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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. VI-2, ordinanza 13.05.2013 n° 11335



Avv. G. Lore
04-06-2013, 08:08
Con ordinanza 13 maggio 2013, n. 11335 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio in tema di inammissibilità del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa: "La mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto, determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e pertanto non giustifica l’adozione in limine litis dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso di cui all’art. 23 comma 1 L. 689/81, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione."