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Visualizza Versione Completa : Multa per divieto di sosta fermata autobus



mauro87
08-04-2013, 16:22
Spettabile IDC Ricorsi
mi è pergiunta una multa per divieto di sosta visto che la mia autovettura era parcheggiata entro la zona della "fermata autobus" ( art. 158/2).
la mia domanda è visto che la mia autovettura era si parcheggiata sulla fermata dell'autobus, ma era anche munita di tagliandino invalidi regolarmente esposto e la fermata era attaccata all'ingresso della clinica ove stavo accompagnando mia madre( intestataria del tagliandino invalidi) ad effettuare una risonanza magnetica.
premesso che nel verbale i vigili hanno omesso di dire che il tagliando invali èra esposto. per quanto mi riguarda spero che sia stata una pura svista da parte loro e non una mera omissione.
Io non credevo di commettere un'infrazione, perchè sapevo che con tagliando invalidi esposto era possibile parcheggiarsi anche in aree atac.

Spero possiate rispondermi al più presto
Distinti saluti
stefania Raschi

Avv. G. Lore
08-04-2013, 16:26
se è titolare di pass invalidi ha diritto alla sosta sulle fermate bus

mauro87
08-04-2013, 16:31
Egregio Avvocato
mia madre è l'intestataria del pass e la targa della mia autovettura risulta registrata tra le tre macchine a cui è associato il pass. Quindi io ( non disabile) con la mia autovettura accompagnavo mia madre ( disabile).
come è possibile a questo punto fare ricorso? Tramite giudice di pace?

Avv. G. Lore
08-04-2013, 17:03
Ricorso o al Prefetto o al GdP, ovviamente strutturandolo giuridicamente e comprovando l'accompagno del soggetto disabile

scr
08-04-2013, 19:21
se è titolare di pass invalidi ha diritto alla sosta sulle fermate bus

forse mi sbaglio (esame della patente fatta molti anni fa ,è il codice puo essere cambiato),se ricordo bene l'invalido puo' sostare sulla fermata del bus solo all'inizio o alla fine della fermata (non in mezzo) e se prima o dopo la fermata è permesso parcheggiare

scr
08-04-2013, 19:31
sul sito dell' a.c.i. ho trovato questo:
Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.
Non è quindi consentita nei seguenti casi:





dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
dove vige il divieto di fermata;
in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
marcia;
in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di
nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione;
nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;

Avv. G. Lore
08-04-2013, 20:41
Sono esemplificazioni che per chi lavora col diritto danno un fastidio unico.
Il DPR sui soggetti invalidi dichiara la possibilità e la sosta non sono solo espressamente su fermate e corsie bus ma in generale su ogni luogo che non comporti intralcio alla circolazione, intralcio che deve essere determinato nel caso specifico e non a priori.
Se il verbale non parla di intralcio, non c'è intralcio

cin1vic
08-05-2013, 17:26
Gentile redazione, buonasera.
ho lasciato parcheggiata la mia auto in corrispondenza di una fermata del tram. mi ero fermata giusto il tempo di recuperare mia figlia da scuola. Purtroppo, in circa 15 min. mi hanno rimosso il veicolo.
avevo bisogno della mia auto, pertanto mi sono fatta accompagnare al deposito e ho pagato 140 euro x riottenere il veicolo.
Nella circostanza ho trovato sul parabrezza il verbale che, in sostanza mi contesta un generico art. 158 cds con nota: "sostava davanti palina ATM linea 5". Nella parte del verbale relativa a quanto previsto dalla legge, era solamente evidenziato il punto "per cui la legge prevede la decurtazione punti patente" , mentre il quello della "rimozione" il relativo campo non era barrato.
Ha proceduto un accertatore ATM (acronimo di Azienda Trasporti Municipalizzata di Milano).
Ho notato che, lungo la via ove avevo parcheggiato, in corrispondenza delle fermate del tram vi è apposto il segnale stradale verticale "divieto di sosta" accompagnato dal disegno della "rimozione di veicolo". Nel mio caso tale cartello stradale non c'è.
Vi chiedo delucidazioni.
grazie

cin1vic
08-05-2013, 17:35
Gentile redazione, buonasera.
ho lasciato parcheggiata la mia auto in corrispondenza di una fermata del tram. mi ero fermata giusto il tempo di recuperare mia figlia da scuola. Purtroppo, in circa 15 min. mi hanno rimosso il veicolo.
avevo bisogno della mia auto, pertanto mi sono fatta accompagnare al deposito e ho pagato 140 euro x riottenere il veicolo.
Nella circostanza ho trovato sul parabrezza il verbale che, in sostanza mi contesta un generico art. 158 cds con nota: "sostava davanti palina ATM linea 5". Nella parte del verbale relativa a quanto previsto dalla legge, era solamente evidenziato il punto "per cui la legge prevede la decurtazione punti patente" , mentre il quello della "rimozione" il relativo campo non era barrato.
Ha proceduto un accertatore ATM (acronimo di Azienda Trasporti Municipalizzata di Milano).
Ho notato che, lungo la via ove avevo parcheggiato, trattasi di strada in città con ampia carreggiata, in corrispondenza di alcune fermate del tram vi è apposto il segnale stradale verticale "divieto di sosta" accompagnato dal disegno della "rimozione di veicolo". Nel mio caso tale cartello stradale non c'è.
Vi chiedo delucidazioni.
grazie

Avv. G. Lore
08-05-2013, 17:37
Art. 159.
Rimozione e blocco dei veicoli (1)

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.




Lei nel caso di cui al punto b del comma 1.

Non è necessario il segnale di rimozione