Avv. G. Lore
09-07-2013, 10:47
Gli atti tributari – sia che si tratti di accertamenti fiscali che di cartelle esattoriali – devono raggiungere necessariamente il destinatario altrimenti sono nulli.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in una recente pronuncia ha annullato una serie di cartelle esattoriali poiché consegnate solamente dal portinaio senza il successivo avviso del contribuente (Sent. CTP di Roma n. 231/51/13).
Secondo i giudici della Commissione, infatti, la cartella consegnata in questo modo è da annullare “…in quanto è stata notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente … sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione”.
A seguito della predetta normativa, ne consegue che se il soggetto che riceve l’atto non è il destinatario (sia che si tratti del portinaio, di un vicino o di un famigliare) la procedura di notifica non si conclude ma necessità di un successivo avviso che il notificatore deve inviare a mezzo raccomandata al contribuente contenente l’indicazione del soggetto al quale l’atto è stato consegnato.
Secondo i giudici, dunque, tale norma ha dato finalmente vigore al cosiddetto principio di “EFFETTIVA CONOSCENZA DELL’ATTO TRIBUTARIO”, tra l’altro già previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, il quale stabilisce che “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati” (art. 6 della legge n. 212 del 27/07/2000).
La finalità della norma, dunque, è chiara e pare seguire la logica secondo la quale se da un lato pagare le tasse è un dovere di ogni cittadino, dall’altro quest’ultimo ha il diritto di venire sempre a conoscenza delle pretese tributarie nei suoi confronti attraverso una procedura di notifica degli atti mirata.
A sostegno di questo importante cambiamento di mentalità, si ritiene utile citare anche la sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, laddove i giudici dichiarano incostituzionali alcune norme riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità cd “relativa” (ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602/73) poiché “Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l’«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)”. Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la materiale conoscenza delle cartelle esattoriali.
Ci si augura, dunque, che tali sentenze possano finalmente contribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti tra Fisco e contribuente.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in una recente pronuncia ha annullato una serie di cartelle esattoriali poiché consegnate solamente dal portinaio senza il successivo avviso del contribuente (Sent. CTP di Roma n. 231/51/13).
Secondo i giudici della Commissione, infatti, la cartella consegnata in questo modo è da annullare “…in quanto è stata notificata non personalmente ma a persona diversa dal ricorrente … sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del DL 4 luglio 2006 n. 223 (cd. Decreto Bersani) in vigore dal 4 luglio 2006 che espressamente prevede che qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione”.
A seguito della predetta normativa, ne consegue che se il soggetto che riceve l’atto non è il destinatario (sia che si tratti del portinaio, di un vicino o di un famigliare) la procedura di notifica non si conclude ma necessità di un successivo avviso che il notificatore deve inviare a mezzo raccomandata al contribuente contenente l’indicazione del soggetto al quale l’atto è stato consegnato.
Secondo i giudici, dunque, tale norma ha dato finalmente vigore al cosiddetto principio di “EFFETTIVA CONOSCENZA DELL’ATTO TRIBUTARIO”, tra l’altro già previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, il quale stabilisce che “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati” (art. 6 della legge n. 212 del 27/07/2000).
La finalità della norma, dunque, è chiara e pare seguire la logica secondo la quale se da un lato pagare le tasse è un dovere di ogni cittadino, dall’altro quest’ultimo ha il diritto di venire sempre a conoscenza delle pretese tributarie nei suoi confronti attraverso una procedura di notifica degli atti mirata.
A sostegno di questo importante cambiamento di mentalità, si ritiene utile citare anche la sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, laddove i giudici dichiarano incostituzionali alcune norme riguardanti la notifica delle cartelle in caso di irreperibilità cd “relativa” (ossia quando il contribuente risulta temporaneamente assente dalla propria abitazione, art. 26, comma 3 del DPR 602/73) poiché “Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, non assicura, dunque, né l’«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della […] amministrazione» finanziaria; finalità queste fissate dal comma 1 dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)”. Anche in questo caso, infatti, le norme non assicuravano la materiale conoscenza delle cartelle esattoriali.
Ci si augura, dunque, che tali sentenze possano finalmente contribuire a realizzare una maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti tra Fisco e contribuente.