Avv. G. Lore
15-04-2013, 14:37
Mi pare che la sentenza fu già segnalata, ma nel dubbio la riposto:
In caso di guida con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, non è legittima l'applicazione della sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Torino, Terza Sezione Civile, con la sentenza 8 gennaio 2013, n. 129.
L'art. 223, co. 1, cod. strad. dispone la sospensione della patente nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, per un periodo massimo di due anni. Si tratta di una norma di carattere generale che trova una specifica deroga all'interno dell'art. 186, co. 9, cod. strad..
Tale ultima disposizione richiamata, infatti, statuisce che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall'accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore a 1,5 g/l.
Il Giudice di Pace accoglie e fa propria la tesi, già in passato sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "è evidente la diversità, sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati, per la sospensione in via cautelare della patente di guida, di cui all'art. 186, nono comma, cod. strad., all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l., e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, terzo comma, cod.strad., alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal primo comma dello stesso articolo" (Cass. civ., Sez. II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447).
Sulla base di tali premesse, e sulla considerazione secondo la quale la sanzione comminata fosse correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita, si è ritenuto mancante il presupposto sostanziale che potesse legittimare la sospensione della patente di guida.
In caso di guida con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l, non è legittima l'applicazione della sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Torino, Terza Sezione Civile, con la sentenza 8 gennaio 2013, n. 129.
L'art. 223, co. 1, cod. strad. dispone la sospensione della patente nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, per un periodo massimo di due anni. Si tratta di una norma di carattere generale che trova una specifica deroga all'interno dell'art. 186, co. 9, cod. strad..
Tale ultima disposizione richiamata, infatti, statuisce che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall'accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore a 1,5 g/l.
Il Giudice di Pace accoglie e fa propria la tesi, già in passato sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "è evidente la diversità, sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati, per la sospensione in via cautelare della patente di guida, di cui all'art. 186, nono comma, cod. strad., all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l., e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, terzo comma, cod.strad., alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal primo comma dello stesso articolo" (Cass. civ., Sez. II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447).
Sulla base di tali premesse, e sulla considerazione secondo la quale la sanzione comminata fosse correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita, si è ritenuto mancante il presupposto sostanziale che potesse legittimare la sospensione della patente di guida.