Maurimarg
13-05-2008, 17:14
Mi sono iscritto da qualche ora, pertanto mi presento salutando tutti/e. Maurizio, ho 43 anni e sono di Milano.
Ho già un ricorso in corso (perdonate il bisticcio di parole) fatto in completa autonomia, la cui udienza è prevista per i l6 Giugno p.v.. Vi terrò informati sull'esito.
Una seconda multa, invece, mi è stata recapitata il 15 Febbraio 2008, ma c'è parecchio da dire in merito. Cominciamo:
La multa è relativa ad una infrazione commessa il 13 Giugno 2007, all'art. 146 del C.d.S. Passaggio con il semaforo rosso. Io ho cambiato residenza a Luglio 2006, (cioè quasi un anno prima della data della commesa infrazione) e gli aggiornamenti sui documenti di guida e sulla carta di circolazione sono regolarmente avvenuti qualche mese dopo, con lettera della Motorizzazione e tanto di adesivi da incollare sia sulla patente sia sulla Carta di circolazione, ma - a quanto pare - l'aggiornamento degli archivi del P.R.A. non è stato così immediato, pertanto la notifica sembra essere stata inviata al vecchio indirizzo di residenza più di una volta, ed ovviamente altrettante volte rimandata al mittente dal nuovo inquilino.
La notifica arriva "finalmente" al corretto indirizzo il 15 Febbraio 2008.
Ora: L'art. 14 della legge 689/81 del 24 Novembre 1981 (tutt'ora in vigore e mai abrogato e/o sostituito da una nuova disposizione) prescrive che (Estratto testuale): "Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento."
L'art. 201 del Nuovo Codice della Strada recita testualmente: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."
La data dell'accertamento è del 4 Settembre 2007, vale a dire ben 247 giorni dopo il 4 Settembre (rispetto all'art. 14 della 689/81) e di ben 164 giorni dopo rispetto all'art. 201 del C.d.S.
I 60 giorni di tempo per fare ricorso - stando alle date - scadono 60 giorni dopo il 15 Febbraio 2008, vale a dire il 15 Aprile 2008.
Ovviamente è stata inoltrata una rischiesta di annullamento direttamente al Comando di Polizia che ha elevato la contravvenzione, confidando sul fatto che non vi fossero dubbi sull'accoglimento, dato che il numero di giorni trascorsi sia in relazione alla 689/81 sia in relazione allìart. 201 C.d.S. erano stati superati. Non solo. Ma ho pure scritto nella richiesta di annullamento spedita il 28 Febbraio (quindi appena 15 giorni dopo l'avvenuta notifica al sottoscritto) che:
"Tutto quanto premesso, e con i motivi fin qui esposti, il sottoscritto, con la presente, chiede l’annullamento/archiviazione del Verbale di Contestazione in oggetto, con preghiera di comunicazione di annullamento/archiviazione avvenuta o meno allo scrivente entro il termine utile per proporre eventuale ricorso in opposizione. La mancata comunicazione costituirà, per lo scrivente, comprovata accettazione, da parte del Comando in intestazione, della presente richiesta, pertanto verrà ritenuto annullato/archiviato il Verbale di Contestazione in oggetto, sollevando nel contempo il sottoscritto da ogni obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie ed accessorie."
Quindi, passato il 15 Aprile, io ero tranquillo, pensando che la richiesta di annullamento fosse stata accolta, tanto più che lo avevo sottolineato (letteralmente) nella richiesta stessa.
Il 3 Maggio (e cioè ben 18 giorni dopo la scadenza dei termini utili per fare ricorso) ricevo la risposta con questa motivazione:
"In merito alla Sua richiesta di annullamento, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto il verbale summenzoinato è stato notificato una prima volta entro i termini stabiliti dall'art. 201 del C.d.S. alla residenza del proprietario del veicolo registrata presso la banca dati del P.R.A.
La data del 15 Febbraio 208 è pertanto riferita ad una rinotifica, con il conseguente invalidamento dei termini stabiliti dal summenzionato articolo."
1° Domanda: Quindi, se è vero che i termini di notifica vengono invalidati a fronte di un mancato aggoirnamento dei dati alla banca dati del P.R.A (aggoirnamento che invece sui miei documenti è regolarmente avvenuto addirittura un anno prima!) è lecito pensare che anche i termini per fare ricorso vengono invalidati, e ripartono quindi dalla data di ricezione della risposta negativa.
2°: Nella richiesta di annullamento avevo scritto ed evidenziato che la risposta sarebbe dovuta arrivare entro i termini utili per permettermi di poter fare ricorso, contrariamente avrei considerato la richiesta di annullamento accolta. Ciò non è avvenuto, visto che mi è stato risposto 18 giorni dopo la scadenza dei termini per poter proporre ricorso. Da comunicazione telefonica effettuata, nella quale chiedo un appuntamento con il Comandante della stazione di Polizia Locale, (appuntamento rifiutato ocn la motivazione che IL COMANDANTE NON RICVE (?) ) apprendo anche che i termini per poyter proporre ricorso non sono invalidati, pertanto io sarei già fuori tempo. Mi son ripromesso però, che tutto ciò lo vedremo. Ho intenzione di proporre ricorso al Giudice di Pace.
Arrivo alla domanda culminante:
SECONDO VOI, CHI HA RAGIONE???
3° Domanda: Nonostante sia previsto dal Codice della Strada, non condivido che venga sanzoinato IL PROPRIETARIO del veicolo anzichè il VERO TRASGRESSORE, per almeon due motivi ben precisi:
a) Nessun ordinamento giuridico accetterebbe come prova inconfutabile ed inappellabile una foto nella quale non è possibile individuare il conducente. Alla guida del veicolo può benissimo esserci chiunque, potenzialmente anche all'insaputa del proprietario. Ma non solo. Sanzionare chiunque senza un riscontro oggettivo e basato su una fotografia, vuol dire agevolare altre infrazioni ben più gravi - ad esempio la guida senza patente, tanto per dirne una di mille -. Nessun documentatore fotografico è in grado di stabilire, persino con foto nella quale è visibile il conducente, se quest'ultimo ha facoltà e permessi di legge (leggesi documenti di circolazione relativi al veicolo e patente di guida, ma anche le condizioni di salute, ad esempio, e tanto altro!) per poter mettersi alla guida di un veicolo.
Quale tribunale accetterebbe come prova inconfutabile una foto di un veicolo nella quale si vede un braccio armato che spara commettendo un omicidio e in base a questa condannerebbe IL PROPRIETARIO del veicolo??? Sarebbe ridicolo oltre che illegittimo. E allora perchè non può essere illegittima una sanzione che è "provata" da una foto dove NON SI VEDE il conducente?
Inoltre assume carattere ricattatorio le frasi che usano nei verbali e che recitano "Qualora Lei non fosse stato alla guida del veicolo in oggetto, La invitiamo a fornirci entro 60 giorni i dati personali e dei documenti della patente dell'effettivo conducente [...] pena l'emissione di un ulteriore verbale raddoppiato ... " ecc. ecc.
1: La persona materialmente alla guida che commette quell'infrazione, potrebbe benissimo essere irreperibile, o in viaggio per lavoro/vacanza, o comunque non permettermi di ottemperare volontariamente a quanto richiestomi entro il termine stabilito.
2: Anche fornendo quanto richiestomi, non potrei mai e poi mai essere assolutamente certo della veridicità dei dati forniti, perchè non sono giuridicamente in possesso dei requisiti per accertarmi di ciò. Anzi. Sono proprio loro che sono in possesso dei requisiti giuridici in quanto Agenti "accertatori" (ironia della sorte!) che DEVONO ACCERTARSI in modo inconfutabile ed inappellabile delle generalità del trasgressore!!!
Su queste e molte altre motivazioni (ad esempio in pochi sanno che l'art. 4 comma 2 del D.L. 20 Giugno 2002 nr° 121, dispone che "il Prefetto individua le strade o singoli tratti di esse dove è possibile installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati [...]" - costantemente disatteso e poco pubblicizzato. Già da solo questo articolo di Decreto, considerando l'ubicazione dei sistemi fotografici spesso ubicati in zone pianeggianti, liberi, spaziosi dove è assolutamente possibile il fermo di un veicolo, considerando anche che NON DEVE ESSERE POSSIBILE IL FERMO DI UN VEICOLO SENZA CAUSARE PREGIUDIZIO ALLA CIRCOLAZIONE ... e tanto altro ancora avrei da aggiungere) ho costruito il mio precedente ricorso (la cui udienza è stata fissata per il 6 Giugno p.v. e della quale vi terrò informati) ed ho intenzione di fare altrettanto (ma anche con altre motivazioni, ad esempio il tanto agognato Modello VI, sempre visto scritto nei decreti legge e articoli di codici vari, ma mai visto in realtà, dato che la contravvenzione che mi è stata recapitata con quasi 250 giorni di ritardo è stata redatta su un foglio formato A4 perchè la gestione è stata appaltata ad altra azienda di Bologna ... ) con il prossimo ricorso.
Sono graditissimi i Vostri punti di vista, commenti e critiche.
Maurizio.
Ho già un ricorso in corso (perdonate il bisticcio di parole) fatto in completa autonomia, la cui udienza è prevista per i l6 Giugno p.v.. Vi terrò informati sull'esito.
Una seconda multa, invece, mi è stata recapitata il 15 Febbraio 2008, ma c'è parecchio da dire in merito. Cominciamo:
La multa è relativa ad una infrazione commessa il 13 Giugno 2007, all'art. 146 del C.d.S. Passaggio con il semaforo rosso. Io ho cambiato residenza a Luglio 2006, (cioè quasi un anno prima della data della commesa infrazione) e gli aggiornamenti sui documenti di guida e sulla carta di circolazione sono regolarmente avvenuti qualche mese dopo, con lettera della Motorizzazione e tanto di adesivi da incollare sia sulla patente sia sulla Carta di circolazione, ma - a quanto pare - l'aggiornamento degli archivi del P.R.A. non è stato così immediato, pertanto la notifica sembra essere stata inviata al vecchio indirizzo di residenza più di una volta, ed ovviamente altrettante volte rimandata al mittente dal nuovo inquilino.
La notifica arriva "finalmente" al corretto indirizzo il 15 Febbraio 2008.
Ora: L'art. 14 della legge 689/81 del 24 Novembre 1981 (tutt'ora in vigore e mai abrogato e/o sostituito da una nuova disposizione) prescrive che (Estratto testuale): "Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento."
L'art. 201 del Nuovo Codice della Strada recita testualmente: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."
La data dell'accertamento è del 4 Settembre 2007, vale a dire ben 247 giorni dopo il 4 Settembre (rispetto all'art. 14 della 689/81) e di ben 164 giorni dopo rispetto all'art. 201 del C.d.S.
I 60 giorni di tempo per fare ricorso - stando alle date - scadono 60 giorni dopo il 15 Febbraio 2008, vale a dire il 15 Aprile 2008.
Ovviamente è stata inoltrata una rischiesta di annullamento direttamente al Comando di Polizia che ha elevato la contravvenzione, confidando sul fatto che non vi fossero dubbi sull'accoglimento, dato che il numero di giorni trascorsi sia in relazione alla 689/81 sia in relazione allìart. 201 C.d.S. erano stati superati. Non solo. Ma ho pure scritto nella richiesta di annullamento spedita il 28 Febbraio (quindi appena 15 giorni dopo l'avvenuta notifica al sottoscritto) che:
"Tutto quanto premesso, e con i motivi fin qui esposti, il sottoscritto, con la presente, chiede l’annullamento/archiviazione del Verbale di Contestazione in oggetto, con preghiera di comunicazione di annullamento/archiviazione avvenuta o meno allo scrivente entro il termine utile per proporre eventuale ricorso in opposizione. La mancata comunicazione costituirà, per lo scrivente, comprovata accettazione, da parte del Comando in intestazione, della presente richiesta, pertanto verrà ritenuto annullato/archiviato il Verbale di Contestazione in oggetto, sollevando nel contempo il sottoscritto da ogni obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie ed accessorie."
Quindi, passato il 15 Aprile, io ero tranquillo, pensando che la richiesta di annullamento fosse stata accolta, tanto più che lo avevo sottolineato (letteralmente) nella richiesta stessa.
Il 3 Maggio (e cioè ben 18 giorni dopo la scadenza dei termini utili per fare ricorso) ricevo la risposta con questa motivazione:
"In merito alla Sua richiesta di annullamento, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto il verbale summenzoinato è stato notificato una prima volta entro i termini stabiliti dall'art. 201 del C.d.S. alla residenza del proprietario del veicolo registrata presso la banca dati del P.R.A.
La data del 15 Febbraio 208 è pertanto riferita ad una rinotifica, con il conseguente invalidamento dei termini stabiliti dal summenzionato articolo."
1° Domanda: Quindi, se è vero che i termini di notifica vengono invalidati a fronte di un mancato aggoirnamento dei dati alla banca dati del P.R.A (aggoirnamento che invece sui miei documenti è regolarmente avvenuto addirittura un anno prima!) è lecito pensare che anche i termini per fare ricorso vengono invalidati, e ripartono quindi dalla data di ricezione della risposta negativa.
2°: Nella richiesta di annullamento avevo scritto ed evidenziato che la risposta sarebbe dovuta arrivare entro i termini utili per permettermi di poter fare ricorso, contrariamente avrei considerato la richiesta di annullamento accolta. Ciò non è avvenuto, visto che mi è stato risposto 18 giorni dopo la scadenza dei termini per poter proporre ricorso. Da comunicazione telefonica effettuata, nella quale chiedo un appuntamento con il Comandante della stazione di Polizia Locale, (appuntamento rifiutato ocn la motivazione che IL COMANDANTE NON RICVE (?) ) apprendo anche che i termini per poyter proporre ricorso non sono invalidati, pertanto io sarei già fuori tempo. Mi son ripromesso però, che tutto ciò lo vedremo. Ho intenzione di proporre ricorso al Giudice di Pace.
Arrivo alla domanda culminante:
SECONDO VOI, CHI HA RAGIONE???
3° Domanda: Nonostante sia previsto dal Codice della Strada, non condivido che venga sanzoinato IL PROPRIETARIO del veicolo anzichè il VERO TRASGRESSORE, per almeon due motivi ben precisi:
a) Nessun ordinamento giuridico accetterebbe come prova inconfutabile ed inappellabile una foto nella quale non è possibile individuare il conducente. Alla guida del veicolo può benissimo esserci chiunque, potenzialmente anche all'insaputa del proprietario. Ma non solo. Sanzionare chiunque senza un riscontro oggettivo e basato su una fotografia, vuol dire agevolare altre infrazioni ben più gravi - ad esempio la guida senza patente, tanto per dirne una di mille -. Nessun documentatore fotografico è in grado di stabilire, persino con foto nella quale è visibile il conducente, se quest'ultimo ha facoltà e permessi di legge (leggesi documenti di circolazione relativi al veicolo e patente di guida, ma anche le condizioni di salute, ad esempio, e tanto altro!) per poter mettersi alla guida di un veicolo.
Quale tribunale accetterebbe come prova inconfutabile una foto di un veicolo nella quale si vede un braccio armato che spara commettendo un omicidio e in base a questa condannerebbe IL PROPRIETARIO del veicolo??? Sarebbe ridicolo oltre che illegittimo. E allora perchè non può essere illegittima una sanzione che è "provata" da una foto dove NON SI VEDE il conducente?
Inoltre assume carattere ricattatorio le frasi che usano nei verbali e che recitano "Qualora Lei non fosse stato alla guida del veicolo in oggetto, La invitiamo a fornirci entro 60 giorni i dati personali e dei documenti della patente dell'effettivo conducente [...] pena l'emissione di un ulteriore verbale raddoppiato ... " ecc. ecc.
1: La persona materialmente alla guida che commette quell'infrazione, potrebbe benissimo essere irreperibile, o in viaggio per lavoro/vacanza, o comunque non permettermi di ottemperare volontariamente a quanto richiestomi entro il termine stabilito.
2: Anche fornendo quanto richiestomi, non potrei mai e poi mai essere assolutamente certo della veridicità dei dati forniti, perchè non sono giuridicamente in possesso dei requisiti per accertarmi di ciò. Anzi. Sono proprio loro che sono in possesso dei requisiti giuridici in quanto Agenti "accertatori" (ironia della sorte!) che DEVONO ACCERTARSI in modo inconfutabile ed inappellabile delle generalità del trasgressore!!!
Su queste e molte altre motivazioni (ad esempio in pochi sanno che l'art. 4 comma 2 del D.L. 20 Giugno 2002 nr° 121, dispone che "il Prefetto individua le strade o singoli tratti di esse dove è possibile installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati [...]" - costantemente disatteso e poco pubblicizzato. Già da solo questo articolo di Decreto, considerando l'ubicazione dei sistemi fotografici spesso ubicati in zone pianeggianti, liberi, spaziosi dove è assolutamente possibile il fermo di un veicolo, considerando anche che NON DEVE ESSERE POSSIBILE IL FERMO DI UN VEICOLO SENZA CAUSARE PREGIUDIZIO ALLA CIRCOLAZIONE ... e tanto altro ancora avrei da aggiungere) ho costruito il mio precedente ricorso (la cui udienza è stata fissata per il 6 Giugno p.v. e della quale vi terrò informati) ed ho intenzione di fare altrettanto (ma anche con altre motivazioni, ad esempio il tanto agognato Modello VI, sempre visto scritto nei decreti legge e articoli di codici vari, ma mai visto in realtà, dato che la contravvenzione che mi è stata recapitata con quasi 250 giorni di ritardo è stata redatta su un foglio formato A4 perchè la gestione è stata appaltata ad altra azienda di Bologna ... ) con il prossimo ricorso.
Sono graditissimi i Vostri punti di vista, commenti e critiche.
Maurizio.