Avv. G. Lore
05-09-2013, 10:48
Sentenza epocale da poter applicare per analogia anche al 186.
Affinché si possa integrare il reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, ex art. 187 cod. strad., è necessario che venga provato che l'imputato fosse effettivamente alla guida del mezzo.
E' quanto emerge dalla sentenza 12 luglio 2013, n. 30209 della Quarta Sezione Penale della Cassazione.
Il caso vedeva un uomo essere rinvenuto in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di droga, mentre, trovandosi all'interno di un'auto, ferma in un'area di sosta, discuteva con la propria fidanzata. Il ricorrente denunciava che non era stato affatto provato che egli si trovasse alla guida dell’autovettura in stato di alterazione, mancando la prova sia in ordine alla sussistenza della condotta di guida che allo stato di alterazione.
Secondo gli ermellini "poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto".
Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto addebitato all’imputato non sussiste.
Affinché si possa integrare il reato di guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, ex art. 187 cod. strad., è necessario che venga provato che l'imputato fosse effettivamente alla guida del mezzo.
E' quanto emerge dalla sentenza 12 luglio 2013, n. 30209 della Quarta Sezione Penale della Cassazione.
Il caso vedeva un uomo essere rinvenuto in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di droga, mentre, trovandosi all'interno di un'auto, ferma in un'area di sosta, discuteva con la propria fidanzata. Il ricorrente denunciava che non era stato affatto provato che egli si trovasse alla guida dell’autovettura in stato di alterazione, mancando la prova sia in ordine alla sussistenza della condotta di guida che allo stato di alterazione.
Secondo gli ermellini "poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l'autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l'assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell'area di servizio e non prima che l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto".
Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto addebitato all’imputato non sussiste.