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Visualizza Versione Completa : preavviso di fermo amministrativo



samson
20-06-2013, 13:22
gentili avvocati (o chiunque voglia e sappia rispondere),vi espongo la questione.
Il mese scorso ho ricevuto un preavviso di fermo amministrativo basato su 2 cartelle esattoriali ,la prima riferita ad una sanzione cds del 1996 che porta come notifica della cartella il 2001 .Appare evidente che ad oggi (data del preavviso) il debito sia prescritto,per cui ho preparato atto di citazione ex 615 cpc a prefettura ed equitalia per sopraggiungere fatti estintivi del credito che quindi invalidano il
documento su cui si basa l eventuiale fermo amministrativo.
Il problema è ,visto che la procedura ex 615 comunque ,tra notifiche costituzioni delle parti e fissazione dell udienza di comparizione(visto anche
l'approssimarsi dell estate e relativo periodo di ferie dei tribunali) ,ci metterà tempo a definirsi ,mentre il preavviso minaccia l iscrizione al PRA se non si provvede al pagamento entro i 20 giorni,come si può fare per sospendere l efficacia del preav viso di fermo ? Cioè come fare per impedire subito che equitalia proceda con l 'iscrizione nonostante il titolo ha perso di efficacia legale?
L'art 615 al secondo comma (come aggiunto dal D.L. n. 35/2005 )
dice che il giudice "concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo" .
Questa istanza ,trattasi di atto separato dalla citazione ,oppure si richiede in calce alla citazione stessa ?
E se fatta con istanza a parte .essa si basa sempre sul 615 oppure va fatta
ex art 700 cpc ? Insomma ,come devo fare per sospendere il proseguio della misura cautelare di equitalia senza rischiare che passi troppo tempo ?
Grazie ?

Avv. G. Lore
20-06-2013, 14:04
Non si può fare. Il provvedimento di sospensione lo può emettere solo il Giudice, dunque alla prima udienza. Può provare a chiedere un provvedimento cautelare provvisorio inaudita altera parte (da svolgersi in sede di conclusione dell'atto di vitazione ex art. 615 c.p.c.) ma dubito che venga concesso. Attenzione perchè se oppone il ferno la competenza è del Tribunale, se oppone le cartelle sottese al fermo è del Giudice di Pace.

samson
20-06-2013, 15:21
Grazie per aver risposto.
Trattasi di preavviso di fermo.
Quindi posso agire solo col 615 dal giudice di pace ,per sopravvenuti fatti estintivi che invalidano il titolo su cui si basa il preavviso. come posso fare allora? Posso solo sollecitare la sospensione urgente nelle conclusioni dell atto di citazione ?

Avv. G. Lore
20-06-2013, 16:33
Perfetto.
Ma sei un Collega?

samson
20-09-2013, 12:09
Oggi prima udienza di comparizione ed il GdP voleva dichiarare l'improcedibilità perchè il fermo non era ancora iniziato ,al che io gli ho fatto osservare che l a citazione mirava ad ottenere l'inesigibilità del debito per sopravvenuta prescrizione del titolo sottostante il preavviso di fermo
perchè trascorsi oltre 10 anni dall ultima notifica della cartella
che vi faceva riferimento.Insomma gli ho detto che il mio non era un ricorso avverso il preavviso di fermo ,ed infatti io ho fatto ben 2 atti di citazione
per le 2 cartelle che fanno rfermento a sanzioni amministrative ,ed 1 alla commissione tributaria ,il tutto prprio per chiedere la prescrizione dei debiti su cui si basa il fermo amministrativo.
In fin dei conti il 615 è ben chiaro ,dice :
"Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27..." perchè allora il GdP voleva dichiarare improcedibile la citazione ?
Alla fine leggendo l atto introdutivo ,si è convinto a riservarsi per la decisione .
Qaulcuno sa farmi luce su questa cosa ?

Avv. G. Lore
20-09-2013, 12:25
Semplice assurdità del Giudice, è corretta la Tua azione

samson
20-09-2013, 12:47
Spero che riveda la sua posizione iniziale e non resti accecato dall'orgoglio.

Avv. G. Lore
20-09-2013, 12:59
non ha dato un termine per note conclusive?

samson
20-09-2013, 13:05
No ,nulla del genere

Avv. G. Lore
20-09-2013, 14:22
Stragne, very strange.
In sostanza non ha rinviato per precisazione delle conclusioni come dovrebbe da rito? coi gdp se ne sentono d'onde...

samson
20-09-2013, 15:01
Come pensa dovrei comportarmi venerdì prossimo quando mi troverò davanti lo stesso GdP per la comparizione della seconda
cartella a cui faceva riferimento il preavviso di fermo?
Infatti come ho scritto su erano 3 id ebiti 2 sanzioni amminsitrative di comptenza del gdp ed 1 della Ctp .
In pratica ci troveremo davanti alla stessa situazione solo con una diversa sanzione ,ma sempre amministrativa e sempre prescritta ......ed anche stavolta il tutto ha origine dal preavviso di fermo amministrativo.

Avv. G. Lore
20-09-2013, 15:07
Beh itanto hai sbagliato a fare due opp.ni diverse.
L'origine della controversia è unica, dunque dovevi accorpare le opposizioni in un'unica procedura.
Sappi che se sei un Collega sarebbe passibile di seganalazione all'ordine tale vicenda, ateso che cerchi diversificare il giudizio, anche nell'ottica della doppia vittoria di spese.
Attenzione dunque, non commetetre più quest'errore.

Ciò posto, altro non puoi fare che preperarti delle note da allegare al verbale

samson
20-09-2013, 15:41
Dici che potevo(mi permetto di darti del tu) fare le 2 opposizioni in un unica Citazione ? pensavo non si potesse ,specie perchè i convenuti son comunque diversi ,anche se forse non c'entra nulla.
Dici che il fatto di aver depositato una doppia opposizione sia così grave ?Bhè...comunque no ,non sono un legale ,sono un sistemista .

Avv. G. Lore
20-09-2013, 16:04
allora non rischi procedimenti disciplinari :)

per il grave ahimè sì, te lo dico per esperienza (non diretta per fortuna!!)

samson
27-09-2013, 10:47
Come avevo scritto nell altro commento ,oggi udienza di comparizione pe r sanzione amministrativa su cui si basa la seconda cartella del preavviso di fermo amministrativo.Mi ero sbagliato ,il GdP non è lo stesso e, udite udite........questo mi ha accettato l'opposizione non contestandomi
alcunchè.Stesso tribunale altro giudice ,altra interpretazioe della legge.



Un ultima cosa ,il GdP mi ha contestato che nel rito ordinario ,anche se
l importo è sotto i € 1000 ,bisogna sempre avvalersi dell assistenza di un legale,anche se comunque dopo aver constatato kla correttezza formale dell
atto ,me lòo ha accettato ciomunque.Io sapevo che potevo anche fare da me ,sbaglio?

Vabbè.....stiamo scoprendo che la legge è un opinione :confused:

Avv. G. Lore
27-09-2013, 11:35
A parte che non è stesso Tribunale, ma stesso Giudice di Pace, evviva!

Sulla vicenda del valore, essendo il rpocedimento ex art. 615 c.p.c. di opposizione all'esecuzione e non un procedimeto di cognizione ordinaria, ha ragione il Giudice

avv_nattar
28-10-2013, 19:27
Chiedo un parere sulla seguente vicenda.

Verbale per violazione codice della strada impugnato con esito positivo, ma cartella esattoriale emessa ugualmente da equitalia.
Cartella impugnata ex art 615 comma 1 cpc ed ovviamente annullata.
La sentenza viene notificata con formula esecutiva alla prefettura condannata alle spese, ma equitalia ne ha cognizione perchè costituita in giudizio.
Viene comunque inviato un preavviso di fermo sulla scorta della cartella annullata che viene contestato inviando l'apposito modulo corredato della sentenza via fax e con una raccomandata ar sempre con sentenza in cui si spiegano le ragioni e si diffida a non iscrivere il fermo.
Il cliente riceve una email indicante il numero del suo reclamo e rassicurazioni circa un imminente comunicazione sull'esito che, ovviamente non arriva. Arriva invece la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del fermo all'autovettura.

A questo punto quale azione intraprendere?

Le recenti decisioni a SSUU della Cass. (nel 2011 e 2012) indicano la competenza esclusiva del Tribunale a meno che (e non è il mio caso poiché, come visto, il titolo è stato contestato tempestivamente e con esito positivo) non si voglia e si possa ancora recuperare la possibilità di contestare il titolo sul quale si basa il provvedimento di fermo.

Dunque opposizione ex art. 615 cpc innanzi al Tribunale competente per territorio, ma di che tipo? Primo comma oppure secondo comma e dunque al GE (trattandosi di fermo già iscritto e non di preavviso) con ricorso e richiesta di sospensione?

Grazie

Avv. G. Lore
28-10-2013, 20:37
Primo comma