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Visualizza Versione Completa : Avviso di giacenza o primo avviso?



m4rv1n
24-10-2013, 19:34
Ciao a tutti,
oggi ho ricevuto il classico avviso di raccomandata non consegnata con la dicitura "avviso di giacenza", proveniente da lamezia cmp, tipologia atti giudiziari, nella quale è scritto "l'oggetto rimarrà giacente per 6 mesi a partire dalla data del presente avviso".
Siccome prima di questo avviso non ho ricevuto raccomandata alcuna, il mio dubbio sta nel fatto se questa sia la prima raccomandata (con il contenuto e quindi i 180 giorni di giacenza) o la seconda (l'avviso con termine 10gg per avvenuta notifica, ma in questo caso la prima raccomandata non l'ho mai ricevuta!).

In caso fosse la prima raccomandata, mi conviene attendere la seconda oppure la notifica si intende comunque perfezionata dopo 10gg dall'avviso che ho ricevuto?
Sono ancora necessarie due raccomandate per la notifica o ne basta un? Avreste riferimenti normativi recenti in merito?

Grazie mille.
Buona serata a tutti

Avv. G. Lore
25-10-2013, 06:52
1. Si.
2. Si.
3. Vada subito a Ritirare

m4rv1n
27-10-2013, 22:10
Salve e grazie della risposta.
Ho ricevuto, il giorno seguente, la notifica della giacenza e sono quindi andato a ritirare la raccomandata.
L'agenzia delle entrate mi avverte, in qualità di convenuto, che in relazione ad un atto di tribunale non registrato (omessa registrazione ordinanza tribunale), le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti, vengono liquidati in euro 200.

Nulla in contrario non fosse per il fatto che, nella causa di cui si chiede il pagamento, io ero resistente contumace, e alla fine della sentenza viene riportato:

"Stante la contumacia della parte vittoriosa, non si provvede alla liquidazione delle spese di lite"

e nel PQM
- "rigetta il ricorso propostao da **** " (chi mi ha fatto causa)
- nulla sulle spese


E' veramente possibile che una persona faccia causa, la perda, non paghi le spese di registrazione e obblighi invece la parte contumace vittoriosa al pagamento di questi atti?

Nel caso in cui non pagassi, visto che fare ricorso mi sembra costi più di quanto dovrei pagare, cosa l'agenza potrebbe da me pretendere? E' pur vero che vi sarebbe la solidarietà fra le parti ma la responsabilità è 100% della controparte e mi sembra veramente assurdo che l'agenzia delle entrate faccia pagare me per poi dirmi di rifarmi sull'altra parte!

Non ho trovato sui forum molte notizie a riguardo, spero quindi questo argomento possa essere di crescita per la comunità.
Grazie, cordialmente

Avv. G. Lore
28-10-2013, 07:22
L'impostazione di registro è solidale su tutte le parti.
La parte vittoriosa ha diritto di pagare e rivalersi per l'intero sulla parte soccombente.
Se non paga inizierà l'iter esattoriale di recupero della somma

m4rv1n
28-10-2013, 08:18
Questo avviso di pagamento, secondo lei, è stato ricevuto anche dalla controparte?



Se non paga inizierà l'iter esattoriale di recupero della somma

L'iter di recupero, partirebbe verso la sola parte vittoriosa o verso entrambe le parti? In quest'ultimo caso l'agenzia si vedrebbe un doppio accredito delle somme e le parti non verrebbero informate (la parte vittoriosa non potrebbe quindi recuperare l'eventuale somma anticipata).

Restando in topic e a titolo meramente riflessivo, questi iter allungano in modo incredibile l'iter burocratico visto che esso non colpisce direttamente l'unico debitore.

Grazie,
cordiali saluti

Avv. G. Lore
28-10-2013, 08:43
1. Dovrebbe esser stato notificato a entrambi.
2. Entrambe.

m4rv1n
28-10-2013, 09:17
Vi è quindi carenza legislativa che potrebbe causare ulteriori lungaggini ed errori, potremmo difatti pagare in due adesso, vederci avviati due iter di recuper somme, ripetere altri iter per il recupero in caso di doppio pagamento, etc etc .

Grazie molte delle risposte e della presenza in forum. Spero di poter a mia volta ricambiare.
Buona giornata

Avv. G. Lore
28-10-2013, 10:09
Non vi è nessuna carenza legislativa.
La solidarietà delle obbligazione è principio che vi è in tutti gli ordinamenti.
Se due debitori coobbligati pagano, il creditore rifonde il pagamento al secondo.
Tutto regolare, nessuna falla

m4rv1n
05-11-2013, 16:01
Salve,
per completare la discussione, informo che l'agenzia delle entrate mi ha detto di proporre istanza di cancellazione in autotutela, in quanto non mi sono mai costituito in giudizio.
Per quanto riguarda la solidarietà, essa sembra esserci a pieno nel momento in cui vi sia pluralità di soggetti debitori, cosa che nel caso di un debitore e un creditore (fra loro e allo stesso modo con lo stato) provocherebbe invece lungaggini burocratiche e ripetizione di spese.

Avv. G. Lore
05-11-2013, 16:18
Questa mi è nuova.
Si è parte processuale a prescindere se si è contumaci o meno.
Mah ... se verrà accolta buon per Lei, male per lo Stato che ha incompetenti (tanti) che vi lavorano :)

Per il resto non ho capito cosa ha voluto dire.
Nel caso della imposta di registrazione sia la parte processuale vincitrice che quyella soccombente è debitrice verso lo Stato

m4rv1n
09-11-2013, 21:41
Non ravviso, in questo caso, incompetenza in ciò che mi è stato detto, questo perchè, motivatami con sentenze di cassazione, per parti in causa si intendono la parte attrice vittoriosa ed i soggetti condannati soccombenti; io difatti, essendo contumace vittorioso, non rientro in nessuno dei due casi e risulto estraneo alla obbligazione in quanto la sentenza ha respinto la chiamata nei miei confronti.
Cosa diversa si sarebbe avuta se la richiesta dell'attore fosse stata accolta o anche nel caso in cui fosse stata respinta a seguito mia costituzione e opposizione.
In ogni caso, ritengo che proporre istanza di autotutela, adducendo le proprie motivazioni, sia comunque un tentativo da fare prima di ricorrere in altro modo.

Grazie, cordiali saluti

Avv. G. Lore
10-11-2013, 00:17
Bastava dire subito che non è mai stato parte processuale, ma solo un chiamato non autorizzato :) anche se in ciò che Lei ha riportato non sembra essere così, avendo parlato di parte processuale (contumace) vittoriosa

m4rv1n
10-11-2013, 12:53
In pratica e nei fatti non ho mai preso parte all'attività svolta dal tribunale, una società ha tentato un ricorso per sequestro conservativo e il giudice lo ha respinto, informando me che ero stato chiamato in causa e risultavo contumace vittorioso.
Ritengo che, visto che la parte contumace vittoriosa non ha diritto ad alcun rimborso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto, sia correttamente applicata l'estraneità anche tributaria e l'esclusione dalla solidarietà.
Alla prossima notifica :)
Grazie, cordiali saluti

Avv. G. Lore
11-11-2013, 13:34
Ohhhhh ora capiamo la vicenda, o almeno si aprono nuovi scenari.
Lei non è contumace, cioè non ha mai ricevuto il ricorso, il Giudice non ha aperto il contraddittorio, dichiarando improcedibile il ricorso inaduite le parti.
Forse ci siamo :)

PS: per pareri specifici è necessario descrivere esattamente la fattispecie, altrimenti si prendono strade moooolto distanti dalla verità

m4rv1n
11-11-2013, 14:10
Mi scusi ma nel precedente messaggio mancavo di specificare che mi era stato inviata la notifica per l'udienza da parte del tribunale ed in seguito il giudice aveva rigettato il ricorso, da qui la mia contumacia. Questo però, mi corregga se sbaglio, si verifica sempre dato che, a meno che non si tratti di penale, se io cito qualcuno, il tribunale invia la notifica immediatamente.
Autotutela inviata intanto, speriamo bene anche perchè mi è arrivato un secondo avviso.
Questa volta si tratta della mancata registrazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che, visti gli atti dell'opposizione , è stato revocato per la sussistenza di gravi motivi di cui all'art 649 c.p.c. e per la carenza delle condizioni di cui all'art 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecutorietà. In questo caso la controversia è ancora più articolata:
- la proporzionalità del 3% non si può applicare dato che la causa di opposizione si è nel frattempo conclusa
- gli atti devono essere trattati come disgiunti
- la revoca è intervenuta prima della conclusione della causa, con le motivazioni di cui sopra (non per estinzione del debito), quindi non con litisconsorzio, relativamente al singolo atto, ma solo rilevando gli atti del giudizio disgiunto poi conclusosi.
Se la revoca fosse intervenuta con il giudizio, quindi a conclusione della causa, gli atti disgiunti andavano pagati come tali, quindi il D.I. aveva il minimo di 168, ma in questo caso, essendo stato revocato prima per i motivi indicati, la decisione non dipende da un mio litisconsorzio ma da atti oggettivi che non avrebbero concesso l'esecutorietà e che prima di esser stati discussi hanno portato alla revoca del D.I. .
Altro dettaglio importante è che il D.I. , registrazione compresa, è sempre pagato dalla parte soccombente, che nel caso di revoca non c'è perchè non si porta a compimento l'atto.
E' leggermente più complicato di quello prima, vero? Questo devo articolarlo bene.
Appena l'agenzia mi risponde per il primo, vi faccio sapere.

Avv. G. Lore
11-11-2013, 15:32
Mi perdoni, ma io brancolo nel buio per quanto di cui alla primaria discussione.
Non riesco a seguirLa.
Nel civile c'è la parte A e la parte B, una contro l'altra.
Entrambe partecipano al giudizio, contumaci o meno che siano.
Dunque nel Suo caso o vi è stato un rigetto per improcedibilità a monte del ricorso per sequestro (ma onestamente non è previsto dal codice) oppure (come dal Suo ultimo post traspare) vi è stato un regolare contraddittorio terminato con la Sua vittoria.
Se così è andata Lei è parte soggetta alla registrazione (e comunque speriamo che Le diano ragione).

L'altra questione è una bella matassa.
Non mi è chiara solo la frase "Altro dettaglio importante è che il D.I. , registrazione compresa, è sempre pagato dalla parte soccombente".
Ciò non corrisponde al vero, perchè il d.i. per essere reso esecutivo deve essere registrato e alla registrazione dunque pensa il creditore

m4rv1n
11-11-2013, 15:45
Per la prima:
società invia ricorso per sequestro al tribunale --> tribunale fissa normalmente udienza e mi invia notifica --> io resto contumace --> giudice rigetta il ricorso proposto. Difatto non posso risultare obbligato in solido al pagamento della registrazione (Cass 4805/2011), questo quanto risulta.

Per la seconda:
Il suo ultimo dettaglio è molto interessante, perchè nel D.I. mi risultava che fosse obbligato al pagamento di tutto il debitore (a inizio o a fine atto), e in generale che io sappia, in tutti gli atti, i primi che provvedono alla registrazione sono comunque i cancellieri che poi attendono il pagamento da parte di chi è obbligato.
A quanto lei afferma invece il decreto dovrebbe essere già stato pagato dal credittore e quindi io non dovrei aver ricevuto l'avviso (io risultavo essere la controparte e non il creditore, ma comunque è stato immediatamente revocato). Secondo lei, come è possibile ciò?

Avv. G. Lore
11-11-2013, 15:52
Ma no.
I cancellieri mica pagano le registrazioni.
Trasmettono solo gli atti all'A.E., poi se le parti non ci pensano di loro sponte, arriva l'avviso di liquidazione.
Il .d.i. è un titolo esecutivo, dunqu se esce immediatamente esecutivo vadirettamente all'Agenzia delle Entrate, se si richiede l'esecutorietà per decorrenza del termine oppositiva o per la concessione di essa in udienza ci va successivamente.
Il creditore paga e nella somma che l'ingiunto deve riconoscere si calcola anche la spesa di registrazione.

Nel Suo caso, credo io, il d.i. non è mai stato esecutivo e, dunque, non si è mai posto il prolema prima della sentenza

m4rv1n
11-11-2013, 16:14
Mi torna perfettamente che si debba calcolare, nella somma obbligata, anche la spesa di registrazione, a maggior ragione non capisco come il debitore possa ricevere l'obbligo di registrazione del D.I. da parte dell'agenzia delle entrate (in caso di mancata opposizione si sarebbe obbligati due volte, una verso il creditore e, se questi non paga, un'altra verso l'erario).

Il decreto ingiuntivo in questione era stato dotato della clausola di provvisoria esecutorietà (ad oggi 23 mesi), era poi stato utilizzato immediatamente per avviare un ulteriore procedimento.

Secondo lei, è già stato pagato per poterlo utilizzare nell'altro procedimento e quindi è un errore dell'AdE, oppure effettivamente (e in che modo) potrebbe non esser stato pagato?
Grazie

Avv. G. Lore
11-11-2013, 16:20
Potrebbe benissimo non esser stato pagato.
Per verificare se la registrazione del d.i. sia stata pagata o meno dal coobligato si va sul sito dell'agenzia delle entrate, registrazione atti giudiziari, si mettono i dati e si controlla

m4rv1n
11-11-2013, 16:41
Sul sito dell'agenzia delle entrate, l'esito della ricerca è: STAMPATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE, presumo quindi non sia stato pagato.

Non capisco però, se il d.i. per essere reso esecutivo deve essere registrato e alla registrazione pensa il creditore (e in base al DI provvisoriamente esecutivo è stato avviato altro procedimento), come sia possibile che si sia arrivati a questa mancata registrazione.

Avv. G. Lore
11-11-2013, 16:42
No non deve essere registrato.
deve essere inoltrato all'agenzia delle entrate per la registrazione.

m4rv1n
11-11-2013, 16:53
Non mi è allora ancora chiaro come tale somma possa essere richiesta a entrambe le parti e non solo al creditore che ha richiesto l'atto.
Secondo la disposizione contenuta un tempo nell’art. 90 c.p.c. e ora nell’art. 8 del t.u. spese di giustizia (d.P.R. 30.5.2002, n. 115), ciascuna parte ha l’onere di provvedere alle spese per gli atti che compie e per quelli che chiede, da qui deriva che il pagamento sarebbe solo dovuto dal creditore o da chi ha richiesto l'atto, che poi avrebbe il diritto di rifarsi, e non il contrario.
Come può la registrazione del DI essere trattata come altri atti dove c'è litisconsorzio e quindi partecipazione del creditore e debitore?

Avv. G. Lore
11-11-2013, 17:05
Nel Suo caso specifico la richiesta dduco si fondi sull'intervenuta opposizione

m4rv1n
11-11-2013, 17:17
Le somme riconosciute al termine dell'opposizione, tengono però conto di quanto richiesto, registrazione compresa, quindi mi sembra comunque alquanto strano trattare la registrazione del DI come un qualsiasi altro atto (anche perchè, erroneamente, hanno inviato la richiesta proporzionalmente alla cifra richiesta, nonostante l'opposizione si sia conclusa, quindi già per questo risulta essere nulla).
Il giudizio di opposizione è stato regolarmente registrato.