il verbale entro i primi 10 giorni.
Quindi avrai tempo per decidere se pagare o fare ricorso fino al 3 dicembre.
Caso 2: Ritiri il verbale presso la posta il 14 ottobre
Il verbale s'intende notificato dal giorno 11 ottobre e non dal giorno in cui lo hai ritirato perché da questa data sono trascorsi i 10 giorni di deposito della raccomandata.
Dal giorno 11 dovrai cominciare il conteggio dei 60 giorni.
Perciò avrai tempo per decidere se pagare o fare ricorso fino al 10 dicembre.
Caso 3: Ritiri il verbale presso la posta il 13 dicembre
Il verbale s'intende notificato dal giorno 11 ottobre e non dal giorno in cui lo hai ritirato perché da questa data sono trascorsi i 10 giorni di deposito della raccomandata. I 60 giorni per decidere se pagare o fare ricorso sono scaduti il 10 dicembre.
Non puoi fare ricorso e non puoi più pagare in misura ridotta.
Se previsto, dovrai pagare la metà del massimo stabilita per quell'infrazione più le spese di notifica.
Prima paghi, minore sarà la possibilità che il verbale possa essere iscritto a ruolo, evitando così almeno le maggiori spese previste dalla legge.

Avv. G. Lore
29-10-2013, 18:04
questo link attiene all'art. 140 c.p.c.
Lei è nel 149

giusco10
30-10-2013, 11:15
Mi scuso se mi ostino, ma leggendo questa sentenza evinco che: secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, con la sentenza del 1 febbraio 2012, n. 1418 e ai sensi
del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 nel
caso in cui il termine di dieci giorni, come nel mio caso, di cui
all’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, scada nella
giornata del sabato, la scadenza é prorogata ipso iure al primo giorno seguente non festivo. Secondo Lei può essere utile alla risoluzione del mio caso?

Avv. G. Lore
30-10-2013, 12:49
Quello è un principio opacifico nel diritto.
Se un termine scade in giorno festivo si proroga a quello feriale immediatamente successivo.
Se Lei dice che il Suo caso è utile, ma Le continuo a dire che il perfezionamento della notifica si ha col cad, che qui non capiamo diove sia stato.
Comunque, per tagliarla corta, provi a fare un'istanza all'ente creditore, dato che ciò che ha ricevuto non è opponibile, illustrando la vicenda fattuale e giuridica e chiedendo lo sgravio.