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Visualizza Versione Completa : Depenalizzazione prima fascia?



FlyingV
27-10-2013, 16:20
Ciao a tutti,

è il mio primo messaggio qui. Ho controllato tra i messaggi passati ma non ho trovato nulla di simile.. vengo al punto:

nel 2004 mi pare, ad un posto di blocco venne accertato un tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8. Ho fatto tutta la trafila sino a riottenere la patente con durata decennale e tutto ciò che ne consegue.

La mia domanda è: ho letto che ora la prima fascia non è più penale ma solo amministrativa, cosa diversa dal tempo in cui il fattaccio si verificò.. aldilà della non menzione, del fatto che sono passati + di 5 anni etc.., questo di fatto costituisce una depenalizzazione del reato tanto da portare alla sua eliminazione dalla casella giudiziale? (parlo di "pulizia totale".. ai fini di visti di lavoro per l'estero, o pubblica amministrazione etc)

grazie mille



g

puntidisutura
27-10-2013, 22:19
LIBRO PRIMO
Dei reati in generale
TITOLO I
Della legge penale

Art. 1
Reati e pene: disposizione espressa di legge.

I. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2
Successione di leggi penali.

I. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

II. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

III. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

IV. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

V. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.