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Visualizza Versione Completa : Multa intestata ancora polizia municipale



Dienadel83
28-12-2012, 14:23
Tre domande rapide, qualcuno sa come il GdP di Roma si sta orientando per le multe elevate ancora con la vecchia dicitura?
Per questa multa ho fatto ricorso al prefetto (erano scaduti i termini del GdP) e mi è stato rigettato con la motivazione "assenza di prove a suffragio" posso fare ricorso al GdP per la inidoneità della motivazione e per tutti i motivi proposti nel primo ricorso?
Terzo, posso nel frattempo pagare la multa e fare il ricorso?
Grazie

Avv. G. Lore
28-12-2012, 17:00
1. dipende dai singoli giudici.
2. sì.
3. no

Dienadel83
29-12-2012, 00:38
Per prima cosa grazie per la celerità della risposta. Mi sorge però un dubbio : ma allora le varie sentenze della Cass. che dicono che l'acquiescenza si ha solo in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta e non nel caso di ingiunzione prefettizia in quanto nel secondo caso si tratta di pagamento volto solo ad evitare la fese esecutiva non possono essere considerate come accettate dal GdP?

Avv. G. Lore
29-12-2012, 10:18
Mi può indicare queste sentenze?
Mi paiono strane perché il titolo esecutivo non è mai l'ordinanza, ma il verbale

Dienadel83
29-12-2012, 13:33
Purtroppo non sono a studio e non ho juris data sotto mano (sono un collega che si occupa di tutt'altro ramo e completamente a digiuno della materia multe) ma le più evidenti che segnalo sono

Cass. n. 12899/2010
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 13103/2009
Che ne pensa?
Grazie

Avv. G. Lore
29-12-2012, 13:39
ma che mi dai del lei? collèèèèèèèèè dammi del tu!! ahahahaha.
complimenti per juris data, data base migliore secondo me.
Io ho lextel24 e zoppica un pò.
studio la sentenza e ti dico

Avv. G. Lore
29-12-2012, 13:55
la sentenza dichiara che la vittoria in sede oppositiva di un ricorso a un verbale che si paga in misura ridotta non da luogo al diritto risarcitorio, dichiarando indirettamente, che questo non vale per l'ordinanza ingiunzione.
Interessante giurisprudenza che terrò da conto, ma mi sorgono due dubbi:
1. la Cassazione arditamente traccia un parallelismo con l'oblazione, ma a parere mio (dunque irrilevante) non s possono mischiare principi penalistici e civilistici;
2. è sempre e comunque un'obbligazione di diritto pubblico che se adempiuta determina acquiescenza.
Mi restano molti dubbi onestamente, forse ci potrebbe essere la via del pagamento con riserva di ripetizione, ma poi la ripetibilità sarebbe effettivamente esercitabile?

Dienadel83
29-12-2012, 14:50
Però se vedi le varie sentente che si sono via via susseguite nel tempo (ne avevo trovate del 2008-2009 e 2010) alla fine tutte dicono che il pagamento in misura ridotta è un riconoscimento dell'avvenuta infrazione mentre il pagamento delle somme a seguito dell'ordinanza del prefetto quindi della sanzione piena si deve vedere come un comportamento volto ad evitare l'esecuzione. Alla fine il ricorso al GdP diviene una sorta di azione di accertamento del diritto di credito con conseguente ripetizione delle somme già versate (arduo sarà il recupero ma tentar non nuoce). Onestamente ritengo che tutte le sentenze vadano lette in negativo. se è negato il ricorso a seguito del pagamento della "misura ridotta" se pago in misura piena i presupposti so ben diversi e non beneficio di nessun trattamento di "favore" per chi ammette l'infrazione. Considerato che la "cliente" vuole pagare comunque io ci provo a fare il ricorso alle brutte ho buttato 38 euro ed un po' di tempo. Ma tanto alla fine nella nostra professione ce ne fanno perdere talmente tanto che una mattinata in più o una in meno poco cambia.

Dienadel83
29-12-2012, 14:58
correggo il post precedente ritengo che l'azione più correttamente possa avvicinarsi ad una ripetizione dell'indebito.
Sto approfondendo la ricerca e vedo cosa esce fuori. Per la banca dati mi permetto di consigliarti quella online della Giuffrè è la migliore ed in continuo aggiornamento e soprattutto non devi attendere l'invio dei Cd-Rom :D
.

Avv. G. Lore
29-12-2012, 15:04
Sulla qualifica dell'opposizione a ordinanza ingiunzione come accertativa negativa del credito onestamente non concordo, specie dopo le SS.UU. 1786/2010 che ha definitivamente chiarito che opponendo l'ordinanza ingiunzione dinanzi al GdP torni a ricorrere avverso il verbale, dunque l'oggetto della controversia è il rapporto giuridico sottostante (verbale) e non l'ordinanza.
Continuo a restare scettico, ma ripeto, non conto nulla nel panorama giuridico italico :)
Per i soldi buttati, tranquillo, sono 37, risparmi l'euro per un caffè ahahaha