Avv. G. Lore
02-10-2013, 09:00
È preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. E' quanto emerge dalla sentenza 19 settembre 2013, n. 38645 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, l'imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13 cod. strad., perché colto alla guida di motoveicolo, benché privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi.
Gli ermellini non si discostano dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è preclusa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell'accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l'abbia mai conseguita.
Tantomeno, "in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida" (Cass. pen., Sez. IV, n. 667 del 1999; Cass. pen., Sez. Un., n. 12316 del 2002).
Nel caso di specie, l'imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13 cod. strad., perché colto alla guida di motoveicolo, benché privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi.
Gli ermellini non si discostano dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è preclusa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell'accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l'abbia mai conseguita.
Tantomeno, "in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida" (Cass. pen., Sez. IV, n. 667 del 1999; Cass. pen., Sez. Un., n. 12316 del 2002).