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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 30.10.2012 n° 18642



Avv. G. Lore
11-12-2012, 12:59
In tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 30 ottobre 2012, n. 18642 in tema di sollecito di pagamento per cartelle esattoriali insolute da opera di Equitalia.

Il giudice investito dell’impugnazione non può però, annullarli ritenendo che tali avvisi debbano avere gli stessi requisiti di quelli indicati nell’art. 19 cit. ed in particolare che in essi debba essere contenuta l’indicazione, prevista nel comma 2 dello stesso art. 19, del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente e delle forme e dei termini per proporre ricorso, essendo tali requisiti, previsti, peraltro neppure a pena di nullità, soltanto per gli atti tipici.

Nel caso di specie il ricorrente – un avvocato – aveva richiesto al giudice di accertare la nullità e comunque l’annullamento totale o parziale dell’avviso di pagamento per le cartelle esattoriali insolute riferite a contributi della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sul ricorso, lo dichiarava inammissibile avverso le cartelle esattoriali e dichiarava altresì non dovuti gli importi iscritti a ruolo di cui ad altra cartella esattoriale, compensando le spese di lite. In sede di appello, la Corte territoriale rigettava il gravame rilevando in buona sostanza l’inammissibilità delle opposizioni rivolte agli avvisi di pagamento sotto diversi punti di vista.

In realtà, la Corte di Cassazione ravvisa che la Corte territoriale aveva ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione del sollecito – o avviso di pagamento - che aveva seguito l’emissione delle cartelle esattoriali sulla scorta di un assunto tautologico.

In base alla formulazione di quest’ultimo, infatti, rilevano gli Ermellini, l’opposizione deve essere rivolta unicamente contro il ruolo e la cartella esattoriale, costituendo quest’ultima l’atto impositivo attraverso il quale il contribuente riceve ufficialmente notizia dell’iscrizione a ruolo. L’assunto non si presenta solo come tautologico, ma anche in contrasto con il principio più volte affermato dalla Giurisprudenza di legittimità per il quale vanno qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché non si concluda con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a versare quanto dovuto.

Da qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello territoriale in diversa composizione, anche per le spese.