Visualizza Versione Completa : Siamo al limite del ridicolo ...
puntidisutura
31-01-2013, 18:54
Multato per guida in stato di ebbrezza. Ma era in bicicletta (http://urbanpost.it/multato-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-ma-era-in-bicicletta)
Non c'è una contraddizione palese e assurda in questo fatto ???
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, codice della strada, “si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. L’art. 47 distingue i veicoli secondo le loro peculiari caratteristiche; ed acquista rilevanza per la guida in stato di ebbrezza non solo la guida dei veicoli a motore, ma anche dei velocipedi, dei veicoli a trazione animale, dei veicoli a braccia (spinti o trainati dall’uomo a piedi, o azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente, come reso esplicito dall’art. 48) e delle slitte, ossia dei veicoli a trazione animale muniti di pattini,
Gli animali, “da tiro, da soma o da sella” non sono invece considerati veicoli, tanto che non potrà applicarsi l’art. 186.
la guida in stato di ebbrezza si riferisce indistintamente a tutti i veicoli in circolazione, compresi i velocipedi, esplicitamente considerati veicoli dall’art. 50 codice della strada: anche il ciclista che guida in stato di ebbrezza incorre, pertanto, nel reato (Cass., sez. 4, sentenza n. 6020 del 2006; Cass., sez. 4, sentenza n. 33572 del 2006; Cass., sez. 4, sentenza n. 3454 del 2008).
Poiché per “guidare” deve intendersi imprimere movimento ad un veicolo, regolandone l’andatura e la direzione, il concetto di guida non può ovviamente prescindere dalla presenza di un veicolo.
puntidisutura
31-01-2013, 19:28
Si ma come fai a dare un 186 senza poi non sospendere la patente perchè il fatto è commesso su un mezzo che non prevede tale licenza ??? ... bhàà ...
Infatti, l'art. 186 non sussiste per i "fortunati" che guidano una bicicletta in quanto non serve la patente per guidarla. C'è una sentenza in merito.
puntidisutura
31-01-2013, 20:22
Infatti, l'art. 186 non sussiste per i "fortunati" che guidano una bicicletta in quanto non serve la patente per guidarla. C'è una sentenza in merito.
Quindi i furbacchioni che hanno multato il ciclista dell'articolo ... dovrebbero cambiare lavoro ?! ...
il 186 sussiste anche per i ciclisti ma la giurisprudenza ha chiarito che la patente non deve essere sospesa in quanto non serve per condurre la bici.
Però le altre pene rimangono.
saluti
alebrivio
04-02-2013, 15:27
ma un mio conoscente è stato multato a piedi perchè era ubriaco..... 136 euro di multa.... quando lo vedo mi faccio dire l'articolo.....
BIRUBIRU
04-02-2013, 15:41
pensa te ! a piedi...tra un po ti bussano alla porta e ti contestano il 186 perche eri sul cavalliccio a dondolo del bambino
alebrivio
04-02-2013, 15:44
no beh ma non ha preso il 186, lui camminava ubriaco in corso di porta ticinese in mezzo alla strada tutto storto, l'ha fermato una pattuglia e l'hanno multato.....
BIRUBIRU
04-02-2013, 16:03
beh guarda ale chi di noi non pagherebbe per essere al posto suo, senza giudicare il tuo amico per carità tu scrivi che era storto ma doveva esserlo tanto pero' scusa se mi permetto la battuta!
puntidisutura
04-02-2013, 16:47
Dispositivo dell'art. 688 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare → Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (art 650-730) → Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza → Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Chiunque, in un luogo pubblicoo aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro (1) (2).
La pena è dell'arrestoda tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale [575-583] (3).
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale [94 2, 102, 221, 234 2].
Note
(1) Sanzione depenalizzata ex art. 54, d.lgs. 30-12-1999, n. 507.
(2) Non è necessario che lo stato di ubriachezza sia accertato mediante esame alcoolimetrico del sangue, ma basta che si manifesti esteriormente in modo da rivelare il diminuito stato di controllo del soggetto (barcollare, dire frasi sconnesse …). Tale stato può essere evidenziato anche da semplici cittadini. Il fatto deve essere commesso in luogo pubblico e aperto al pubblico.
Non viene considerato luogo pubblico né l'interno di una autovettura né la propria abitazione neanche se la porta sia aperta o se l'ubriaco possa essere visto dalle finestre.
(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 17-7-2002, n. 354. La sentenza completa l'opera «demolitoria» della rilevanza penale dell'ubriachezza, iniziata dal D.Lgs.507/99, il quale aveva trasformato in illecito amministrativo il solo primo comma dell'articolo in esame. Continuava, dunque, a mantenere rilevanza penale l'ipotesi di cui al comma 2, sanzionante, quale fattispecie aggravata, il fatto commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. Peraltro, dopo la depenalizzazione dell'ipotesi di cui al primo comma, quella che, in origine, era una aggravante aveva perso il riferimento al reato base, divenendo essa medesima una autonoma fattispecie di reato. In conseguenza, rispondeva penalmente di ubriachezza solo chi in passato avesse riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone; chi invece tale condanna non avesse subìto, anche se condannato per reati di non minore gravità, era chiamato a rispondere, per quel medesimo comportamento, soltanto a titolo di illecito amministrativo. A ciò si aggiunga che l'irragionevole trasformazione in elementi costitutivi del reato di ubriachezza di fatti già oggetto di condanna irrevocabile vanificava la finalità rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena. Tali osservazioni costituiscono il fondamento della sentenza n. 354/2002, la quale ha rimosso «alla radice» il problema, dichiarando costituzionalmente illegittimo il censurato secondo comma dell'art. 688. Ne consegue che, attualmente, l'ubriachezza rileva esclusivamente quale illecito amministrativo.
BIRUBIRU
04-02-2013, 16:50
Punti ho letto una cosa assurda su quello che hai postato!
" La pena è dell'arrestoda tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale [575-583] (3).
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale [94 2, 102, 221, 234 2].
quindi? metti il caso io esco da un ristorante con 2 bottiglie di rosso e sono fuori , visto che ho commesso un delitto amministrativo ( 186) mi danno il carcere??????
alebrivio
04-02-2013, 18:39
beh guarda ale chi di noi non pagherebbe per essere al posto suo, senza giudicare il tuo amico per carità tu scrivi che era storto ma doveva esserlo tanto pero' scusa se mi permetto la battuta!
ma se mi ricordo bene mi disse che barcollava e che rispose in modo ironico ai carabinieri...... del tipo "volete farmi il palloncino" aggiungi effetto grassa risata in faccia al caramba...... questi se lo sono caricato e gli hanno fatto il verbale ah ah aha l'hanno tenuto fino alle 5 del mattino e poi l'hanno mandato a casa..... il verbale gli è arrivato a casa..... e se non ricordo male ha dovuto fare dei colloqui...... solo che lui manco ha la patente....
BIRUBIRU
04-02-2013, 18:46
e si purtroppo quando si beve si è portati a parlare tanto..... a strafare senza poi ricordandosene l'indomani mi dispiace per il tuo amico.....ma dispiace piu per me! :rolleyes:
andreaaless
06-02-2013, 18:50
quindi quanto di multa?!?!?!?! aiuto!
ti rispondo io...quest'estate ho preso una multa dai vigili del mio paese perchè andavo in bici. (nn ero ubriaco)
Era il periodo in cui si divertivano a dare multe a chi andava sul marciapiede..poi son finiti sul giornale e l'hanno finita...sta commedia...
loro giravano con quelle ca..zo di bighe elettriche.
poi succede che come a mio padre invece di andare sul marciapiedi di 2,5 metri o più come ci sono al mio paese..è andato proprio a dx della carreggiata rischiando di farsi male..xché un tizio gli ha aperto la portiera della macchina parcheggiata...dc...
e intanto gli str*nzi girano con quelle bighe elettriche che devo ancora capire se possono girare sul marciapiede o su strada o su tutti e due..
Per me son veicoli come una carrozzina elettrica, probabilmente sono handicappati.
Beh multa e sanzioni ed eventuali decreti penali sono validi anche in bici.
MA..non ti tolgono i punti dalla patente e non ti ritirano la patente e quindi anche le visite che sono legate alla patente :) .. diciamo che le sanzioni accessorie non ci sono perchè sei al veicolo di un mezzo senza patente.
e quanto multa...quanto prescrive il 186 ! (multa o multa e arresto) e se avviene di notte c'è una maggiorazione...
e a quanto ne so al mio paese tutti hanno pagato, vuoi per passaggio con il rosso in bici agli incroci quando c'è il verde pedonale (150e), vuoi quando andavano sul marciapiede (70-80e), vuoi quando andavano sul marciapiede e magari contromano a un senso unico e sempre sul marciapiede. (150e)
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.