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Visualizza Versione Completa : Multa x sosta davanti presunto passo carrabile



Denis Forlani
23-02-2013, 16:53
Salve,
Vi spiego il mio caso: ho ricevuto una sanzione x violazione dell'art.158 comma 2 e 6 del c.d.s , piu precisamente divieto di sosta all'imbocco di passo carrabile.
Il motivo per cui ho deciso di contestarla è perche il cartello di divieto di sosta non è regolamentare (non vi sono le specifiche di comune di rilascio,data di scadenza e n° autorizzazione) e quindi in base all'art.22 del cds il passo carrabile non dovrebbe essere valido e non si possono multare ne rimuovere i veicoli che dovessere sostare all'imbocco.( mi confermate quanto detto?)

Volevo quindi sapere se esistono precedenti sentenze di ricorsi accolti per quanto riguarda il suddetto caso, in modo da poterle utilizzare come prova aggiuntiva in sede di contestazione.

Grazie!

Avv. G. Lore
23-02-2013, 17:54
Il fatto che non sia indicata l'autorizzazione non significa che essa difetti

Denis Forlani
24-02-2013, 01:51
Si ma anche se questa non difetta, ma nel momento in cui il cartello di divieto di sosta non è regolamentare,di conseguenza anche il passo carrabile non lo è, ed il proprietario è soggetto a sanzione, mentre chi dovesse sostarci davanti non può essere multato.
su questo concorda? e quindi ci sono gli estremi per un ricorso credo..

Avv. G. Lore
24-02-2013, 09:49
No, non concordo, perché il cartello porta comunque un precetto a cui uniformarsi.
È lo stesso principio per cui la Cassazione ha dichiarato che deve comunque essere rispettato il segnale privo della delibera di autorizzazione sul retro

Denis Forlani
24-02-2013, 17:00
mi scusi ma così facendo, chiunque potrebbe comprare e attaccare un semplice cartello di divieto senza pagare furbescamente regolare licenza(xkè tanto non è necessario ne obbligatorio renderlo noto secondo il suo ragionamento e quello della cassazione che tralaltro mi piacerebbe leggere da fonti ufficiali) appropriandosi indebitamente di spazi pubblici?!? non trova?

Avv. G. Lore
24-02-2013, 17:52
Non ci capiamo.
Ho detto che se vi è autorizzazione al passo carraio non rileva che il cartello non la indichi

Denis Forlani
24-02-2013, 20:27
No,vedo anche io che non ci capiamo, o forse non è adeguatamente informato:
Se un proprietario di passo carrabile ha ottenuto regolare licenza previo pagamento della tassa dovuta, ma NON ESPONE i dati reltivi a quest'ultima sul segnale di divieto, quest'ultimo diventa non a norma di legge, come da cds, e di conseguenza il passo carrabile anche se autorizzato non risulta tale perche non adeguatamente segnalato e quindi chiunque dovesse sostare al suo imbocco non può essere sanzionato..qst lo dice il cds non io!
Sono riuscito a farmi capire? SOS BUROCRAZIA: I PASSI CARRABILI (http://www.conversanoweb.it/index.php/rubriche/la-voce-del-paese/1293-sos-burocrazia-i-passi-carrabili.html)

Avv. G. Lore
24-02-2013, 20:48
Innanzitutto La ringrazio per il Suo tono molto cortese.
Io onestamente nel link che mi ha gentilmente indicato al fine di poter essere informato di una vicenda che ignoro, trovo solo conferma di ciò che dico.
Un passo carrabile deve essere autorizzato, chi lo crea senza essere autorizzato viene sanzionato.
Ok, cosa c'entra col caso di specie?
Copio e incollo l'art. 22 e Le chiedo di indicarmi le ragioni della Sua linea difensiva.

Art. 22.
Accessi e diramazioni (1) (2)

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (3)

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Avv. G. Lore
24-02-2013, 20:59
La segnaletica stradale, seppur priva degli estremi dell’ordinanza di apposizione, non invalida la legittimità del cartello e non determina l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione; ciò, di conseguenza, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare le relative prescrizioni, in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte di altri dei segnali esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui.
I segnali stradali non sono quindi ordini di per sé ma servono a rendere pubblico un ordine dato da altra fonte; si tratta cioè di una forma speciale di pubblicità che si aggiunge a quella normalmente prevista per le leggi e gli ordini dell’autorità.

Conforme in tal senso sent. Cassazione n. 7125/06, n. 16884/07, n. 29728/08, n. 13641/10

Denis Forlani
24-02-2013, 21:11
Dunque, riprendiamo il terzo comma: "I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario."
Per "apposito segnale" si intende a norma di legge giusto? quindi andiamo a leggere cosa dice la normativa riguardo la validità cartello di passo carrabile, cioè l'art.120, comma1, lett. E che ho trovato ben spiegto nel seguente link -> Comune di Rimini - Passi Carrabili - Normativa di riferimento (Nuovo Codice della Strada Articoli n. 3;22;44;45;46;120) (http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/passi_carrabili/pagina4.html#120)

Detto ciò quello che cerco di dire è che se il cartello non è a norma, anche il passo carrabile non è a norma(perche non segnalato correttamente, anche se avente regolare autorizzazione ma appunto non esposta come da cds), e di conseguenza nessun veicolo che sostasse davanti quest'ultimo può essere sanzionato in quanto il passo carrabile non esiste, è semplicemente uno spazio pubblico usufruibile da chiunque.

Denis Forlani
24-02-2013, 21:14
Art. 120 (Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio)

I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:

(omissis)

e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. LA MANCATA INDICAZIONE DELL'ENTE E DEGLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE COMPORTA L'INEFFICACIA DEL DIVIETO Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione e' concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli.

Avv. G. Lore
24-02-2013, 21:19
E lo sapevo che arrivavamo al reg. di attuazione, che però non ha forza di legge, è solo un regolamento attuativo, prova ne è che la giurisprudenza è di segno contrario.

Esempio. Il reg. di attuazione prevede dei casi in cui non è obbligatoria la mancata contestazione immediata e la Cassazione ha sempre detto che non erano casi tassativi, ma indicativi, ossia che la contestazione immediata può difettare anche in altre fattispecie.

Denis Forlani
24-02-2013, 21:30
Mi sono ulteriormente informato sulle sentenza di cassazione da lei elencatemi e mi sono imbattuto in questo articolo che la invito gentilmente e senza alcuna presunzione o mancanza di rispetto nei confronti della sua professionalità a leggere, e vedrà che ad un certo punto dell'articolo troverà scritta questa frase:
"La mancanza
dell’indicazione degli estremi dell’ordinanza che autorizza
l’installazione del segnale stradale non costituisce presupposto
idoneo a rendere lo stesso inefficace; se così fosse il legislatore
lo indicherebbe espressamente nella norma, come nel caso
del segnale stradale del tipo “PASSO CARRABILE” dove la
mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione
comporta l’inefficacia del divieto, ex art. 120 - comma 1 lett.
e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.. "

..che quindi validerebbe la mia tesi riguardo il fatto che per i passi carrabili è obbligatoria l'esposizione del cartello a norma pena la non validità del divieto.

Avv. G. Lore
24-02-2013, 21:35
Ma mi perdoni, che rilevanza giuridica ha un articolo?
Se io in un articolo scrivessi che i passi carrabili sono illegittimi per la ragione X Lei lo citerebbe a base di un ricorso perché a Lei favorevole?
Con tutto il rispetto per chi ha redatto quell'articolo, ma onestamente la Sua rilevanza è pari a zero, come pari a zero è la mia opinione, ci mancherebbe, solo che io la sostengo in forza della giurisprudenza di legittimità (e non di merito).

È veramente piacevole dialogare con Lei, il confronto stimola, ora però deve perdonarmi ma sono ricoverato in ospedale e a breve la luce scemerà, mi concedo un po' di riposo

Denis Forlani
24-02-2013, 21:44
Semplicemene essendo stato redatto da un tenente e da un maresciallo della guardia di finanzia che ci hanno messo anche il nome, non credo siano dichiarazioni mendaci... ovvio che voglio andare in fondo a questa storia e non prendere per vero tutto..ma una base di veridicità c'è credo, per imotivi di cui sopra.
E stato stimolante anche per me dialogare con lei le auguro buon riposo.

Avv. G. Lore
24-02-2013, 21:49
Non ho detto che sono mendaci, ho detto che sono opinioni, che non possono fondare un ricorso, anzi, io non lo fonderei.
Preferisco citare la giurisprudenza, così mi hanno insegnato tanti anni fa ai tempi della pratica :)
Mi piacerebbe conoscerLa dal vivo.
Buona notte