Visualizza Versione Completa : Accesso agli atti consentito solo dopo la scadenza dei termini per ricorrere al GdP
edoricorsi
10-09-2013, 12:11
Come da titolo.
Ho ricevuto una cartella esattoriale di Equitalia incaricata da "Roma Capitale" di procedere alla riscossione di una contravvenzione al CdS del Dicembre 2008.
Siccome non ho mai ricevuto il verbale della contravvenzione di cui sopra, ho prontamente fatto (via fax) la richiesta di accesso agli atti (verbale e relata di notifica).
Altrettanto prontamente mi è stato risposto che avrei potuto ritirare gli atti richiesti a partire dal 10 Ottobre p.v.
Peccato però che i termini per proporre ricorso al GdP scadano il 4 Ottobre p.v.
Cosa mi suggerite di fare? :confused:
Avv. G. Lore
10-09-2013, 12:13
Non c'è nessun peccato.
La procedura da incardinare per opporrela cartella è quella ex art. 615 c.p.c. che non ha termini di incardinazione.
edoricorsi
10-09-2013, 12:55
Ma ex 615 cpc posso far valere solo i vizi attinenti la notifica del verbale o anche altri eventuali vizi intrinseci del verbale stesso?
Avv. G. Lore
10-09-2013, 13:35
Contro una cartella non può certo far valere vizi del verbale sottes, non ne avrebbe peraltro alcun vantaggio.
Ex art. 615 c.p.c. fa dichiarare la nullità della cartella (parificata all'atto di precetto) per inesistenza del verbale (parificato al titolo esecutivo)
edoricorsi
10-09-2013, 13:40
Cito dal sito Alteralex.it:
"Nell’ipotesi in cui si deduca la nullità della notifica del verbale di contravvenzione o dell’ordinanza ingiunzione è ammesso il recupero delle ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa stradale attraverso il rimedio di cui alla Legge 689/81, costituendo la notifica della cartella esattoriale il primo atto in base al quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogata (Cass. 5871/07; 9180/06).
Con il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa ex art. 23 L. 689/81, deducendo il difetto di notifica del verbale di contravvenzione, l’inosservanza del termine di decadenza previsto dall’art. 201 C.d.S. e la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall’amministrazione, si può chiedere l’annullamento della cartella di pagamento".
Scusi avvocato ma sono sempre più confuso.
Avv. G. Lore
10-09-2013, 14:19
A parte che è altalex :) ma ciò che riporta o è frutto di un errore di trascrizione o è palesemente infondato.+
I rimedi esperibili avverso una cartella sono 3 (cfr. ex pluris sent. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005 + le più recenti che citerò appresso):
I. L’azione di cui alla Legge n. 689/81 (che tra l'altro non essiste più perchè l'art. 23 L. 689/81 è stato abrigato dall'art. 6 D. Lgs. 150/11), qualora si contesti l’avvenuta notifica del titolo sotteso al provvedimento esattoriale, al solo fine di recuperare il momento oppositivo ad esso e permettere all’opponente di eccepirne nel merito;
II. L’opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora si contesti la legittima iscrizione al ruolo o un fatto estintivo del credito;
III. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si contesti la regolarità formale dell’atto impugnato.
Dunque, di certo con l'azione ex art. 6 D. Lgs. 150/11 non può contestare la prescrizione o la decadenza che essendo fatti estintivi del credito vanno fatti valere ex art. 615 c.p.c.
Potrebbe utilizzare tale azione per tornare a eccepire nel merito del verbale ma, mi perdoni l'espressione, quale persona sana di mente la userebbe col rischio che il Giudice comunque confermi il verbale repuyandolo legittimo?
E' più sano di mente chi utilizza correttamente il 615 cpc eccependo l'inesistenza del titolo (fatto estintivo) e comunque la decandeza ex art. 201 cds? Io reputo di sì :)
Nel primo caso (ricorso entro 30 gg.) si eccepisce la mancata notifica per discutere sul merito del verbale, nel secondo (615 cpc) si eccepisce la mancata notifica per chiedere l'annullamento della cartella.
Capisce la differenza?
Cassazione 5269/12, 17749/12, 21598/11, 26969/11, 12685/1999 (addirittura financo dal 99 ...).
Buona lettura :)
edoricorsi
10-09-2013, 14:58
Caro avvocato, grazie dei chiarimenti.
Ad ogni modo il sito "Alteralex" esiste eccome:
Mancata notifica verbale di multa sotteso alla Cartella di Pagamento - Alteralex (http://www.alteralex.it/mancata-notifica-verbale-di-multa-sotteso-alla-cartella-di-pagamento/)
Scusi il puntiglio.
Avv. G. Lore
10-09-2013, 15:13
C'è sempre qualcosa da scorpire...temo che sia uno scimmiottamento di altalex a questo punto (e mi spiego allora quanto riportato!!!!:))
edoricorsi
11-09-2013, 15:54
Scusi avvocato.... dimenticavo... qualora decidessi di oppormi all'esecuzione ex art. 615 c.p.c ho comunque bisogno di un legale che mi rappresenti davanti al G.d.P.?
Avv. G. Lore
11-09-2013, 15:57
fino a 1.000,00 € no, ma ovviamente deve sapere come svolgere l'intera procedura, iniziando dalla redazione dell'atto di citazione e dalla sua notificazione
edoricorsi
11-09-2013, 16:42
Giusto.... ed è per questo che esistono i servizi di Ricorsi.net... ;-)
Avv. G. Lore
11-09-2013, 17:04
Può rivolgersi a qualsiasi avvocato se non è in grado di procedere da solo, il servizio che ivi offre ricorsi.net è di consulenza gratuita
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