PDA

Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 06.05.2013 n° 19413



Avv. G. Lore
13-05-2013, 12:46
Non deve essere applicata la pena accessoria della sospensione della patente per la persona ubriaca che si metta alla guida di una bicicletta. E' quanto emerge dalla sentenza 6 maggio 2013, n. 19413 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un conducente di una biciletta, destinatario di un provvedimento di sospensione della patente per essere stato fermato in stato di ebbrezza alla guida di tale mezzo, ricorrere per Cassazione sostenendo come la sanzione accessoria in esame possa essere disposta solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richieda una patente, ad esclusione della bicicletta.

L'istituto della sospensione trova applicazione, per effetto dell'art. 219-bis cod. strad., introdotto con la legge 15 luglio 2009, n. 94, anche nel caso in cui l'illecito sia stato commesso dal conducente di un ciclomotore; ovviamente, in tal caso, la sospensione attiene al certificato di idoneità alla guida.

Con tale intervento normativo si è inteso estendere l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione al certificato di idoneità alla guida che sia "posseduto" o alla patente di guida "posseduta", restando confermata la giurisprudenza dominante secondo la quale la sospensioine in commento può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di uno dei mezzi che richieda tali titoli.