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Visualizza Versione Completa : Decurtazione Punti Patente In Pendenza Di Ricorso



MarcoS1
15-02-2013, 13:30
In tema di patente a punti, l'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S. prevede che "La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi."

Pertanto, l'organo accertatore non può (teoricamente) procedere alla decurtazione dei punti in pendenza di ricorso amministrativo o giudiziale.

Nel caso di specie, l'organo accertatore ha operato la decurtazione dei punti prevista quale sanzione accessoria ad una multa per la quale è stato presentato ricorso al Prefetto (ancora pendente).

L'organo accertatore sostiene di aver proceduto correttamente, in mancanza di un provvedimento di "sospensione" da parte del Prefetto.

A mio avviso, la sospensione dell'esecutività del provvedimento non inficia il dettato normativo di cui all'art. 126-bis del C.d.S., ma incide unicamente per la successiva iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, in quanto la presentazione del ricorso non sospende automaticamente il pagamento della sanzione.

Avv. G. Lore
15-02-2013, 13:53
Non capisco quale sia la domanda, ma è come dice Lei, finchè c'è ricorso non va svolta la decurtazione.
E' inutile che comunque si muova ora.
Attenda prima l'esito del giudizio

MarcoS1
15-02-2013, 14:00
Non capisco quale sia la domanda, ma è come dice Lei, finchè c'è ricorso non va svolta la decurtazione.
E' inutile che comunque si muova ora.
Attenda prima l'esito del giudizio


La domanda è se sia o meno necessario un provvedimento di sospensione della contravvenzione per evitare la decurtazione dei punti.

Le chiedo questo perchè vorrei tornare presso l'organo accertatore al fine di far riaccreditare questi punti decurtati dalla patente di mio padre a prescindere dall'esito del ricorso.

La ringrazio in anticipo.

Avv. G. Lore
15-02-2013, 14:08
Come già detto Le non è necessario.
La decurtazione opera solo nel momento in cui il verbale è definitivo, ossia quando si sono conclusi tutti gli iter oppositivi o se i ricorsi non sono stati svolti qualora non sia intervenuto il pagamento entro 60 gg.
Tra l'altro il Prefetto, non essendo un'Autorità Giudiziaria, non può emettere provvedimenti cautelari di sospensione

MarcoS1
15-02-2013, 14:34
Come già detto Le non è necessario.
La decurtazione opera solo nel momento in cui il verbale è definitivo, ossia quando si sono conclusi tutti gli iter oppositivi o se i ricorsi non sono stati svolti qualora non sia intervenuto il pagamento entro 60 gg.
Tra l'altro il Prefetto, non essendo un'Autorità Giudiziaria, non può emettere provvedimenti cautelari di sospensione


Perfetto.


Tra l'altro il Prefetto, non essendo un'Autorità Giudiziaria, non può emettere provvedimenti cautelari di sospensione


Esatto ed è proprio questo che ho riferito ieri all'organo accertatore: il prefetto non può emettere il provvedimento di sospensione (anche se in rete, ahimè, si trovano documenti che affermano tutto il contrario!).

Grazie, Avvocato.

Avv. G. Lore
15-02-2013, 15:33
si figuri