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Visualizza Versione Completa : Multa auto con targa straniera



jos
23-12-2012, 17:47
Buonasera.
Sono un nuovo utente e pongo alla vs. cortese attenzione un caso che mi riguarda.

Qualche sera fa mi trovavo alla guida dell’auto di mia moglie, cittadina polacca con auto polacca, quando venivo fermato da una pattuglia di Carabinieri. I medesimi mi contestavano la mancata revisione dell’auto che, loro dire, in Polonia è annuale nonche' il mancato allacciamento cinture, regolarmente allacciate al momento dello stop ma che, a loro dire, avevano visto in precedenza slacciate. Essendo l’auto d’immatricolazione straniera, mi chiedevano l’immediato pagamento pena il fermo dell’auto e rimozione con carro attrezzi. Facevo presente che, essendo io italiano, trovavo il provvedimento illegittimo, ma non sentivano ragioni e mi scortavano fino ad un bancomat per prelevare il denaro cui mi trovavo costretto a pagare.


In particolare, i miei dubbi riguardano due punti specifici:

1) sanzionabilita' sulla base dell'art. 80, che prevede revisione biennale, rispetto a un'autovettura che avrebbe assolto rispetto a questa tempistica ma in difetto rispetto alla legge polacca ( in Italia non si applica la legge italiana?).

2) Obbligo di pagamento immediato, anche se la violazione mi e' stata contestata immediatamente (a me, cittadino italiano).

Su quest'ultimo punto, leggo in altra sezione del forum un intervento dell'avv. Di Giorgio, che testualmente recita:

"il fatto che la violazione le sia stata contestata immediatamente e non spedita a casa rende inapplicabile l'obbligazione solidale di suo padre, già solo per questo fatto.
tuttavia calcolando come funziona la nostra beneamata p.a...."

http://www.ricorsi.net/forum/come-fare-ricorso/714-obbligato-solido.html

Potete confermare, specificando sulla base di quale norma-articolo di legge?

Grazie mille a chi risponde

Giuseppe

Dott.ssa Vitale
24-12-2012, 10:39
Una prima risposta potrebbe essere legata alla mancata revisione di cui il codice della strada è chiaro a proposito;
L’articolo 132 del codice della strada, infatti, autorizza «i possessori di autoveicoli con targa estera a circolare in Italia per la durata massima di un anno dalla data di immatricolazione, attestata sul certificato dello Stato di origine», rendendo obbligatoria per il periodo successivo la registrazione negli elenchi della Motorizzazione Civile. La sanzione prevista per il mancato adempimento va dagli 80 ai 318 euro. Multe irrisorie per chi ha la possibilità di attivarsi e spendere, per allestire questo complessa strategia.
una seconda risposta potrebbe essere la seguente:
In primo luogo, in qualunque paese europeo, Italia compresa, se si commette una violazione con targa e documenti esteri e si viene fermati subito, bisogna pagare sul posto al momento, quanto richiesto dalla multa, altrimenti si rischia di incorrere nel sequestro del veicolo.
Buone feste

jos
24-12-2012, 13:26
Una prima risposta potrebbe essere legata alla mancata revisione di cui il codice della strada è chiaro a proposito;
L’articolo 132 del codice della strada, infatti, autorizza «i possessori di autoveicoli con targa estera a circolare in Italia per la durata massima di un anno dalla data di immatricolazione, attestata sul certificato dello Stato di origine», rendendo obbligatoria per il periodo successivo la registrazione negli elenchi della Motorizzazione Civile. La sanzione prevista per il mancato adempimento va dagli 80 ai 318 euro. Multe irrisorie per chi ha la possibilità di attivarsi e spendere, per allestire questo complessa strategia.
una seconda risposta potrebbe essere la seguente:
In primo luogo, in qualunque paese europeo, Italia compresa, se si commette una violazione con targa e documenti esteri e si viene fermati subito, bisogna pagare sul posto al momento, quanto richiesto dalla multa, altrimenti si rischia di incorrere nel sequestro del veicolo.
Buone feste

Ringrazio per la risposta.
Tuttavia, quanto alla prima ipotesi, la cosa non attiene al nostro caso in quanto mia moglie non ha stabile residenza in Italia, rendendo de facto le sue visite in loco sporadiche e temporanee. Infatti i Cc. non è quella fattispecie che mi contestano.
Contestano invece la mancata revisione, basando la sanzione sull'art. 80 cds.
Ora, detto articolo detta tempi e modalità ben precise per la revisione periodica, ovvero la cadenza biennale. Rispetto alla quale l'auto risulta in regola. Non lo è invece per i tempi polacchi, che prescrivono la revisione annuale.

Ora, al domanda è: come fa una sanzione a sussistere sulla base di un articolo che, nella tempistica, risulta rispettato? Come fa una pattuglia di Cc italiani a elevare sanzione per inosservanza alla legge polacca?

Quanto al secondo punto, invece, risulta anche a me che sia così. Cionondimeno, va osservato che nel caso di specie l'auto ha immatricolazione estera ma i documenti del guidatore sono nazionali. Il mancato uso delle cinture non è responsabilità personale? La corte di cassazione non ha forse attribuito al guidatore ( e non al proprietario) l'eventuale responsabilità del mancato uso delle cinture da parte del passeggero?

Certo, resta il principio della responsabilità in solido con il proprietario.
Ma qui mi rifaccio appunto alla vecchia discussione trovata su questo forum, dove si indica l'insussistenza della medesima in caso di immediata contestazione.
E' questo il punto che vorrei chiarire

Dott.ssa Vitale
24-12-2012, 17:23
si deve attenere al codice della strada.
per la revisione poichè la macchina è iscritta nel registro automobilistico polacco sottostà alle loro regole e l' italia ne prende atto in base ad accordi bilaterali in tal senso ; Il mancato uso delle cinture sono regole del codice della strada non sono personali. buona serata e buone feste

jos
24-12-2012, 17:44
si deve attenere al codice della strada.
per la revisione poichè la macchina è iscritta nel registro automobilistico polacco sottostà alle loro regole e l' italia ne prende atto in base ad accordi bilaterali in tal senso ; Il mancato uso delle cinture sono regole del codice della strada non sono personali. buona serata e buone feste

La ringrazio nuovamente per la risposta.
Dunque lei sconsiglia il ricorso?

Dott.ssa Vitale
25-12-2012, 14:52
può chiedere l' accesso agli atti del registro automobilistico per vedere con certezza se la macchina fa parte del registro italiano o polacco. Nel primo caso la regola italiana è la revisione ogni 2 anni in tal caso ha i motivi per proporre il ricorso, allegando il documento comprovante la sua versione, altrimenti gli sconsiglio di proporre un ricorso. Buone feste

jos
26-12-2012, 10:08
può chiedere l' accesso agli atti del registro automobilistico per vedere con certezza se la macchina fa parte del registro italiano o polacco. Nel primo caso la regola italiana è la revisione ogni 2 anni in tal caso ha i motivi per proporre il ricorso, allegando il documento comprovante la sua versione, altrimenti gli sconsiglio di proporre un ricorso. Buone feste

Buongiorno e buone feste anche a Lei.
Trattandosi di un'auto con targa polacca, non può che risultare al registro Polacco, dunque l'accesso agli atti mi pare superfluo.

Sto invece scartabellando su google tutte le Convenzioni e Accordi bilaterali Italia Polonia e, finora, non ho trovato nulla riguardo il riconoscimento delle scadenze sulla Revisione. Si parla di Fisco, di trasporto merci, di Patenti e relative conversioni, ma sulle revisioni non leggo nulla.
Lei conosce per caso l'accordo bilaterale cui accennava sopra?

Grazie

scr
26-12-2012, 18:57
io ho trovato questo se ti puo' essere utile:

OGGETTO: Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati delle comunità.



Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti pervenute richieste di “ riconoscimento “ della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.

Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico.

Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea (1) ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che “ in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato…….sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base……. Agli allegati I e II ; il secondo comma individua le “ categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ……”.

Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che “ ogni stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ……è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ….. come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”.

In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.

Non risulta invece disciplinato il reciproco “ riconoscimento “ delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi delle Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle operazioni certificate.

Vale dunque. In proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e degli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. (4) non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.

Parimenti gli uffici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.

Superfluo sottolineare che tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai paesi exstracomunitari.

E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia ( riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992) (5), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva di ulteriori precisazioni.

Con la presente si intendono annullare tutte le comunicazioni sinora emanate in materia ed in contrasto con la presente circolare.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’DI GESTIONE
dr. ing. Ciro Esposito

jos
26-12-2012, 19:56
io ho trovato questo se ti puo' essere utile:

OGGETTO: Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati delle comunità.



Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti pervenute richieste di “ riconoscimento “ della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.

Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico.

Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea (1) ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che “ in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato…….sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base……. Agli allegati I e II ; il secondo comma individua le “ categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ……”.

Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che “ ogni stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ……è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ….. come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”.

In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.

Non risulta invece disciplinato il reciproco “ riconoscimento “ delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi delle Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle operazioni certificate.

Vale dunque. In proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e degli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. (4) non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.

Parimenti gli uffici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.

Superfluo sottolineare che tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai paesi exstracomunitari.

E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia ( riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992) (5), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva di ulteriori precisazioni.

Con la presente si intendono annullare tutte le comunicazioni sinora emanate in materia ed in contrasto con la presente circolare.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’DI GESTIONE
dr. ing. Ciro Esposito

Ti ringrazio molto.
Mi sei stato utilissimo