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Visualizza Versione Completa : intimazione di pagamento/termini/



lionel hutz
14-01-2013, 10:46
in data 23.11.2012 mi è stato notificata un' intimazione di pagamento con cui mi viene chiesto il pagamento dell'IRPEF anno d'imposta 1996 per mancata detrazione fiscale di tasse scolastiche e interessi su mutuo;
che, si legge nel suddetto atto, che in data 11.02.2003 mi sarebbe stata notificata la cartella di pagamento presupposta presso un indirizzo....... che non è mai stato nè di residenza nè di domicilio, non avendo mai ricevuto nessuna notifica.
Mi chiedo:
1) sono ancora in termini per proporre ricorso avverso l'intimazione di pagamento?
2) posso far valere i vizi propri della cartella visto che non l'ho mai ricevuta?
3) secondo voi c'è prescrizione?
Grazie. Spero di essere stato chiaro.

Avv. G. Lore
14-01-2013, 12:06
1) l'intmazione come la cartella si oppone entro 60 gg. dinanzi alla CTP competente;
2) yes;
3) bisogna vedere se prima della cartella fu notificato o meno l'avviso di accertamento. Comunque se la notifica della cartella è nulla come riferisce la prescrizione appare esservi

lionel hutz
15-01-2013, 12:11
grazie avv. Lore.
Verifico se la notifica della cartella presupposta è regolare perchè pensandoci bene non ricordo se ho comunicato l'indirizzo all'agenzia dell'entrate.
Che ne pensi di questo articolo:
Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole.
Notifiche effettuate al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso
Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall’articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all’ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.
Notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006
Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.
Per porre una domanda sulla notifica, il pagamento e la dilazione della cartella esattoriale; sul pignoramento esattoriale, il fermo amministrativo e l’ iscrizione ipotecaria; e su qualsiasi argomento correlato all’articolo, clicca qui.

Avv. G. Lore
15-01-2013, 13:36
Interpretazione più o meno corretta della legge

lionel hutz
15-01-2013, 14:14
in che senso. Secondo lei è vero che fino al 2006 non vi era l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione d'indirizzo all’ufficio competente

Avv. G. Lore
15-01-2013, 14:51
Non dice questo la legge.
Dice che l'effetto non si determina ex post

lionel hutz
15-01-2013, 15:17
Ok, a me interesserebbe sapere se, con l'introduzione del dl 2006 incorre un obbligo, che prima non esisteva, nel comunicare all'amministrazione l'eventuale cambio di residenza..
Si legge infatti nella riforma
"Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.

Avv. G. Lore
15-01-2013, 15:25
confermo quanto detto dalla legge

lionel hutz
15-01-2013, 15:40
e prima delle legge come ci si regolava nel caso in cui il contribuente non avesse comunicato l'indirizzo di residenza

Avv. G. Lore
15-01-2013, 15:41
Dovrei verificare la vicenda.
Da che io svolgo questa professione è sempre stato come è ora.

lionel hutz
15-01-2013, 15:58
ah ok grazie per la disponibilità .
Il mio dubbio è questo:
visto che col d.l. del 2006 è stato sancito l'obbligo di comunicare all'amministrazione il cambiamento del proprio indirizzo di residenza, mi domandavo, considerato che la legge dispone solo per l'avvenire,se prima dell riforma fosse diverso.