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Visualizza Versione Completa : Infrazione art. 186/2 lett. A e applicazione dell'art. 223 (o 218?)



giangel84
07-04-2013, 14:14
Salve a tutti, come da titolo,

Premesso che ho la patente da 9 anni e mezzo, 24 punti e non recidivo,
il giorno 31 marzo ore 05.35 circa, durante un controllo di routine da parte della Polstrada, sono stato sottoposto all'alcool test le cui due letture hanno dato il medesimo risultato: gr/lt 0.62

Mi è stato rilasciato il modulo 352 perfettamente compilato e senza vizi di forma apparenti, tranne per il fatto che non sono stato esplicitamente informato della possibilità di farmi assistere da un legale e per la dicitura: "si allegano i bindelli" che sarebbero le ricevute del precursore (la cui revisione scade a giugno anno corrente), le quali NON mi sono state effettivamente rilasciate.

Ma non è questo il problema.
Mi è stato rilasciato un verbale di ritiro della patente e consegna del veicolo nel quale viene indicato:

"Diamo atto che si è proceduto al ritiro della patente di guida...(dati patente e prefetto)......ai fini dell'applicazione delle misure cautelari imposte dall'art. 223 CdS in relazione alla sanzione accessoria di cui all'art.186/2 Lett. A del Cds."

Ad oggi non ho ricevuto alcuna notifica e l'ufficio del prefetto, al telefono, mi dice che non hanno ancora ricevuto alcunché.

E' corretta, nel mio caso, l'applicazione dell'art.223 che di norma si applica ai reati penali, piuttosto dell'art. 218 che regolamenta invece le sanzioni amministrative? Se sì perchè?

Grazie per l'attenzione.

Avv. G. Lore
07-04-2013, 14:25
No, sei in fascia A, ergo illecito amministrativo, ergo si applica il 218 Cds

giangel84
07-04-2013, 14:29
Si ma sul verbale è scritto chiaramente art.223 del CdS.

Quindi hanno sbagliato? Posso fare qualcosa fin da subito?

Avv. G. Lore
07-04-2013, 14:45
È un mero errore che nulla rileva sulla validità del verbale, mentre chiaramente ti da diritto a chiedere la restituzione della patente se nei 20 gg. successivi all'infrazione non sia stata emessa l'ordinanza di sospensione

giangel84
07-04-2013, 16:25
Quindi devo solamente considerare la dicitura art. 223 come se in realtà ci fosse scritto art. 218. Corretto?

Se così è allora so che devo procedere attenendomi a quest'ultimo.
vi ringrazio infinitamente.

Avv. G. Lore
07-04-2013, 18:39
Yes

napoli82
08-04-2013, 12:39
Gentile Avv. Lore mi è stata sospesa la patente dalla prefettura per anni 1 ma il decreto penale di condanna mi sospende la patente per soli 6 mesi. Oggi allo scadere dei 6 mesi di sospensione mi sono presentato in prefettura col decreto penale per richiedere la patente la quale mi è stata negata dicendomi che per loro conta 1 anno di sospensione e no i 6 mesi del DP. Le chiedo pertanto come devo comportarmi?

giangel84
08-04-2013, 13:24
Rispettando quanto asserito dall'Avv. Lore, che ringrazio ancora e stimo sicuramente in quanto ha, senza dubbio alcuno, comprovata esperienza in merito, mi pervade ancora qualche dubbio sul fatto che si debba considerare la dicitura nel verbale "art. 233" (come se ci fosse scritto "art. 218") come un mero errore materiale.

Benché sia sicuramente di lieve entità è comunque possibile motivo di opposizione, in quanto rende nullo il verbale e quindi la successiva ordinanza, perchè non pone il sanzionato di comprendere la portata della sanzione e i rimedi che il sanzionato può esperire.

Sono anche convinto, peraltro, che l'Avv. Lore mi abbia indicato comunque la sua opinione (ossia che tale errore non invalida il verbale) in quanto chi ha impugnato ricorso SOLO per il suddetto motivo, fino ad oggi, si è visto respingere il ricorso stesso. Spero di essere in errore, ma immagino sia così.

Un grande saluto e complimenti per il servizio che offrite.
A buon rendere.

Avv. G. Lore
08-04-2013, 13:57
No, per me è un semplice errore materiale, che tra l'altro nulla incide sul verbale, che porta solo la sanzione pecuniaria e non la sospensione della patente che viene disposta da altro, terzo e autonomo atto (ordinanza).
In teoria il verbale nulla deve dire sulla sospensione della patente, ma deve solo annotare il ritiro del titolo di guida

giangel84
13-04-2013, 16:29
Gentile Avv. Lore,

ad oggi non mi è pervenuta ancora alcuna notifica.
Volevo chiederle alcune ultime delucidazioni in merito

Tenuto conto del fatto che devo attenermi all'art. 218 del C.d.S invece che dell'art. 223, come riportato nel verbale, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì chiamerò il prefetto per capire se sia stata emanata l'ordinanza di sospensione o meno (sono i giorni in cui l'ufficio è aperto e risponde al telefono).

Il termine scade il giorno sabato 20 aprile, e intendo chiamare il prefetto l'ultimo giorno utile precedente, venerdì 19.

- Nel caso in cui al 19, non mi sia ancora data alcuna risposta in merito posso presentarmi il lunedì successivo per chiedere la restituzione della patente come previsto dall'art. 218?

- Potrebbero farmi storie poiché nel verbale è scritto art. 223 quando io andrò lì per "appellarmi" al 218?
- La restituzione è immediata o richiede delle tempistiche?
- La multa immagino vada comunque pagata, giusto?

La ringrazio per la pazienza, spero che altri utenti possano trovare utile tali risposte, poiché non si trovano informazioni precise a riguardo.
Saluti.

Avv. G. Lore
13-04-2013, 16:59
1. Sì, sempre che che l'ordinanza non sia stata emessa. Essa deve solo essere emessa in 20 gg. e non notificata.
2. Immediata.
3. Si

giangel84
13-04-2013, 17:07
Si lo so. Basta che l'ordinanza sia stata emessa anche senza che sia stato notificato nulla al sanzionato. E' chiaro che se si chiama il prefetto per sapere qualcosa, dovrebbero però essere "obbligati" a dirti qualcosa.

Ovviamente ho volutamente evitato di chiamare di continuo il prefetto per evitare che magari segnalassero la cosa e accelerassero i tempi, dandomi così la zappa sui piedi da solo.

Chiamerò lunedì (5 giorni prima della scadenza dei 20gg.), giusto per farmi un'idea, e poi venerdì (1 giorno prima del termine), così so che potrò andare il lunedì successivo con il modulo per la restituzione. Sperando in bene.

Grazie! Gentilissimo.

giangel84
04-09-2013, 22:58
Riprendo in mano questo post, a distanza di 5 mesi poiché volevo tenerVi aggiornati sulla situazione ed essere quindi utile (magari) a qualche altro sfortunato utente.

Alla fine mi è stata notificata la sospensione entro i canonici 20 giorni.
Pertanto l'unica alternativa era il ricorso.

Ho quindi depositato il ricorso entro il 30° giorno dall'immediata contestazione del ritiro della patente da parte della Polstrada, con iscrizione a ruolo generale 2530/2013 presso il GdP di Padova.

Premetto di aver dovuto sostenere una spesa non indifferente, 214 euro per le marche da bollo per il deposito del ricorso.

Mi è stata notificata la data per l'udienza, dopo ben 3 mesi (me l'aspettavo), la quale è stata fissata per il 19/09/2013. Ormai, alla data in cui scrivo, mancano solo 15 giorni. (Nota: Era meglio fare ricorso subito e non aspettare i 25 giorni).

Avendo loro sbagliato a scrivere nel verbale l'articolo sulla quale hanno proceduto al ritiro della patente, nel ricorso ho fatto leva su questi punti:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 223 DEL C.D.S.
Con riguardo al verbale di infrazione impugnato si evidenzia che l’autorità accertatrice della violazione ha commesso un errore procedurale che, ad avviso dello scrivente, inficia l’intero iter sanzionatorio.
In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Venezia procedevano al ritiro della patente di guida del ricorrente ai fini dell’applicazione delle misure cautelari imposte dall’art. 223 C.d.S.
Ed invero nell’applicare tale norma nel caso di specie l’autorità ha commesso un grossolano errore giacché è noto che il summenzionato articolo regolamenta la procedura di ritiro della patente di guida solo nel caso in cui la trasgressione rappresenti un’ipotesi di reato.
Al contrario al ricorrente, nel verbale di infrazione, veniva contestato l’art. 186 - comma 2 - lettera A del C.d.S. che regolamenta una ipotesi “lieve” di guida sotto l’influenza dell’alcool (tra mg 0,5 e 0,8 con etilometro), come tale punita con la sola sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e con il pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.000,00.
Pertanto nella fattispecie che ci occupa andava applicato l’art. 218 c.d.s., che avrebbe consentito al ricorrente di presentare istanza tesa ad ottenere un permesso di guida.
Non vi è chi non veda il notevole pregiudizio a cui è dovuto incorrere l’istante per la falsa ed erronea applicazione, nel caso de quo, della più rigida disciplina prevista dall’art. 223 C.d.S.

Infatti è vero che nella notifica della sospensione pervenuta il prefetto abbia poi scritto correttamente "art. 218", ma è anche vero che io dovevo presentare istanza per il permesso di guida entro 5 giorni (come dice il prefetto stesso qui (http://www.prefettura.it/novara/contenuti/22251.htm)), e a me la notifica è arrivata dopo quei 5 giorni, per cui se uno legge il verbale e sopra c'è scritto art. 223, e si guarda cosa dice quell'articolo, sa che non può richiedere il permesso di guida.

Hanno sbagliato loro. Il verbale è un documento scritto e firmato dagli agenti accertatori.

C'è inoltre:

INSUFFICIENZA DI PROVA CIRCA LO STATO DI EBBREZZA ACCERTATO TRAMITE ETILOMETRO

L’art. 186 del codice della strada dispone che l’autorità possa accertare la presenza del tasso alcolemico nel sangue tramite l’utilizzo dell’etilometro che misura l’aria espirata.
Orbene, il principio della fisica che sta alla base del funzionamento di questo strumento di misura, adottato anche nel caso che ci occupa, è la legge di Henry (1083).
Se si legge cosa stabilisce questa legge si evince che affinché l’autorità accertatrice della violazione potesse procedere all’esatta misurazione del tasso alcolemico presente nell’aria espirata, avrebbe dovuto conoscere con esattezza anche: a) l’orario effettivo della bevuta; b) se lo stomaco era vuoto e, nel caso di stomaco pieno, la quantità di cibo ingerito; c) la gradazione alcolica della bevanda; d) il peso del sottoscritto ricorrente, atteso che i valori possono cambiare in relazione alla massa corporea; e) la velocità della libagione; f) la percentuale dell’acqua corporea; g) la velocità del metabolismo e lo svuotamento gastrico (cfr. M.Fleming, S.J.Mihic; R.A. Harris Ethanol in AA.VV., Goodman & Gilman, The Pharamacological Basis of Therapeutics, XI ed., Mc Graws-Hills Companies, U.S., 2006 pp.1-2).

Tutte cose che nel verbale non ci sono.

Da tenere presente che mi è stata disposta anche la visita medica (per aver bevuto una birra e un panino 5 minuti prima di essere fermato? Ma ci stiamo prendendo per il culo in questo paese??...) che qui a padova costa ben 400 euro.

Alla fine della fiera, 512 euro di multa + 400 di visita, fanno ben 912 euro.

Se mi avessero notificato immediatamente l'art. 218 avrei potuto chiedere permesso di guida ed essere andato a lavoro, e quindi pagare il dovuto.
Io così invece ho subito un danno enorme: Ho perso due lavori e non ho potuto aprire partita iva com'era in programma.

Credo che la spesa di 214 euro per aver depositato il ricorso sia molto più conveniente.

Nulla è detto. Posso sempre trovare un giudice di pace poco abbiente nei miei confronti (in italia è così) che decide di applicare chissà cosa, e perdere tutto, soldi e tempo.

Tra 15 giorni vi farò sapere com'è andata.

giangel84
19-09-2013, 17:31
Concludo il topic con l'esito del ricorso:

All'udienza di stamane 19/09/2013 ore 10 presso aula 10 piano 1, con ruolo 2530/2013 il GdP di Padova mi ha dato ragione e ha annullato il provvedimento di sospensione, quindi niente multa e niente visita medica.
Lunedì mattina vado a ritirare copia della sentenza in cancelleria e con questa vado in prefettura a riprendere la patente.
Finalmente ho chiuso questa storia, grazie ai motivi citati in precedenza.

Avv. G. Lore
19-09-2013, 17:33
Aspetta...come niente multa?
Hai imougnato il verbale o l'ordinanza di sospensione?
Se hai impugnato la seconda, la multa, intesa come sanzione amm.va pecuniaria, resta

giangel84
20-09-2013, 10:58
Ho impugnato entrambe! Per questo motivo il valore della causa non era di 527 euro ma bensì "indeterminato", pertanto il deposito del ricorso mi è costato 207+7 euro in marche da bollo.

Il giudice valutato il caso ha annullato il provvedimento del prefetto e il verbale.
Io ho chiesto testualmente "Quindi non devo pagare né la multa né fare le visite ed è sufficiente presentarmi in prefettura con la copia della sentenza e mi ridanno la patente?" La risposta è stata "esattamente".

Ad ogni modo lunedì mattina andrò a ritirare copia della sentenza e casomai scansiono e allego, ma dubito che il giudice possa avermi detto una cosa per un'altra.

Avv. G. Lore
20-09-2013, 11:02
Se hai impugnato anche il verbale nulla quaestio

giangel84
20-09-2013, 11:23
Potete verificare qui: https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?menu=ricerche&pagina=direttasent

Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Numero sentenza 1180/2013

Avv. G. Lore
20-09-2013, 11:32
Non c'è nulla da verificare, non dubitiamo :)

Avv. G. Lore
20-09-2013, 15:31
Comunque l'inoltro della sentenza è sempre utile per i nistri amici utenti :)

giangel84
21-09-2013, 10:13
Certo, lunedì mattina vado a ritirarne due copie. Una da consegnare in Prefettura e una per me. :)

Laura85
28-10-2014, 09:29
Ciao! ho un caso del tutto analago, 0.53, e ordinanza prefettizia emessa sulla base dell'art. 223 C.d.S, con espressa indicazione di un sinistro stradale con lesioni personali a terzi. Ho presentato il ricorso e venerdì ho la discussione sulla sospensiva. Posso chiederTi copia della sentenza che mi sarebbe sicuramente utile per la discussione?

Grazie mille

giangel84
28-10-2014, 14:51
Certo, stasera appena torno da lavoro la carico e la inserisco.
Chiedo scusa ma una volta terminato il mio calvario ho iniziato a recuperare il tempo perso e non ho più aggiornato il post.

Laura85
28-10-2014, 15:44
Ti ringrazio moltissimo!

giangel84
29-10-2014, 15:09
Ciao, ho un piccolo problema, nel senso che non riesco a trovare il foglio con la copia della sentenza. (Qui siamo andati sott'acqua diverse volte negli ultimi 2 anni e non vorrei fosse stata spostata/persa). Continuerò a cercare anche stasera nel frattempo puoi trovare un riepilogo della sentenza andando su

https://gdp.giustizia.it/index.php?pagina=cambiaufficio

Scegli la regione Veneto, poi clicchi sulla sezione "Padova".
Infine clicchi su "Sentenze" nel menu di sinistra o cliccando qui (https://gdp.giustizia.it/index.php?menu=ricerche&pagina=direttasent).

Inserisci il numero 1180/2013 e si aprirà il riepilogo.

Devo trovare assolutamente quella copia e prometto che la mando (l'avessi fatto subito mannaggia a me!)

Laura85
29-10-2014, 15:19
Ciao!
Si avevo già visto quello che avevi messo in precedenza il link, se riesci a trovare coipa della senatena sarebbe utile proprio per la parte dei motivi e delle argomentazioni che anche il GdP ha seguito nel tuo caso così da dare già una traccia nel mio caso

giangel84
05-11-2014, 19:18
Chiedo scusa per il ritardo, finalmente stasera nella confusione sono riuscito a trovare la copia della sentenza.
Link scansione PDF (https://drive.google.com/file/d/0B28cXK4bzHMJeVEzUkh1NGtrZVE/view?usp=sharing)