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Visualizza Versione Completa : Terza Fascia con Incidente ottiene LPU



barton
03-06-2013, 22:10
Vorrei sapere da voi se siete a conoscenza di ulterori sentenze , oltre queste che riportò sotto , che abbiano concesso i Lavori Socialmente Utili e restituzione veicolo con imputazione 186 comma 2 lettera C e 2bis (incidente)

TRENTO - Farà giurisprudenza la sentenza su un uomo settantenne di Pergine accusato di guida in stato di ebbrezza. Pur essendo imputato per l'ipotesi di reato più grave prevista per chi supera il tasso di 1,5 (l'etilometro dava 1,9 segno che il guidatore era bello "carburato"), il difensore, avvocato Francesco Moser, ha ottenuto la conversione della pena (4 mesi e 1.500 euro di ammenda) in lavori socialmente utili.

L'imputato, persona incensurata e che in genere non indulge nell'alcol, la sera dell'8 gennaio era andato alla cena dei coscritti in val de Mocheni. Dopo un ben giro di brindisi era tornato a Pergine dove aveva tamponato un'altra auto. Sottoposto al test dell'etilometro era risultato positivo e denunciato. Rischiava di vedersi confiscare l'auto (una nuova Panda 4x4), ma la salverà seguendo con scrupolo il programma proposto dalla difesa: 126 giorni di lavoro come animatore in casa di riposo.


Firenze

La sentenza del Tribunale di Firenze – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – ivi riportata affronta in modo esauriente la problematica relativa alla possibilità o meno di consentire, alla persona sottoposta alle indagini per il reato di guida in stato d’ebbrezza aggravata dalla causazione di un incidente stradale, la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 2010 n. 120.



Il Giudicante, vista l’istanza di applicazione pena ex art. 447 c.p.p. con richiesta di conversione della stessa in lavoro di pubblica utilità, dimostra di non ignorare affatto l’inciso di cui all’art. 186 comma 9-bis C.d.S., che sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicabilità le ipotesi di guida in stato d’ebbrezza aggravate dalla causazione di un incidente, giungendo, tuttavia, a quella che può definirsi un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione.



Il ragionamento operato dal Giudicante è il seguente:



a) dato atto che la previsione di cui all’art. 186 comma 2 bis (conducente in stato d’ebbrezza che provoca un incidente) deve essere qualificata quale aggravante ad effetto speciale, essendo che comporta il raddoppio delle sanzioni oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria ulteriore;



b) dato atto che ex art. 63 c.p. in caso di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, le circostanze ad efficacia speciale concorrono con le circostanze comuni;


c) visto e considerato che per il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 27 Cost. l’interpretazione della riserva presente all’inizio del comma 9 –bis non può non tener conto del principio della responsabilità personale del reo, indi per cui l’imputazione dell’evento-incidente non può essere oggettiva per il sol fatto che accada, cosicché si deve procedere ad una valutazione complessiva della personalità e della colpa del reo medesimo, anche in considerazione della diversa gravità degli incidenti provocati;


d) rilevato che nel caso di specie l’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2 bis poteva essere esclusa e per il bilanciamento con le circostanze e per le diminuzioni conseguenti alle attenuanti generiche (incensuratezza del reo e personalità complessiva) e per la scelta del rito speciale (c.d. patteggiamento);


e) allora, premessi tutti tali presupposti, non può che conseguire l’ammissibilità della conversione della pena in espletamento dei lavori di pubblica utilità ex comma 9 bis art. 186 C.d.S.


In conclusione, agli effetti pratici, chi venga imputato di guida in stato d’ebbrezza aggravata per la causazione di un incidente dovrà presentare istanza di applicazione pena ex art. 447 c.p.p., vale a dire in fase di indagini preliminari, chiedendo la conversione della pena in lavori di pubblica utilità laddove dalle circostanze dell’evento prodottosi e dalla possibilità di ottenere la concessione delle attenuanti generiche possa escludersi l’operatività dell’aggravante ad effetto speciale di cui al comma 2 bis dell’art. 186. La conversione della pena in lavori di pubblica utilità avrà poi l’effetto di estinguere il reato una volta che, divenuta la sentenza irrevocabile, l’interessato dimostri di aver svolto i detti lavori, cosicché il Giudice possa disporre la revoca della confisca del veicolo e la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente. E’ prassi che il Giudice, al momento della sentenza, fissi già i termini a decorrere dalla irrevocabilità della stessa, entro i quali l’interessato possa essere messo nelle condizioni di dimostrare l’effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per il tempo previsto e le modalità concordate.

Se non erro dovrebbe esserci anche una sentenza seguita dall'Avv.Lore che avevo letto in un post.

puntidisutura
04-06-2013, 21:02
Ne ho lette più d'una effettivamente anche se la domanda sorge spontanea come può essere calcolata\quantificata in sospensione, la metà della revoca ?

barton
04-06-2013, 21:48
Ne ho lette più d'una effettivamente anche se la domanda sorge spontanea come può essere calcolata\quantificata in sospensione, la metà della revoca ?

Punti possiamo sentirci via mail?

Ti lascio mia.

Jaacob@fastwebnet.it