Visualizza Versione Completa : ricorso sospensione fascia lieve
salve,inizio questa discussione per chiedervi se e' possibile e valida questa prova e relativa sospensione patente.
Per intenderci mi han fermato al casello e senza fondato motivo mi han fatto l'etilometro senza usare prima il precursore.Risultato 0.59 sospensione ecc
Mi chiedevo avendolo letto se e' valido un verbale dove si attesta la violazione ma nn il motivo del controllo etilometrico...in quanto nn ho causato incidente o fatto manovre strane o biascicavo o barcollavo o puzzavo o altro...insomma mi hanno fermato fatto scendere e imposto di fare etilometro fine!! NN mi hanno rilasciato copia scontrini nn hanno scritto il motivo del test e nn mi hanno chiesto se volevo essere assistito da un legale.Preso e inculato xche venerdi mi son fermato in autogrill a mangiare velocemente un trancio d pizza con una ceres e poi sono uscito al casello subito dopo ...saranno paxati 10 min dalla birra ma pur dicendoglielo dopo il test se ne sono strafregati......W la polizia stradale repressiva!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avv. G. Lore
06-03-2013, 16:34
da questo punto di vista tutto regolare
intende che nn ho speranze di contestare il verbale?
Avv. G. Lore
06-03-2013, 16:51
su questi spunti no.
Nulla vieta che il verbale presenti altri motivi di opposizione, ma questo può essere capito solo carte alla mano
bene...anzi colpito e affondato!! carte alla mano son riportati i 2 valori gli accertanti la matricola la revisione e gli orari,ma manca il motivo del fermo preventivo...ho letto sulla ministeriale del 29.12.2006 qualcosa riguardante il fondato motivo..ossia che se inesistente nn possono ne perquisirti ne farti un etilometro solo a campione e nn x causa di sospetto...appunto tramite precursore.Nel mio caso mi chiedo se esista appiglio viste ora le conseguenze spropositate
Avv. G. Lore
06-03-2013, 17:10
Di questa circolare non ne ho contezza, se è più precisa la cerco e la leggo.
Di circolari ministeriali 29.12.2006 ne trovo solo del Min. Economia sull'IVA.
Per il resto, come dettoLe, un parere si può dare solo visionando il verbale e non su parole
circolare 300/A/1/42175/109/42 c.s. art 186...appunto del 29.12.2006,
NN ho problemi a inviare copia del verbale ma contestualmente riporta questo: " conduceva veicolo in stato di ebbrezza accertato a mezzo apparecchiatura n......revisionata in data xxxx prima prova 0.62 alle 22.22 seconda 0.59 alle 22.29 scontrini n.xxxxxxxxx si procedeva al ritiro della patente e si affidava il mezzo axxxxxxxxxx " nn ce' altro a parte i miei dati
Avv. G. Lore
06-03-2013, 17:34
Leggendo quella circolare non trovo scritto ciò che dice Lei.
Anzi essa dice l'esatto contrario (primo capoverso, pag. 4).
Sull'inoltro del verbale, non è uno schiripizzo di chi scrive.
La consulenza si da solo carte alla mano.
Viceversa si possono riscontrare della parole, senza dare al riscontro il valore di consulenza giuridica.
bngiorno,a fronte del malinteso,nn penso ad un suo schiribizzo nel richiedermi copia verbale,anzi...la mia intenzione era solo quella d nn farle xdere tempo nella visione di un verbale a mio avviso corretto in tutti i suoi punti.La mia era piu' una richiesta di consulenza sulla forma e sugli obblighi della stradale a fronte d una prova di alcool test. Le riporto quanto letto in questo:
Nel luglio 2010 e' stata pubblicata la legge 120 che ha apportato numerose modifiche al codice della strada che dice che per sottoporre un conducente alla prova dell'etilometro occorre che sussistano uno dei seguenti motivi....A incidente stradale B presenza di sinmatologia idonea C prova positiva con precursore
Inoltre dice di allegare copia degli scontrini al verbale del trasgressore e di informarlo prima della prova del suo diritto di farsi assistere da un avvocato.
Premesso che nn siano state rispettate queste ne tantomeno trascritte a verbale della mancanza di un fondato motivo,mi chiedo se ha valenza...
Avv. G. Lore
07-03-2013, 08:09
La legge 120/10 ha semplicemente novellato alcuni articoli del c.d.s.
Per la guida in stato di ebbrezza ha depenalizzato la prima fascia.
Ecco cosa dice l'art. 186 Cds. Vedrà che non dice ciò Lei riporta.
Art. 186.
Guida sotto l'influenza dell'alcool (1) (2)
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (3)
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
In brevis posso farlo senza motivo indipendentemente da tutto e cio' da me letto nn ha valore di difesa::ok!!! NN mi rimane altro che sperare nella tardiva della prefettura.In tal caso i fatidici 20 gg son da considerarsi lavorativi o no?? La prefettura dice 5 lavorativi x l'invio da parte della stradale e 15 lavorativi da parte del prefetto.Ora mi e' stato riferito che in prefettura nn e' pervenuto nulla e son passati 14 gg mi chiedo se siano comunque da sommare altri 15gg anche se il verbale arriva a loro dopo un mese....Guardi mi rendo conto di essere logorroico,ma le conseguenze recatami nn son poche senza voler scendere nella retorica alcune sanzione dovrebbero essere applicate con piu' buon senso da parte di chi dovrebbe proteggerci e nn distruggerci per far cassa
Avv. G. Lore
07-03-2013, 09:09
20 gg. complessivi per la solo emissione dell'ordinanza e non per la notifica.
Eventualmente comunque l'emissione tardiva dell'ordinanza incide solo sulla sospensione della patente, ma resta la sanzione pecuniaria se non oppone il verbale
Quindi se nn ho capito male hanno 20 gg totali nn lavorativi per inviarmela e nn x riceverla e fa' fede il giorno di emissione di tale documento.
La sanzione e la sottrazione punti nn e' il mio problema,bensi avere la patente per lavorare...anche se a loro questo interessa poco...e come mi son sentito di dire all'agente: i conti con la vita li facciamo tutti..i suoi spero che siano con l'aggravante di numerose sofferenze!!!!!!
Avv. G. Lore
07-03-2013, 10:58
No.
Per smetterla, ossia per adottarla, per redigere il provvedimento.
scusi se insisto,ma sono ignorante in materia...ritiro patente avvenuto il 22.02.13...quando scade il termine massimo da parte della prefettura per emettere ordinanza? Cosa fa' fede per tutela del trasgressore..a chi mi rivolgo e quali sono i tempi di riconsegna in caso di tardiva? Puo' essere che mi diano piu' di tre mesi in quanto il verbale riporta le ore 22.20? Puo' il prefetto emettere minor tempo di sospensione vista la non recidiva e la non causa di incidente e il lieve superamento del limite?.....scusi l'insistenza cerchero' di prendere la sua risposta come ultima per non privarla del suo tempo..Grazie ancora Danilo
Avv. G. Lore
07-03-2013, 12:14
1. 14.3.2013;
2. la data di emissione è indicata in calce all'atto. Allo scadere del 20esimo giorno si rechi in Prefettura e verifichi se sia stata emessa; s enon è stata emessa ha diritto alla restituzione immediata della patente;
3. No, incide solo sulla sanzione;
4. no;
5. Non mi reca alcun disturbo!
Grazie ancora x la tempestiva risposta,in prefettuta mi e' stato detto che non vale il ventesimo giorno ma che i 15 gg a loro disposizione partono dal ricevimento della medesima al medesimo ufficio...quindi spero proprio che quello che mi scrive sia un mio reale diritto xche ho la sensazione che seppur passato il tempo a loro disposizione possano abusare del loro potere opponendosi alla restituzione...detto questo la ringrazio ancora per la sua disponibilita'
Avv. G. Lore
07-03-2013, 13:45
Le hanno detto una cavolata
quindi consiglia di recarmi in prefettura con un avvocato o come faccio a far valere i miei diritti se l'impiegato insiste nel dirmi il contrario??
Avv. G. Lore
07-03-2013, 13:53
con un legale sarebbe meglio
peccato lei sia di roma,l'avrei incaricata volentieri ma abito a genova e sfortuna vuole la patente e' in prefettura ad alessandria che nn gode di buone credenziali per atti di clemenza
Avv. G. Lore
07-03-2013, 15:10
Non rinunci a far valere i Suoi diritti.
Non si tratta di avere clemenza, ma giustizia
scusi il qualunquismo,ma in questo paese la parola giustizia nn va' tanto per la maggiore se si e' dei semplici cittadini...lavorare e' un diritto e in questi casi viene messo a serio rischio per una causa che nn ha causato danni al prossimo.Quindi a mio avviso come vengono tramutati in lavori socialmente utili o in pene pecuniarie le categorie superiori..in fascia lieve dovrebbero limitarsi a multare con ammende maggiorate qualora una persona richieda la restituzione x cause di lavoro....ma credo che nel mio caso si possa piu' auspicare ad una mancanza di tempi di notifica che ad un vero atto di giustizia equa
Avv. G. Lore
07-03-2013, 15:21
I motivi di lavoro garantiscono la possibilità di guidare a fasce orarie con apposuta istanza da inoltrare al Prefetto entro 5 gg. dal ritiro.
L'ordinamento italiano, checcè l'opinione pubblica ne dica distorcendo la realtà, non è così catastrofico
Bhe' sicuramente abbiamo una visione dell'ordinamento distorta,rimango dell'idea che prima delle leggi e della loro applicazione bisognerebbe valutare il contesto e la situazione soprattutto quando esistono certe conseguenze.Detto questo il mio lavoro si svolge in auto quindi nn e' pigrizia ma necessita.
Avv. G. Lore
07-03-2013, 15:29
Non ho capito il Suo ultimo post, in riferimento a quanto detto da me.
Io ho detto che il Suo diritto al lavoro è tutelato dal permesso di guida a fasce orarie
il mio diritto di lavorare viene calpestato da una sanzione accessoria che nn si puo' tramutare in multa...lavoro per una ditta di assistenza alle dotazioni navali e quotidianamente devo spostarmi x molti km a seconda dell'intervento in un determinato porto in italia...Nessuno puo' accompagnarmi e credo seriamente di perdere il lavoro....quindi ribadisco l'inequita dell'ordinamento costituzionale
Avv. G. Lore
07-03-2013, 15:46
Continuo a non capire.
Le ripeto che l'ordinamento ha previsto una tutela a chi lavora con la patente.
PS: cosa c'entra l'ordinamento costituzionale?
se lo avesse previsto darebbe la possibilita di guidare solo per cause lavorative escludendo magari i week end o altro.Il mio problema nn e' arrivare al posto di lavoro in bus...il mio problema e' che dal posto di lavoro devo andare a 100km su una nave entro 2 ore e da quella spostarmi su un'altra nave x altri 50 km ecc....trasporto strumenti x la navigazione la patente mi serve x almeno 10 ore al giorno...l'ordinamento e' tassativo e nn rispetta certi casi di estrema necessita ma si limita a giudicarti x cio' che nn si e'..ossia degli alcolizzati cronici
Avv. G. Lore
07-03-2013, 15:57
Pensi se fosse stato in fascia penale che avrebbe detto :)
in fascia penale dubito ci sarei mai arrivato...la mia convivenza con l'alcool nn va' oltre una birra o un bicchier di vino a pasto.Ovvio e' che a veder le conseguenze uno si privi di tutto,nn tanto x la sicurezza stradale ma x la propria sussistenza. Quindi a suo parere il dover affrontare un eventuale licenziamento o riduzione drastica d stipendio e conseguire analisi commixioni mediche x anni ha un reale senso edicativo o e' solo un modo speculativo camuffato dalla morale di non bere?
puntidisutura
07-03-2013, 16:19
kikko mi pare che l'avvocato sia stato più che chiaro oltretutto se leggessi quanto scritto nella pagina che trovi cliccando sul'immagine qui sopra "FATEVI AVANTI" scoprirai il pensiero del forum in merito.
Riguardo all'arrivare in fascia penale non credere sia così difficile.
Ciao.
Avv. G. Lore
07-03-2013, 16:19
Cortesemente, non mi metta in bocca cosa che non ho detto, è un modo di fare che non tollero, specie vista la grande disponibilità mia verso tutti.
Non ho mai parlato di legge educativa o diseducativa.
Ho detto che l'ordinamento prevede delle correzioni alle conseguenze nefaste.
La legge perfetta è difficile trovarla.
Negli usa per un divieto di sosta si macchia la fedina penale, pensi Lei.
Dato che non mi interessa entrare in sterili polemiche, termino qua il confronto citando un brocardo latino.
Dura lex sed lex
guardi che la mia nn era un'accusa verso i Suoi confronti..tutt'altro!!! La mia era una banale riflessione sullo stato delle cose e nn su un suo giudizio xaltro mai avanzato nei miei confronti.
Visto il protrarsi della discussione che mai vorrei diventasse sgarbata o inopportuna,le rinnovo i ringraziamenti x la molta disponibilita'.
Danilo
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