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Visualizza Versione Completa : Applicabilità Art.158 auto guasta



emanueleds
13-09-2013, 11:57
Alcuni giorni fa ho avuto la disavventura della rottura della pompa frizione della mia auto mentre mi trovavo a tarda sera al centro dell'incrocio di una strada ad alto scorrimento a Roma.
Data le caratteristiche della viabilità, del guasto e soprattutto del peso della mia autovettura, che supera le 2 tonnellate, non ho potuto far altro che lasciar scorrere la macchina verso lo spartitraffico tra le due carreggiate.
Verificato che la macchina non arrecasse pericolo e data l'ottima illuminazione dell'incrocio, ho esposto il triangolo all'interno della vettura e segnalato sul lunotto posteriore e sul parabrezza il guasto con cartelli ben leggibili.
La mattina seguente, data l'impossibilità al momento del guasto di impiegare il soccorso stradale della mia assicurazione per il tardo orario dell'accadimento, mi sono recato sul posto pochi minuti dopo le 8:00 (per attendere l'apertura del call center dell'assicurazione) e ho trovato due solerti agenti della polizia di "Roma Capitale" che stavano elevando la multa alla mia autovettura.
A nulla è valso spiegare che non mi era stato possibile provvedere diversamente alla collocazione della vettura, che non vi era stata alcuna messa a rischio della incolumità altrui, che erano trascorse soltanto poche ore dal guasto e che avevo già chiamato il soccorso stradale.
L'esito è stata una multa ex Art. 158 c1 di 58,80 + 3,87 euro.
Stante che i costi per il ricorso al giudice di pace, pari a 37,00 euro, rendono economicamente svantaggioso ricorrere, le mie domande sono:

Si applica l'art 158 al caso di sosta di emergenza per auto guasta?
Esiste giurisprudenza di tali casi?

Grazie a tutti coloro che vorranno essermi di aiuto.

Avv. G. Lore
13-09-2013, 12:20
Non si tratta se si applica o non si applica.
Il testo normativo si applica sempre, sta al cittadino individuare eccezioni giuridiche che sottraggono il caso specifico all'applicazione della norma.
Nel Suo caso, comprovando il guasto, può invicare la forma maggiore come esimente di cui alla Legge 689/81

emanueleds
13-09-2013, 13:05
La ringrazio molto del riferimento normativo suggeritomi.
Immagino che "forma maggiore" sia un refuso per "forza maggiore"; sulla prima non trovo riferimenti su internet...

Avv. G. Lore
13-09-2013, 14:18
ovviamente, pardon