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Visualizza Versione Completa : Cassazione penale , sez. IV, sentenza 06.02.2013 n° 5909



Avv. G. Lore
14-02-2013, 08:38
Deve essere condannato l'automobilista che si rifiuti di sottoporsi al test alcolemico, essendo irrilevante il fatto che lo stesso si renda disponibile ad effettuarlo in un momento successivo.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 febbraio 2013, n. 5909.

Il caso vedeva un automobilista, uscire da un parcheggio di un centro commerciale ed urtare un altro veicolo; controllato dagli agenti intervenuti, alla richiesta di sottoporsi al test alcolemico, lo stesso si rifiutava a causa di un attacco di panico. Solo dopo un’ora dall’accaduto si dichiarava disponibile a sottoporsi all'alcooltest che, a quel punto, gli agenti non effettuavano.

La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, a nulla rilevando la disponibilità alla fine manifestata dall'imputato. Il reato infatti, istantaneo, si perfeziona con il rifiuto dell'interessato; dunque, nel momento in cui il conducente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi all'accertamento, lo stesso era perfezionato, essendo irrrilevante che l'imputato sia tornato sul posto ed abbia infine dichiarato una disponibilità a sottoporsi all'alcoltest, "dal momento che non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già, con il comportamento di rifiuto, consumato il reato".

Secondo gli ermellini è "del tutto giustificato che gli agenti abbiano ritenuto superfluo l'accertamento atteso che, dato il tempo trascorso ed essendosi l'imputato ripetutamente allontanato, avrebbe potuto facilmente essere ritenuto poco attendibile, ben essendo possibile che lo stesso fosse stato "inquinato" dal comportamento dello stesso imputato successivo al controllo iniziale".

Neppure merita considerazione la tesi dell'attacco di panico; i giudici territoriali hanno evidenziato come l'imputato non avesse accennato agli agenti operanti tale sua patologia, evocata solo dalla difesa sulla base di un attestato dello psichiatra che lo aveva in cura che documentava una "fobia per le malattie".

SpadXIII
15-02-2013, 01:48
Mi permetta Avv. Lore, nel mio caso le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente ben oltre un'ora dopo lo stesso, il test mi è stato fatto dopo un'ulteriore mezzora. Tra l'altro, nonostante tutto questo tempo, il mio tasso è stato rilevato in crescita... Anche sulla base della sentenza da lei citata qui sopra, quel test è da ritenersi valido?