Visualizza Versione Completa : Distanza telelaser
drago1963
13-03-2013, 18:56
Salve a tutti, avrei due questioni in merito ad una multa per eccesso di velocità presa tramite telelaser. Su altri thread l'avv. Lore aveva detto che "Dal momento in cui un limite di velocità orario si abbassa, dal cartello che indica il nuovo limite e il velox deve esserci almeno 1 km" Questo vale anche per strade urbane o solo per extraurbane? Se sì, qual'è gentilmente il riferimento normativo? Perchè non trovo nulla di specifico ne nell'art. 142 cds ne nella SS.UU. 11131/09.
Vi ringrazio moltissimo, siete mitici :)
Avv. G. Lore
13-03-2013, 19:54
Legge 120/10
drago1963
13-03-2013, 21:03
Legge 120/10
Grazie mille: ma è solo per le extraurbane...:( lo riporto nella parte interessata se potesse essere d'aiuto a qualcuno
"
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
• Disposizioni in materia di sicurezza stradale
• Art. 25
• Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
• in materia di limiti di velocita'
• 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo
142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dal presente articolo, e sono definite le modalita' di trasmissione in via
informatica della stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi
di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita‘ di
collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di
cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei
centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una
distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di
velocita'.
"
Ma nel mio caso che ero in centro abitato ed erano appostati a meno di 150 mt dopo il cartello di variazione della velocità (da 70 a 50 km/h) non posso far nulla??? Grazie a tutti, ciao
Avv. G. Lore
14-03-2013, 12:00
In presenza di un vuoto normativo per analogia va applicata la disposizione da Lei citata
drago1963
14-03-2013, 16:55
Grazie avvocato, sempre velocissimo!
Facendo una ricerca in internet ho trovato però
una direttiva del Ministero degli Interni Maroni del 14.08.2009 che ritiene che sia da considerare “distanza minima adeguata” quella fissata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione. Le distanze previste dal predetto articolo sono le seguenti:
- 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h);
a questo punto non so davvero che fare... so che una direttiva non è prioritaria rispetto ad una legge, ma dipende sempre dall'orientamento del giudice che si trova...
Lei cosa si sentirebbe di consigliarmi? Grazie mille!
Avv. G. Lore
14-03-2013, 17:00
La direttiva, che tra l'altro non è fonte di legge, è comunque antecedente alla Legge 120/10
massimzo
15-04-2013, 17:17
Salve, sempre sull'argomento ho letto in un post di Novembre 2012 dell'Avv. Lore che "La presegnalazione deve essere posta tra 4 km. e 400 m. prima del velox."
Questo vale per qualsiasi tipo di strada e per qualsiasi tipo di autovelox (fisso e mobile)? Anch'io avevo letto la direttiva che dice "250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali" (la parte che mi interessa avendo preso una multa con autovelox su strada extraurbana a doppia corsia per senso di marcia).
Da altre parti ho letto che la distanza minima della segnalazione deve essere commisurata al limite di velocità della strada in cui si trova e quindi relazionato allo spazio di arresto del veicolo (a 90Km/h che è il limite della strada che mi riguarda sono circa 81 metri).
Qual'è l'informazione corretta per valutare se il velox che mi ha multato è segnalato correttamente?
Grazie.
Saluti,
Massimo
Avv. G. Lore
15-04-2013, 17:21
cassazione sezioni unite 11131/09, distanza tra 400 m. e 4 km prima
massimzo
15-04-2013, 18:02
Nella sentenza della cassazione sezioni unite 11131/09 si cita anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell'Interno (Decreto Bianchi), che però parla solo di postazioni mobili "La modifica dell'articolo 142 introdotta dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legge, impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade e avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
"
Avv. G. Lore
15-04-2013, 18:34
dunque?
massimzo
16-04-2013, 11:14
Dunque la domanda è quella che ho fatto all'inizio, ovvero se l'affermazione "La presegnalazione deve essere posta tra 4 km. e 400 m. prima del velox." vale anche per la postazioni di autovelox fisse. Io dalla lettura del decreto Bianchi capisco che l'indicazione precisa che le segnalazioni devono essere poste ad almeno 400mt dal punto in cui è collocato l'apparecchio è riferita ai soli autovelox mobili.
Mancava forse anche la premessa che sono stato multato da un apparecchio fisso che è segnalato esattamente 252 metri prima con l'apposito cartello, e quindi vorrei capire qual'è la distanza minima corretta nel mio caso e la normativa che lo regola.
Grazie per l'attenzione.
Avv. G. Lore
16-04-2013, 11:19
La giurisprudenza non fa distinzioni
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