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Visualizza Versione Completa : opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc



peppebova
04-02-2013, 20:14
Salve,
il 26.10.2006 mi è stato notificato un verbale preso a Sperlonga per eccesso di velocità.
Ho fatto ricorso nei tempi previsti al gdp di Fondi e...non ho seguito più la cosa.
il 21.12.2011 mi è stata notificata una cartella esattoriale riferita a quel verbale.
Controllando le date mi accorgo che la cartella mi è stata notificata oltre i cinque anni dalla data di notifica del verbale per cui decido di fare opposizione ex art. 615 cpc.
Si costituisce il Comune di Sperlonga eccependo che il ricorso è stato rigettato, deposita anche una copia della sentenza di rigetto, e sostiene che la cartella non è prescritta perchè c'è stato il ricorso.
Ora io mi chiedo:
E' vero che il termine di cinque anni è interrotto/sospeso per via del ricorso presentato?
Se si, da quando cominciano a decorrere di nuovo i termini ?
Inoltre mi chiedevo:
Ma se c'è una sentenza la cartella non doveva arrivarmi riferita appunto alla sentenza, invece che riferita al verbale del 2006 ?
Ho le conclusioni per il 6 febbraio...

Avv. G. Lore
04-02-2013, 20:33
È si purtroppo.
Il ricorso interrompe la prescrizione.
Il termine si azzera e dal deposito della sentenza ricominciano a decorrere i 5 anni.
La questione della sentenza è interessante, io stesso in passato la studia, ma la legge riconosce solo il verbale come titolo

Avv. G. Lore
04-02-2013, 20:34
È si purtroppo.
Il ricorso interrompe la prescrizione.
Il termine si azzera e dal deposito della sentenza ricominciano a decorrere i 5 anni.
La questione della sentenza è interessante, io stesso in passato la studia, ma la legge riconosce solo il verbale come titolo

zucchina82
05-02-2013, 17:20
Buonasera, mi è capitata una cosa simile.
Nel 2002 mi è stato notificato un ricorso che ho impugnato davanti al Giudice di Pace competente. Il ricorso è stato purtroppo respinto con sentenza depositata nell'aprile del 2003.
La sentenza non mi è mai stata notificata ed io non mi sono più interessata.
L'anno scorso a luglio (2012) mi è stata notificata una cartella di pagamento. Nella sezione relativa al "dettaglio degli importi dovuti" viene riportato il n. della sentenza del 2003 (senza alcuna precisazione in merito alla data di notifica) e il numero di verbale del 2002.
La cartella viene impugnata con ricorso ex art. 22 e ss.L. 689/81, ma il Gdp dichiara il ricorso ammissibile, stabilendo che il titolo posto alla base della somma ingiunta non è il verbale, ma la sentenza e che la illegittima iscrizione a ruolo di tale titolo può essere oggetto di opposizione all'esecuzione.

Posto che mi sembra a questo punto chiaro che si possa proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mi vengono in mente i seguenti interrogativi:
1) la competenza territoriale del Giudice da adire è comunque quella del Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione contestata nel verbale o del Giudice del luogo ove si trovano i beni del debitore/ove il debitore ha la residenza/domicilio?

2) volendo eccepire la prescrizione, il termine resta quello quinquennale (che deve farsi decorrere nuovamente -data l'interruzione comportata dal giudizio promosso per l'impugnazione del verbale- dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato) -e in questo caso il diritto alla riscossione del credito sarebbe comunque prescritto- oppure, visto che è intervenuta una sentenza passata in giudicato il termine è quello previsto ex art. 2953 c.c. di dieci anni?
La ringrazio sin d'ora per la Sua gentile risposta

Cordiali saluti

Avv. G. Lore
05-02-2013, 17:31
1. La cassazione ha emanato a breve distanza due ordinanza in contrasto. Nell'una dichiara l'applicazione dell'art. 27 c.p.c. (Giudice del luogo di residenza del debitore), nell'altra dell'art. 22 Legge 689/81 (Giudice del luogo della commessa violazione).
2. ahimè dal mio modo di vedere è quello decennale

zucchina82
05-02-2013, 17:43
...grazie per la celerissima risposta!!Quindi per quanto riguarda la competenza potrebbe essere indifferente, potrebbe indicarmi le ordinanze della Cassazione alle quali ha fatto riferimento??....per la prescrizione temevo la sua risposta :-)
In ogni caso però, si può sempre eccepire, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del titolo come ha suggerito il Gdp, nel senso che posso sempre eccepire il fatto che la notifica della cartella non sia mai stata preceduta dalla notifica della sentenza del 2003 -titolo esecutivo-, e quindi del titolo legittimante la pretesa creditoria della Equitalia giusto?
Grazie ancora.

Avv. G. Lore
05-02-2013, 17:46
Corretto.
Se tutto nasce dalla sentenza, prima di arrivare alla cartella doveva essere notificata in forma esecutiva la sentenza.

Le ordinanza sono la n. 8704/2011 (pro 27 cpc) e la 2531/2012 (pro 22)