Avv. G. Lore
25-03-2013, 12:21
Gli impianti di video ripresa per la rilevazione di contravvenzioni al codice della strada sono utilizzabili solo con riferimento alle corsie preferenziali corrispondenti o poste all’interno di zone a traffico limitato.
Cosi’ ha deciso il Tribunale di Verona nella sentenza in commento, conforme ad altri precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il giudice ha chiarito che l’utilizzo degli impianti di video ripresa e la notifica differita (ossia, l’esonero per la polizia municipale dalla contestazione immediata) era consentita, nel regime anteriore alla L. 120/2010, nel solo caso in cui le corsie riservate fossero interne alle ZTL e ai centri storici.
In sostanza, l’utilizzo degli strumenti di videoripresa sulle corsie preferenziali è consentito solo a condizione che le stesse corrispondano materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato o siano poste in corrispondenza o all’interno di tali varchi.
La ratio è che “in tali casi l’autorizzazione ministeriale rilasciata all’esito del complesso ed articolato procedimento imposto dal D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250, per l’installazione ed esercizio degli impianti in questione ha già consentito una specifica ampia ed approfondita verifica non solo della idoneità tecnica delle apparecchiature prescelte e del loro funzionamento ma anche del loro posizionamento e delle scelte operate dall’amministrazione in relazione alla regolamentazione del traffico”.
Nel caso in esame, posto che il ricorrente ha percorso una via che non dà accesso al centro storico cittadino o a zone a traffico limitato, le contravvenzioni avrebbero dovuto essere contestate immediatamente. Pertanto, l’omissione di tale attività è stata causa diretta della loro reiterazione considerato che il verbale relativo alla prima di esse è stato notificato via posta al ricorrente dopo che era stata commessa l’ultima della serie.
Cosi’ ha deciso il Tribunale di Verona nella sentenza in commento, conforme ad altri precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il giudice ha chiarito che l’utilizzo degli impianti di video ripresa e la notifica differita (ossia, l’esonero per la polizia municipale dalla contestazione immediata) era consentita, nel regime anteriore alla L. 120/2010, nel solo caso in cui le corsie riservate fossero interne alle ZTL e ai centri storici.
In sostanza, l’utilizzo degli strumenti di videoripresa sulle corsie preferenziali è consentito solo a condizione che le stesse corrispondano materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato o siano poste in corrispondenza o all’interno di tali varchi.
La ratio è che “in tali casi l’autorizzazione ministeriale rilasciata all’esito del complesso ed articolato procedimento imposto dal D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250, per l’installazione ed esercizio degli impianti in questione ha già consentito una specifica ampia ed approfondita verifica non solo della idoneità tecnica delle apparecchiature prescelte e del loro funzionamento ma anche del loro posizionamento e delle scelte operate dall’amministrazione in relazione alla regolamentazione del traffico”.
Nel caso in esame, posto che il ricorrente ha percorso una via che non dà accesso al centro storico cittadino o a zone a traffico limitato, le contravvenzioni avrebbero dovuto essere contestate immediatamente. Pertanto, l’omissione di tale attività è stata causa diretta della loro reiterazione considerato che il verbale relativo alla prima di esse è stato notificato via posta al ricorrente dopo che era stata commessa l’ultima della serie.