MarcoS1
15-02-2013, 13:30
In tema di patente a punti, l'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S. prevede che "La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi."
Pertanto, l'organo accertatore non può (teoricamente) procedere alla decurtazione dei punti in pendenza di ricorso amministrativo o giudiziale.
Nel caso di specie, l'organo accertatore ha operato la decurtazione dei punti prevista quale sanzione accessoria ad una multa per la quale è stato presentato ricorso al Prefetto (ancora pendente).
L'organo accertatore sostiene di aver proceduto correttamente, in mancanza di un provvedimento di "sospensione" da parte del Prefetto.
A mio avviso, la sospensione dell'esecutività del provvedimento non inficia il dettato normativo di cui all'art. 126-bis del C.d.S., ma incide unicamente per la successiva iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, in quanto la presentazione del ricorso non sospende automaticamente il pagamento della sanzione.
Pertanto, l'organo accertatore non può (teoricamente) procedere alla decurtazione dei punti in pendenza di ricorso amministrativo o giudiziale.
Nel caso di specie, l'organo accertatore ha operato la decurtazione dei punti prevista quale sanzione accessoria ad una multa per la quale è stato presentato ricorso al Prefetto (ancora pendente).
L'organo accertatore sostiene di aver proceduto correttamente, in mancanza di un provvedimento di "sospensione" da parte del Prefetto.
A mio avviso, la sospensione dell'esecutività del provvedimento non inficia il dettato normativo di cui all'art. 126-bis del C.d.S., ma incide unicamente per la successiva iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, in quanto la presentazione del ricorso non sospende automaticamente il pagamento della sanzione.