P.S.
08-10-2013, 11:26
Buongiorno a tutti, in data 7/4/2020 mi viene notificato a mezzo raccomandata un verbale per un'infrazione del 02/04/2020.
Art 192 commi 1 e 6
"il conducente del veicolo sopra indicato non si fermava all'invito impartito dall'agente addetto al servizio di polizia stradale in uniforme con l'ausilio del segnale distintivo. Il veicolo in un primo momento rallentava poi riprendeva la corsa. la violazione non è stata immediatamente contesta perché il trasgressore non si fermava all'alt."
Noto che nel verbale non viene indicato con precisione il luogo, ma viene indicato genericamente:
in via: SP 79 del comune di Preseglie
Si trattava probabilmente di una pattuglia che effettuava controlli per le misure anti corona virus. Forse mi avranno fatto cenno di fermarmi ma io non li ho proprio visti.
Secondo voi è possibile presentare ricorso?
Intanto ho letto questo vostro articolo e l'ho trovato molto utile: Art. 192 CdS: Cosa succede se non mi fermo all’alt (https://ricorsi.net/approfondimenti/fai-ricorso-per/art-192-cds-cosa-succede-se-non-mi-fermo-allalt/)
ho trovato una sentenza del 13 maggio 2013 nella quale:
"Con sentenza n. 48/2013 depositata in Cancelleria in data 13 maggio 2013 il Giudice di Pace di Sant’Elpidio a Mare, Est. Dr.ssa Avv. Serenella Monachesi, ha accolto tutti i motivi di impugnazione del ricorso presentato l’8 febbraio 2013 avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada elevato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Fermo, per asserita infrazione all’art. 192, commi 1 e 6 Codice della Strada perché “quale conducente del veicolo non si fermava all’invito di agente addetto al servizio di polizia stradale in uniforme e munito di apposito segnale distintivo [...] sulla S.S. 16 località Porto Sant’Elpidio (FM) [...]“.
Sono state annullate le sanzioni principali e la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, contemplati dalla norma contestata in tre punti, con la seguente motivazione.
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale in epigrafe, all’uopo deducendo la nullità del verbale per i vizi di errata indicazione del giudice competente, di difetto di immediata contestazione nonché di carenza dei requisiti essenziali quali la indicazione sufficiente della località ove si è consumata la violazione.
Ritualmente costituita parte convenuta, si procedeva alla discussione.
Per quanto attiene la errata indicazione del giudice competente nell’impugnato verbale si evidenzia come detto vizio non determini la nullità del verbale, visto che non ha impedito l’esercizio del diritto di difesa (nota del commentatore: gli operatori della Guardia di Finanza avevano indicato erroneamente la competenza del Giudice di Pace di Empoli, che non è quello del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione; i ricorrenti avevano invocato la nullità per incompletezza).
Si ritiene di contro che gli altri motivi di opposizione si palesino fondati.
In primo luogo si evidenzia come i verbalizzanti avrebbero dovuto rappresentare nel verbale impugnato il motivo per cui non si è proceduto a immediata contestazione, ad esempio la impossibilità di raggiungere il trasgressore perché lanciato a velocità eccessiva: viene invece omessa ogni motivazione circa la decisione presa dai verbalizzanti di non tentare la immediata contestazione, rinuncia che viene giustificata solo negli scritti difensivi con la esigenza di non creare disturbo alla circolazione.
In secondo luogo nel verbale effettivamente non risulta sufficientemente conferita la indicazione del luogo dell’accertamento213, censura che viene ammessa dai verbalizzanti medesimi nella memoria, riferendo come il verbale sia stato redatto successivamente e sia stato genericamente indicato ”SS 16 località P. S. Elpidio“, tale indicazione si palesa come eccessivamente generica, ed inficia definitivamente il verbale opposto.
Posso avere validi motivi per ricorrere al giudice di pace?
Inoltre, anche un consiglio pratico, ho fortunatamente ancora tutti i punti della patente e quanto notificato prevede una decurtazione di 3 punti oltre sanzione pecuniaria (85-335 euro). L'importo esatto ancora non lo conosco, ma dovesse essere 85 euro forse evitando trafile, giornate di ferie, angosce e spese legali (saranno da pagare giusto?) sarei quasi tentato di pagare.
grazie a tutti per l'aiuto
Paolo
Art 192 commi 1 e 6
"il conducente del veicolo sopra indicato non si fermava all'invito impartito dall'agente addetto al servizio di polizia stradale in uniforme con l'ausilio del segnale distintivo. Il veicolo in un primo momento rallentava poi riprendeva la corsa. la violazione non è stata immediatamente contesta perché il trasgressore non si fermava all'alt."
Noto che nel verbale non viene indicato con precisione il luogo, ma viene indicato genericamente:
in via: SP 79 del comune di Preseglie
Si trattava probabilmente di una pattuglia che effettuava controlli per le misure anti corona virus. Forse mi avranno fatto cenno di fermarmi ma io non li ho proprio visti.
Secondo voi è possibile presentare ricorso?
Intanto ho letto questo vostro articolo e l'ho trovato molto utile: Art. 192 CdS: Cosa succede se non mi fermo all’alt (https://ricorsi.net/approfondimenti/fai-ricorso-per/art-192-cds-cosa-succede-se-non-mi-fermo-allalt/)
ho trovato una sentenza del 13 maggio 2013 nella quale:
"Con sentenza n. 48/2013 depositata in Cancelleria in data 13 maggio 2013 il Giudice di Pace di Sant’Elpidio a Mare, Est. Dr.ssa Avv. Serenella Monachesi, ha accolto tutti i motivi di impugnazione del ricorso presentato l’8 febbraio 2013 avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada elevato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Fermo, per asserita infrazione all’art. 192, commi 1 e 6 Codice della Strada perché “quale conducente del veicolo non si fermava all’invito di agente addetto al servizio di polizia stradale in uniforme e munito di apposito segnale distintivo [...] sulla S.S. 16 località Porto Sant’Elpidio (FM) [...]“.
Sono state annullate le sanzioni principali e la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, contemplati dalla norma contestata in tre punti, con la seguente motivazione.
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale in epigrafe, all’uopo deducendo la nullità del verbale per i vizi di errata indicazione del giudice competente, di difetto di immediata contestazione nonché di carenza dei requisiti essenziali quali la indicazione sufficiente della località ove si è consumata la violazione.
Ritualmente costituita parte convenuta, si procedeva alla discussione.
Per quanto attiene la errata indicazione del giudice competente nell’impugnato verbale si evidenzia come detto vizio non determini la nullità del verbale, visto che non ha impedito l’esercizio del diritto di difesa (nota del commentatore: gli operatori della Guardia di Finanza avevano indicato erroneamente la competenza del Giudice di Pace di Empoli, che non è quello del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione; i ricorrenti avevano invocato la nullità per incompletezza).
Si ritiene di contro che gli altri motivi di opposizione si palesino fondati.
In primo luogo si evidenzia come i verbalizzanti avrebbero dovuto rappresentare nel verbale impugnato il motivo per cui non si è proceduto a immediata contestazione, ad esempio la impossibilità di raggiungere il trasgressore perché lanciato a velocità eccessiva: viene invece omessa ogni motivazione circa la decisione presa dai verbalizzanti di non tentare la immediata contestazione, rinuncia che viene giustificata solo negli scritti difensivi con la esigenza di non creare disturbo alla circolazione.
In secondo luogo nel verbale effettivamente non risulta sufficientemente conferita la indicazione del luogo dell’accertamento213, censura che viene ammessa dai verbalizzanti medesimi nella memoria, riferendo come il verbale sia stato redatto successivamente e sia stato genericamente indicato ”SS 16 località P. S. Elpidio“, tale indicazione si palesa come eccessivamente generica, ed inficia definitivamente il verbale opposto.
Posso avere validi motivi per ricorrere al giudice di pace?
Inoltre, anche un consiglio pratico, ho fortunatamente ancora tutti i punti della patente e quanto notificato prevede una decurtazione di 3 punti oltre sanzione pecuniaria (85-335 euro). L'importo esatto ancora non lo conosco, ma dovesse essere 85 euro forse evitando trafile, giornate di ferie, angosce e spese legali (saranno da pagare giusto?) sarei quasi tentato di pagare.
grazie a tutti per l'aiuto
Paolo