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Visualizza Versione Completa : ricorso avverso sanzione amministrativa pecuniaria per eccesso di velocità



orsola
02-05-2013, 11:54
La mia domanda è la seguente:
Vorrei opporre un verbale di accertamento per eccesso di velocitàper motivi di merito.
In tale verbale è anche prevista come sanzione accessoria la sospensione della patente di guida, poichè la contestazione è stata immediata, la patente ritirata è stata inviata all' UTG per i provvedimenti di sospensione.
L'altro ieri è stato notificato il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, provvedimento nullo per un errore materiale in esso contenuto.
Posso impugnare, innanzi al giudice di pace competente, contestualmente il verbale di accertamento ed il provvedimento prefettizio che si fonda sul verbale medesimo o devo proporre due distinti ricorsi?
Grazie per l'attenzione

Avv. G. Lore
02-05-2013, 14:02
Due ricorsi distinti, sono due procedimenti indipendenti.
Sicura che l'errore materiale sia così rilevante da portare all'annullamento?
Solitamente l'errore materiale è sempre sanabile

orsola
03-05-2013, 06:45
Grazie per la sua cortese quanto celere risposta.
Il provvedimento prefettizio che vorrei impugnare si fonda su di unl verbale che contesta un infrazione diversa da quella citata nel provvedimento prefettizio : nel verbale viene contestato l'art.142 9 co Cds mentre nel provv prefettizio l art 142 9 co bis cds con aggravio di pena.
Ho parlato di errore materiale xche forse vi e stato un errore di trascrizione ma x non far sospendere la patente x sei mesi invece di 1 o 3 credo che l unica via sia l impugnazione. Uktima domanda:il contributo unificato per il ricorso avverso il provvedimento di sospensione patente? Se non sbaglio ammonta a piu di cento euro...ma essendo quello della prefettura un errore laparissiano non vi è possibilità di rifu6sione delle spesedi lite?
Grazie ancora per la cortese attenzione

Avv. G. Lore
03-05-2013, 09:57
L'ordinanza di sospensione della patente non ha un valore, ergo si paga il c.u. per valore indeterminabile del gdp che è di € 206,00.
Ovviamente chi perde paga le spese a chi vince ex art. 92 CPC