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Visualizza Versione Completa : Accertamento parziale valore della compiuta giacenza



lola
28-03-2013, 17:58
Salve a tutti volevo avere un chiarimento sul valore della compiuta giacenza di una raccomandata A/R.

Ho ricevuto da parte di equitalia (incaricata dall'agenzia dell'entrate) un sollecito di pagamento in riferimento ad un avviso di accertamento parziale che mi sarebbe stato notificato in data 02/10/2012.

Io questa notifica non l'ho mai ricevuta, allora ho chiamato l'agenzia dell'entrate della mia zona ed mi hanno detto che la notifica è avvenuta per compiuta giacenza cioè hanno inviato l'avviso di accertamento nessuno l'ha ritirato è tornato all'ufficio postale che poi l'ha restituito all'agenzia dell'entrate.

L'agenzia delle entrate mi dice che per loro la notifica è avvenuta (di fatto io non ho mai visto niente ne firmato niente) sostengono che la procedura è regolare perchè essendo un accertamento parziale loro possono inviarlo con una raccomandata semplice a/r, quindi se poi torna indietro e nessuno la ritira si ha la compiuta giacenza.

Ma non devo essere informato che c'è in giacenza l'avviso ? anche perchè la cartolina che lasciano potrebbe essersi smarrita (infatti è andata così non avendo trovato niente).

Ho letto sulla rete, sembra che siano obbligati ad inviare una seconda raccomandata che mi informa della giacenza.

E' così ? esistono gli estremi per annullare l'accertamento ?

Grazie, Lola

Avv. G. Lore
28-03-2013, 18:43
Allora.
Per la normativa tributaria in teoria il secondo avviso non è previsto.
MA ... dato che tutta la procedura tributaria rinvia comunque al codice di procedura civile vi è giurisprudenza consolidata che si debba comunque applicare in tali casi l'art. 140 c.p.c. che prevede l'avviso di deposito

lola
28-03-2013, 21:37
Grazie per la risposta

io ho raccolto questo materiale non so se si riferisce al mio caso

Notifica degli avvisi di accertamento parziale
Gli avvisi di accertamento parziale devono essere notificati secondo le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, quindi, salvo alcune peculiarità, osservando le disposizioni del c.p.c. L’art. 3, comma 4, del D.L. n. 261/1990 prevede,inoltre, che l’atto possa essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi, occorre il rispetto delle condizioni poste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Articolo 4 del D.L. 15-9-1990 n. 261 stabilisce :

"4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (8), possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa."

in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’art.7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.

infatti la legge 31/2008,all’art.36 comma 2 – quater e quinquies dice:
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata“.

Avv. G. Lore
29-03-2013, 00:18
Ottima ricerca, ma domanda fondamentale...la notifica fu per messo o per posta?

lola
29-03-2013, 08:40
La notifica è avvenuta per posta con raccomandata semplice a/r come concesso dal Articolo 4 del D.L. 15-9-1990 n. 261 per quanto riguarda gli accertamenti parziali. Però parla solo di consegna alla persona e non di compiuta giacenza.

lola
29-03-2013, 08:49
La regolamentazione della notifica in questo caso si dovrebbe riferire alla legge legge 20 novembre 1982, n. 890.
La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’art.7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di dell'obbligo per le notifiche postali

infatti la legge 31/2008,all’art.36 comma 2 – quater e quinquies dice:
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata“

Avv. G. Lore
29-03-2013, 09:33
Si signora abbiamo già detto che è così :)

lola
29-03-2013, 09:37
La cosa che non capisco se gli avvisi di accertamento parziale hanno una diversa modalità di notifica nel caso venga invocata la compiuta giacenza (non contemplata nel D.L. 15-9-1990 n. 261) a quale legge devo fare riferimento ?

Avv. G. Lore
29-03-2013, 10:40
Signora, nessuna diversa previsione.
Tutti gli Atti Giudiziaria seguoo la medesima previsione notificatoria

lola
29-03-2013, 10:44
quindi gli atti tributari sono considerati atti giudiziari ? allora perchè prevedere l'invio con raccomandat a/r se esiste già la regolamentazione

grazie mille

Avv. G. Lore
29-03-2013, 10:47
Gli atti giudiziari sono tutti, dalle semplici multe in poi.
Amministrativi, civili, penali e tributari.
Nulla di strao la previsione della notifica a mezzo posta, è prevista ex lege