Visualizza Versione Completa : assenza destinatario per notifica verbale es. autovelox
erbandito
04-09-2013, 01:05
Salve a tutto lo staff.
Mi chiedo:quando una persona sta via da casa per motivi suoi tipo vacanza o lavoro la notifica di un verbale in questo caso si intende compiuta dopo 10 giornid per assenza del destinatario, ma i 30 giorni per fare ricorso (quindi per difendermi) decorrono da questa data? Io non credo, in quanto se uno sta in vacanza dal 1 agosto e torna il 10 settembe e la notifica di un verbale è avvenuta il 2 agosto si precluderebbe la possibilità di difendersi... Invece è da intendersi che la decorrenza dei 30 giorni per poter fare ricorso parte da quando io vado a prendere l'atto alle poste, cioè da quando io sono realmente a conoscenza dell'atto. Altrimenti mi chiedo per quale motivo l'atto rimane depositato alle poste per 6 mesi a marcire a disposizione del destinatartio, poi trascorsi i 180 giorni l'atto torna al mittente, questo è giusto in quanto sei mesi è un arco di tempo sufficiente per andare a ritirare una multa.... ma 30 giorni nooooo, ho questo dubbio atroce. Cioè per assurdo io potrei andare a ritirare l'atto al 180esimo giorno al fine di venire a conoscenza dell'atto e potermi difendere altrimenti mi viene tolto il diritto alla difesa. Mi riferisco agli insegnanti che ad esempio stanno via da casa un'estate intera e tornano dai parenti in meridione... ad esempio...
Grazie
erbandito
Avv. G. Lore
04-09-2013, 08:47
No.
Se fosse legittimo il Suo ragionamento basterebbe non ritirare un atto per non determinarne mai la notifica
erbandito
04-09-2013, 10:49
Forse non mi sono spiegato.
Se uno NON VA a ritirare l'atto nell'arco dei sei mesi è ovvio che la notifica è comunque valida e perfezionata dopo i 10 giorni in cui il postino immette in cassetta l'avviso di deposito. E da questa data purtroppo (per come dice la legge) decorrono i 30 giorni per potersi difendere. Ma io dico, se nell'arco dei 180 giorni a decorrere dall'immissione dell'avviso in cassetta SI VA a ritirare l'atto i 30 giorni devono decorrere a partire dalla data in cui vado realmente a ritirare l'atto, che però deve essere compresa nei 180 giorni dalla data di notifica in cui il postino ha messo in cassetta l'avviso, spero di essermi spiegato.
Altrimenti per quale motivo il plico o l'atto sta in giacenza presso le poste a disposizione del destinatario? Per dargli la possibilità di ritirarlo e visionarlo ma senza potersi difendere? E' un controsenso...
Io sono stato via in vacanza tutto agosto ad esempio, e mi viene messo in cassetta l'avviso in mia assenza il giorno dopo che sono partito per le Maldive (magari), al ritorno trovo un atto che è già "operativo" e che posso solo ritirare (entro 180 giorni) ma non posso più impugnare solo perchè ho la colpa di essere stato via da casa un mese? Secondo me è veramente sbagliato e mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia contestato questa cosa... Ammettiamo che ritirando l'atto al 31esimo giorno al mio ritorno dalle vacanze scopro che l'atto è completamente ingiusto per gravi vizi di forma o clonazione targa o altre cose anche facilmente dimostrabili, io non posso ricorrere al Gdp in quanto l'ho semplicemente ritirato oltre i termini per difendermi...
Bha... inconcepibile..
Mi diceva un avvocato che ci sono dei servizi delle poste tipo "seguimi" in cui le eventuali "multe" ti seguono ovunque... bhe se vado alle Maldive lo farei ... voglio vedere se arrivano!!!
Spero di essermi spiegato
Ps. x avv. Lore , le è arrivata l'email?
Cordialità
Avv. G. Lore
04-09-2013, 10:59
Carissimo, confonde il servizio postale con le notifiche postali.
Per le notifiche postali vale la regola dei 10 gg. L'atto è poi a disposizione presso le Poste per sei mesi.
A che e mail si riferisce
erbandito
04-09-2013, 12:17
Mi riferisco all'email che le ho inviato ieri in cui c'erano 6 allegati, in cui le parlavo del cambio residenza a cavallo dei 10 giorni avendo agito in autotutela contro una ingiunzione di pagamento... Ci siamo sentiti brevemente ieri.
Cordiali saluti
Erbandito
Avv. G. Lore
04-09-2013, 12:20
ahhh sì sì
erbandito
04-09-2013, 12:29
Altra domanda similare, un altro avv. mi riferiva che comunque i termini di ricorso nel periodo estivo si fermano dal 1 agosto al 15 settembre, vale anche per le notifiche ? Quindi se io volessi ricorrere al gdp a un verbale arrivato il 5 agosto ad esempio i termini dei 30 giorni partirebbero dal 15 settembre?
grazie
Avv. G. Lore
04-09-2013, 12:34
1. no;
2. sì.
PS: non è molto carino paragonare in pubblico risposte date da colleghi
erbandito
04-09-2013, 12:44
Chiedo scusa, quindi nel periodo estivo comunque c'è un periodo in cui non si incorre nel discorso con cui ho cominciato la discussione, cioè il pericolo di trovarsi una notifica senza il quale ci si possa difendere in quanto passati 30 giorni.... diciamo che c'è quindi una sospensione nella pausa estiva, mi sa dire il periodo preciso grazie
Mi scuso se sono tacchente...(insistente)
Cordialità
erbandito
04-09-2013, 12:52
Voglio capire sono un po de coccio:
trovo in cassetta un avviso di giacenza il 5 agosto, vado a prendere l'atto 10 settembre, i 30 giorni x per ricorrere al gdp partono dal 15 settembre, quindi entro 15 ottobre, ho capito bene?
Avv. G. Lore
04-09-2013, 13:39
Un verbale notificato tra l'1.8 e il 15.9 si oppone giudizialmente (quindi solo dinanzi al GdP vale la sospensione) dal 16.9.
Se invece è notificato prima dell'1.9 ma i 30 gg. scadono in quel periodo, l'incedere del termine si blocca all'1.8 e ricomincia dal 16.9
erbandito
04-09-2013, 13:55
"Se invece è notificato prima dell'1.9 ma i 30 gg. scadono in quel periodo, l'incedere del termine si blocca all'1.8 e ricomincia dal 16.9"
Forse era1.8
Quindi con l'esempio che le ho fatto sono ancora in tempo per fare ricorso dal 16.9 in poi nei 30 giorni ovviamente
es.
trovo in cassetta un avviso di giacenza il 5 agosto, vado a prendere l'atto 10 settembre, i 30 giorni x per ricorrere al gdp partono dal 15 settembre, quindi entro 15 ottobre, ho capito bene?
Avv. G. Lore
04-09-2013, 13:58
sì.
erbandito
04-09-2013, 14:00
la ringrazio per l'infinita disponibilità e cortesia
cordialità
Avv. G. Lore
04-09-2013, 14:08
prego
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