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Maurimarg
13-05-2008, 17:14
Mi sono iscritto da qualche ora, pertanto mi presento salutando tutti/e. Maurizio, ho 43 anni e sono di Milano.

Ho già un ricorso in corso (perdonate il bisticcio di parole) fatto in completa autonomia, la cui udienza è prevista per i l6 Giugno p.v.. Vi terrò informati sull'esito.

Una seconda multa, invece, mi è stata recapitata il 15 Febbraio 2008, ma c'è parecchio da dire in merito. Cominciamo:

La multa è relativa ad una infrazione commessa il 13 Giugno 2007, all'art. 146 del C.d.S. Passaggio con il semaforo rosso. Io ho cambiato residenza a Luglio 2006, (cioè quasi un anno prima della data della commesa infrazione) e gli aggiornamenti sui documenti di guida e sulla carta di circolazione sono regolarmente avvenuti qualche mese dopo, con lettera della Motorizzazione e tanto di adesivi da incollare sia sulla patente sia sulla Carta di circolazione, ma - a quanto pare - l'aggiornamento degli archivi del P.R.A. non è stato così immediato, pertanto la notifica sembra essere stata inviata al vecchio indirizzo di residenza più di una volta, ed ovviamente altrettante volte rimandata al mittente dal nuovo inquilino.

La notifica arriva "finalmente" al corretto indirizzo il 15 Febbraio 2008.

Ora: L'art. 14 della legge 689/81 del 24 Novembre 1981 (tutt'ora in vigore e mai abrogato e/o sostituito da una nuova disposizione) prescrive che (Estratto testuale): "Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento."

L'art. 201 del Nuovo Codice della Strada recita testualmente: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."

La data dell'accertamento è del 4 Settembre 2007, vale a dire ben 247 giorni dopo il 4 Settembre (rispetto all'art. 14 della 689/81) e di ben 164 giorni dopo rispetto all'art. 201 del C.d.S.

I 60 giorni di tempo per fare ricorso - stando alle date - scadono 60 giorni dopo il 15 Febbraio 2008, vale a dire il 15 Aprile 2008.

Ovviamente è stata inoltrata una rischiesta di annullamento direttamente al Comando di Polizia che ha elevato la contravvenzione, confidando sul fatto che non vi fossero dubbi sull'accoglimento, dato che il numero di giorni trascorsi sia in relazione alla 689/81 sia in relazione allìart. 201 C.d.S. erano stati superati. Non solo. Ma ho pure scritto nella richiesta di annullamento spedita il 28 Febbraio (quindi appena 15 giorni dopo l'avvenuta notifica al sottoscritto) che:

"Tutto quanto premesso, e con i motivi fin qui esposti, il sottoscritto, con la presente, chiede l’annullamento/archiviazione del Verbale di Contestazione in oggetto, con preghiera di comunicazione di annullamento/archiviazione avvenuta o meno allo scrivente entro il termine utile per proporre eventuale ricorso in opposizione. La mancata comunicazione costituirà, per lo scrivente, comprovata accettazione, da parte del Comando in intestazione, della presente richiesta, pertanto verrà ritenuto annullato/archiviato il Verbale di Contestazione in oggetto, sollevando nel contempo il sottoscritto da ogni obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie ed accessorie."

Quindi, passato il 15 Aprile, io ero tranquillo, pensando che la richiesta di annullamento fosse stata accolta, tanto più che lo avevo sottolineato (letteralmente) nella richiesta stessa.

Il 3 Maggio (e cioè ben 18 giorni dopo la scadenza dei termini utili per fare ricorso) ricevo la risposta con questa motivazione:

"In merito alla Sua richiesta di annullamento, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto il verbale summenzoinato è stato notificato una prima volta entro i termini stabiliti dall'art. 201 del C.d.S. alla residenza del proprietario del veicolo registrata presso la banca dati del P.R.A.

La data del 15 Febbraio 208 è pertanto riferita ad una rinotifica, con il conseguente invalidamento dei termini stabiliti dal summenzionato articolo."

1° Domanda: Quindi, se è vero che i termini di notifica vengono invalidati a fronte di un mancato aggoirnamento dei dati alla banca dati del P.R.A (aggoirnamento che invece sui miei documenti è regolarmente avvenuto addirittura un anno prima!) è lecito pensare che anche i termini per fare ricorso vengono invalidati, e ripartono quindi dalla data di ricezione della risposta negativa.

2°: Nella richiesta di annullamento avevo scritto ed evidenziato che la risposta sarebbe dovuta arrivare entro i termini utili per permettermi di poter fare ricorso, contrariamente avrei considerato la richiesta di annullamento accolta. Ciò non è avvenuto, visto che mi è stato risposto 18 giorni dopo la scadenza dei termini per poter proporre ricorso. Da comunicazione telefonica effettuata, nella quale chiedo un appuntamento con il Comandante della stazione di Polizia Locale, (appuntamento rifiutato ocn la motivazione che IL COMANDANTE NON RICVE (?) ) apprendo anche che i termini per poyter proporre ricorso non sono invalidati, pertanto io sarei già fuori tempo. Mi son ripromesso però, che tutto ciò lo vedremo. Ho intenzione di proporre ricorso al Giudice di Pace.

Arrivo alla domanda culminante:

SECONDO VOI, CHI HA RAGIONE???

3° Domanda: Nonostante sia previsto dal Codice della Strada, non condivido che venga sanzoinato IL PROPRIETARIO del veicolo anzichè il VERO TRASGRESSORE, per almeon due motivi ben precisi:

a) Nessun ordinamento giuridico accetterebbe come prova inconfutabile ed inappellabile una foto nella quale non è possibile individuare il conducente. Alla guida del veicolo può benissimo esserci chiunque, potenzialmente anche all'insaputa del proprietario. Ma non solo. Sanzionare chiunque senza un riscontro oggettivo e basato su una fotografia, vuol dire agevolare altre infrazioni ben più gravi - ad esempio la guida senza patente, tanto per dirne una di mille -. Nessun documentatore fotografico è in grado di stabilire, persino con foto nella quale è visibile il conducente, se quest'ultimo ha facoltà e permessi di legge (leggesi documenti di circolazione relativi al veicolo e patente di guida, ma anche le condizioni di salute, ad esempio, e tanto altro!) per poter mettersi alla guida di un veicolo.

Quale tribunale accetterebbe come prova inconfutabile una foto di un veicolo nella quale si vede un braccio armato che spara commettendo un omicidio e in base a questa condannerebbe IL PROPRIETARIO del veicolo??? Sarebbe ridicolo oltre che illegittimo. E allora perchè non può essere illegittima una sanzione che è "provata" da una foto dove NON SI VEDE il conducente?

Inoltre assume carattere ricattatorio le frasi che usano nei verbali e che recitano "Qualora Lei non fosse stato alla guida del veicolo in oggetto, La invitiamo a fornirci entro 60 giorni i dati personali e dei documenti della patente dell'effettivo conducente [...] pena l'emissione di un ulteriore verbale raddoppiato ... " ecc. ecc.

1: La persona materialmente alla guida che commette quell'infrazione, potrebbe benissimo essere irreperibile, o in viaggio per lavoro/vacanza, o comunque non permettermi di ottemperare volontariamente a quanto richiestomi entro il termine stabilito.

2: Anche fornendo quanto richiestomi, non potrei mai e poi mai essere assolutamente certo della veridicità dei dati forniti, perchè non sono giuridicamente in possesso dei requisiti per accertarmi di ciò. Anzi. Sono proprio loro che sono in possesso dei requisiti giuridici in quanto Agenti "accertatori" (ironia della sorte!) che DEVONO ACCERTARSI in modo inconfutabile ed inappellabile delle generalità del trasgressore!!!

Su queste e molte altre motivazioni (ad esempio in pochi sanno che l'art. 4 comma 2 del D.L. 20 Giugno 2002 nr° 121, dispone che "il Prefetto individua le strade o singoli tratti di esse dove è possibile installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati [...]" - costantemente disatteso e poco pubblicizzato. Già da solo questo articolo di Decreto, considerando l'ubicazione dei sistemi fotografici spesso ubicati in zone pianeggianti, liberi, spaziosi dove è assolutamente possibile il fermo di un veicolo, considerando anche che NON DEVE ESSERE POSSIBILE IL FERMO DI UN VEICOLO SENZA CAUSARE PREGIUDIZIO ALLA CIRCOLAZIONE ... e tanto altro ancora avrei da aggiungere) ho costruito il mio precedente ricorso (la cui udienza è stata fissata per il 6 Giugno p.v. e della quale vi terrò informati) ed ho intenzione di fare altrettanto (ma anche con altre motivazioni, ad esempio il tanto agognato Modello VI, sempre visto scritto nei decreti legge e articoli di codici vari, ma mai visto in realtà, dato che la contravvenzione che mi è stata recapitata con quasi 250 giorni di ritardo è stata redatta su un foglio formato A4 perchè la gestione è stata appaltata ad altra azienda di Bologna ... ) con il prossimo ricorso.

Sono graditissimi i Vostri punti di vista, commenti e critiche.

Maurizio.

Avv. Ribbeni
31-07-2008, 12:02
Salve. Ma la mancata tempestiva comunicazione del cambio di residenza è a Lei imputabile? La possibilità di impugnare un provvedimento decorre dal momento in cui Le viene notificato regolarmente, non da quando Lei ne ha notizia (se ad esempio Le arriva il cedolino postale ma si reca alla posta trascorsi 20 gg) nè da quando semplicemente parte la notifica. In quanto alla tardiva risposta, Lei non può stabilire termini perentori, avrebbe piuttosto potuto avanzare,tramite apposita istanza,una richiesta con la specificazione che in caso di mancata risposta entro 10 gg avrebbe adito le vie legali per la tutela dei Suoi interessi. Il proprietario non viene sanzionato al posto del trasgressore bensì in solido e nel caso in cui si tratti di sanzioni pecunarie. Per tale motivo vi sono delle sentenze della S.C. che dichiarano incostituzionali sanzioni accessorie quali la decurtazione dei punti. E inoltre in molti casi è d'obbligo se non l'immediata contestazione, la identificazione. Nel caso degli autovelox ad esempio viene invitato il contravventore a fornire i dati del conducente e ciò comporterebbe in caso di mancata osservazione una ulteriore sanzione pecuniaria oltre la decurtazione.
Tale disposizine è stata più volte considerata probatio diabolica da una parte e dall'altra violazione del principio del nemo tenetur se detegere...nessuno è tenuto ad accusare se stesso.
In bocca al lupo per il Suo ricorso!

Maurimarg
31-07-2008, 13:14
Salve a Lei D.ssa e grazie per la Sua cortese risposta.

La comunicazione del cambio di residenza non è stata nè "mancata" nè intempestiva. Tutti gli archivi (P.R.A., Motorizzazione civile, Dipartimenti terrestri vari, ecc. ecc.) nei quali risulta in elenco il numero di targa della mia auto hanno dati correttamente aggoirnati. E di questo ne ho prova inconfutabile dato che il Ministero mi ha informato a mezzo lettera nella quale erano anche contenuti gli adesivi da apporre sui documenti di guida. E tutto ciò è avvenuto in Ottobre del 2006, in occasione appunto, del cambio di residenza.

Non sono del tutto d'accordo con Lei, invece, quando dice che "La possibilità di impugnare un provvedimento decorre dal momento in cui Le viene notificato regolarmente [...] " dal momento che proprio l'articolo 201 del C.d.S., prescrive che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore [ ...]".

L'accertamento della violazione è avvenuto il 4 Settembre 2007, e la notifica il 15 Febbraio 2008, vale a dire 164 giorni dopo l'accertamento.

In merito all'imposizione dei termini perentori, posso comunque imporli non certo per mio capriccio personale, quanto per il fatto che, se scaduti, sono io che ne pago le conseguenze e non per mio volere o negligenza.

Saluti.

Maurizio

Avv. Ribbeni
31-07-2008, 20:56
Forse mi sono spiegata male. Con l'affermazione "la possibilità di impugnare un provvedimento decorre dal momento in cui Le viene notificato regolarmente" alludevo proprio al fatto che se Lei ha dato tempestiva comunicazione del cambio di residenza, proprio perchè la violazione non è stata immediatamente contestata, e fermo restando che entro 150 giorni avrebbe dovuto esserLe notificato il verbale, dal momento della notifica Lei ha 60 giorni per impugnarlo. Se sono trascorsi i 150 giorni....il verbale è nullo. La risposta che Le è stata data parte da un presupposto: la rinotifica.
Per residenza del proprietario del veicolo registrata presso la banca dati del P.R.A. ritengo loro intendessero la precedente Sua residenza e se così fosse i 150 giorni non decorrono dal momento della violazione. Conseguenza di ciò: la data del 15 Febbraio 208 è una rinotifica, con il conseguente invalidamento dei termini ex art. 201 C.d.S.. La domanda fondamentale è...perchè è partita un'altra notifica? La Sua residenza registrata presso la banca dati del P.R.A. era quella corretta?In questo caso la mancata notifica non è imputabile a Lei.

Maurimarg
18-08-2008, 09:46
Gentilissima D.ssa. Intanto La ringrazio vivamente per l'interesse mostrato con le Sue risposte.

La mancata tempestiva comunicazione del cambio di residenza NON E' a me imputabile, in quanto è stata effettuata il 18 Luglio 2006, cioè ben 20 mesi prima della data di ricezione della notifica. Inoltre, posso affermare (documenti alla mano) che l'effettiva trascrizione del cambio di residenza presso gli archivi del P.R.A. e del D.T.T. è avvenuta il 26 Ottobre 2006, cioè appena 3 mesi dopo la richiesta. L'infrazione sarebbe stata commessa il 13 Giugno 2007, vale a dire 8 mesi dopo l'avvenuta trascrizione del cambio di residenza, e "accertata" il 4 Settembre 2007.

La Sua domanda fondamentale del perchè è partita un'altra notifica ... non trova risposta presso il sottoscritto, ma solo supposizioni. Probabilmente non hanno ben controllato negli archivi, annotando IL VECCHIO indirizzo in luogo del NUOVO.

La ringrazio per il Suo interesse.

Maurizio.

Avv. Ribbeni
22-08-2008, 10:03
Di nulla. Accertato che la comunicazione del cambio di residenza da parte Sua è stata tempestiva, concordo naturalmente con Lei, seppur prima di farlo avevo bisogno di chiarire tale circostanza. Il fatto che sia partita una successiva notifica non è dipeso da Lei nè da Sue mancanze ed era questo che mi premeva comprendere.

Maurimarg
22-08-2008, 13:13
Buongiorno D.ssa.

Come promesso nel primo post, Vi aggiorno sull'esito del primo ricorso (da non confondersi con quello descritto in questo post, la cui data di udienza è stata fissata al 1 Dicembre 2008, salvo rinvii), la cui udienza era prevista (e già celebrata) il 6 Giugno 2008 scorso. Ebbene, il Giudice di Pace ha accolto il mio ricorso, annullando di fatto il Provvedimento Amministrativo, con la seguente motivazione: "La Notifica è stata inviata ad un indirizzo DIVERSO da quello di effettiva residenza del ricorrente.".

E una causa l'ho vinta. Adesso andiamo avanti con la seconda (cioè quella qui descritta) e prepariamone una terza, questa volta contro la società fornitrice del Gas per una fattura di 546,46 € assolutamente "fuori da ogni logica" (con prove documentate), seppur il gruppo di misura sembra dar ragione alla Società fornitrice. Ma tutte a me capitano? Non posso mica dar del "TU" ad un Giudice di Pace! Ma tra poco, se le cose continueranno in questo modo, sarà inevitabile! :)

Maurizio.

Avv. Ribbeni
24-08-2008, 20:21
Bene! Tale sentenza potra' essere da Lei allegata a ricorsi avverso eventuali, ulteriori, analoghe contestazioni...ne conservi una copia! E per quanto concerne le altre cause..in bocca al lupo!

Maurimarg
25-08-2008, 09:02
Già. Ho già ritirato una copia presso la cancelleria del Giudice e ce l'ho a casa. Purtroppo però, la contestazione descritta in questo post, fa leva su una motivazione diversa rispetto alla prima. La principale motivazione della prima (oltre ad altre che però non sono state prese in considerazione, per un principio il cui nome latino non lo ricordo, ma che si può tradurre in "se il ricorso è accolto per una sola delle motivazioni contestate, tutte le altre non vengono considerate ai fini dell'accoglimento") era l'effettivo indirizzo a cui era stata spedita la notifica. Quella descritta in questo post, invece, è stata spedita all'indirizzo corretto, ma oltre il termine di 90/150 giorni (e sui termini di 90 giorni - art. 14 della legge nr° 689 del 24 Novembre 1981 - insisto, dato che quell'articolo non è mai stato abrogato nè sostituito ed il principio di specialità di cui all'art. 9 stessa legge si applica “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.” I fatti concernenti questo tipo di cause civili non prevedono disposizioni PENALI (e ci mancherebbe altro! :-) ed in più sembra trattarsi di una ri-notifica, mentre io posso documentare (con le lettere del Ministero dei Trasporti)che alla data della presunta infrazione (ivi anche quella dell'accertamento) i dati presso gli archivi automobilistici erano correttamente aggiornati. Speriaom in bene anche in questa. Nel frattempo prepariaom la terza causa. Nella prossima vita, semmai ci sarà, farò l'avvocato! :-)

Maurimarg
25-08-2008, 09:05
Dimenticavo! Grazie per l'augurio "In bocca al lupo"! Crepi! (Il lupo, ovviamente! E solo in senso metaforico!) :-)

Maurizio

Avv. Ribbeni
26-08-2008, 02:56
Di nulla....e ci faccia sapere l'esito dell'altro ricorso!

Maurimarg
01-12-2008, 17:20
Buongiorno D.ssa, buongiorno a tutte/i.

Come promesso nel primo post, Vi aggiorno sull'esito del SECONDO ricorso, la cui udienza si è svolta oggi, 1° Dicembre 2008. Ebbene, il Giudice di Pace ha accolto anche questo mio secondo ricorso, annullando di fatto il Provvedimento Amministrativo, con la seguente motivazione: "Il cittadino non può essere ritenuto responsabile dei ritardi di trascrizione presso le relative banche dati automobilistici e non, che lo riguardano ".

Ed anche questa causa è stata vinta, nonostante le opposizioni del Comune chiamato in causa. Adesso andiamo avanti con la terza, questa volta contro la società fornitrice del Gas per una fattura di 546,46 € assolutamente "fuori da ogni logica" (con prove documentate), seppur il gruppo di misura sembra dar ragione alla Società fornitrice. Sono state effettuate le verifiche metriche presso un Laboratorio Metrologico Certificato, e le misure sono risultate errate. Ma la società del Gas insiste. Vorrà dire che ha voglia di spendere altri soldi e vederci in tribunale??? Mah ... che strana società! :-))) E pensare che è previsto dal contratto (ma non solo! E' imposto anche dalla Autorità per l'Energia Eletrica ed il Gas, ma anche dalle leggi vigenti) che, in questi casi, la Società è tenuta a ricostruire i consumi sulla base del consumo medio giornaliero dello storico! E non lo fa!!! Pazzesco!
Vorrà dire che chiederò anche i danni ... :-)))

Maurizio.

Avv. Ribbeni
02-12-2008, 23:33
....risarcimento per danni patrimoniali e non!!....complimenti..

Maurimarg
03-12-2008, 10:17
Grazie dei complimenti e della Sua sempre gradita disponibilità.

Maurizio

Avv. Ribbeni
04-12-2008, 09:30
Di nulla!