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Visualizza Versione Completa : cartella esattoriale equitalia per multa mai arrivata



mini me
05-01-2013, 15:17
Buon giorno, volevo sottoporvi il mio problema. Mi è arrivata oggi una cartella esattoriale da equitalia, per una multa di un divieto di sosta del marzo 2010. Premetto che in questi 2 anno non mi è mai arrivata nessuna notifica. Sono andato al Comando di Polizia Municipale che ha emesso il verbale ed ho chiesto chiarimenti sulla cartela esettoriale dato che non mi è mai arrivata nessuna notifica. La P.M. Mi ha fatto vedere le comunicazioni inviate. Il problema è che le inviavano al vecchio indirizzio di residenza, che ho cambiato nel 2006 o inizio 2007. Mi hanno detto che i dati li hanno presi dal P.R.A. dove collegandosi davanti a me risuta ancora la vecchia residenza. Da premettere che sul libretto di circolazione e sulla patente il cambio di residenza mi è arrivato regolarmente. Il postino nel consegnare le notifiche ha barrato nella parte per tempranea assenza del destinatario le caselle: mancanza, immesso avviso cassetta corrisp.dello satbile in indirizzo e per irreperibilità del destinatario,. Secondo Voi ci sono gli estremi per un ricorso?
Grazie per l'attenzione.

Avv. G. Lore
05-01-2013, 21:03
Da ciò che dice si

panda80
05-02-2013, 18:36
Buonasera, volevo porvi il seguente quesito.
Lo scorso luglio mi è stata notificata una cartella di pagamento relativa, a quanto pare, ad un verbale di accertamento risalente all'agosto del 2007 che non mi è mai stato notificato.

La cartella è stata quindi impugnata con ricorso ex artt. 22 e ss. della L. 689/81.
Inutile dire che, essendomi stata notificata la cartella esattamente 4 anni e undici mesi dopo la data in cui sarebbe stata commessa la violazione non è stata eccepita la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato da Equitalia.

Il Gdp, senza fissare la prima udienza, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso con ordinanza nella quale si legge "considerato che il D.lgs. 150/2011 ha escluso la impugnabilità delle cartelle esattoriali e degli atti ad essa assimilabili mediante il ricorso alla procedura speciale...e ritenuto che per economia del processo, appare opportuno decidere immediatamente in merito alla presente opposizione con ordinanza che non pregiudica la proposizione di azioni successive, dichiara l'inammissibilità".
Ora, una volta capito che in base a quanto stabilito dal d.lgs. 150/2011 l'opposizione in questo caso doveva essere proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. (rito lavoro), visto però che il termine per proporre il suddetto ricorso è sempre e comunque di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, alla proposizione di quali azioni successive si riferiva il Giudice?

Posso proporre ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi allo stesso Ufficio Giudiziario chiedendo di essere rimesso in termini??..il Giudice non poteva semplicemente provvedere alla conversione nel rito lavoro alla prima udienza visto che comunque cambia solo la denominazione dell'atto, ma sostanzialmente il ricorso che ho proposto sarebbe identico a quello che andrei a proporre seguendo quanto disposto dalla disciplina della semplificazione dei riti?
Probabilmente il Giudice faceva riferimento alla proposizione di altra azione quale l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.?
Ringrazio per la vs risposta.

Avv. G. Lore
05-02-2013, 18:47
Esattamente.
La cartella deve opporla ex art. 615 cpc