Avv. G. Lore
21-12-2012, 08:52
Giudice di Pace di Cesena
Sentenza 26 novembre 2012
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Cesena. Avv****, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa a verbale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. a far parte integrante del verbale d’udienza dei 26 novembre 2012 nella causa civile iscritta al R. G. n 1016/12 promossa da
XXX
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI FORLI’-CESENA
- convenuto -
IN PUNTO A RICORSO EX ART 22, L 689/81
Il ricorso può essere accolto, ai sensi dell’ art 7 comma 10, D. Lgs. 150/11 non essendovi elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ricorrente per 1a violazione contestagli non potendosi escludere, anche in ragione del basso tasso alcolemico riscontrato, l’ interferenza delle patologie documentate a carico del **** sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Cesena, definitivamente pronunciando con sentenza immediatamente esecutiva, ogni altra e contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e quindi respinta, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento opposto. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cesena, 26 novembre 2012.
Il Giudice di Pace.
Sentenza 26 novembre 2012
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Cesena. Avv****, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa a verbale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. a far parte integrante del verbale d’udienza dei 26 novembre 2012 nella causa civile iscritta al R. G. n 1016/12 promossa da
XXX
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI FORLI’-CESENA
- convenuto -
IN PUNTO A RICORSO EX ART 22, L 689/81
Il ricorso può essere accolto, ai sensi dell’ art 7 comma 10, D. Lgs. 150/11 non essendovi elementi sufficienti a ritenere la responsabilità del ricorrente per 1a violazione contestagli non potendosi escludere, anche in ragione del basso tasso alcolemico riscontrato, l’ interferenza delle patologie documentate a carico del **** sulla prova spirometrica, con conseguente errore dello strumento utilizzato per l’accertamento.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Cesena, definitivamente pronunciando con sentenza immediatamente esecutiva, ogni altra e contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e quindi respinta, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento opposto. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cesena, 26 novembre 2012.
Il Giudice di Pace.