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Visualizza Versione Completa : Cartella esattoriale dopo sentenza del Giudice di Pace



peppev10
06-12-2012, 20:27
Desideravo avere un vostro parere in merito a quanto mi è recentemente accaduto.

Faccio un breve riassunto della vicenda.

A settembre 2007 mi viene elevato un verbale per eccesso di velocità.
Pago il verbale ed invio la documentazione necessaria per la decurtazione dei punti con raccomandata.
Nei primi mesi del 2008 mi viene notificato un altro verbale per mancata comunicazione dei dati conducente.
Chiamo l'ufficio dei vigili urbani e mi viene detto che non avevano ricevuto nulla da parte mia e se volevo potevo presentare ricorso.
Tramite il vostro sito faccio richiesta di redazione del ricorso stesso.
Nel ricorso al G.d.P. indicate chiaramente la richiesta che venga sospesa l'esecutività della sanzione e, in caso di rigetto del ricorso, di confermare la sanzione nel suo importo originario senza maggiorazione alcuna.
Nel decreto di fissazione dell'udienza, il G.d.P non si pronuncia in merito alla richiesta di sospensione.
Alla data prevista, si svolge l'udienza, e alla fine il G.d.P. rigetta il ricorso confermando il verbale per la somma indicata nello stesso e spese compensate tra le parti.
A questo punto, pago il verbale entro i termini dei 60 giorni.
Alla fine di quest'anno (dopo 4 anni), mi viene notificata una cartella esattoriale dove mi viene richiesto il pagamento dello stesso importo indicato nel verbale al quale mi ero opposto, con una maggiorazione di circa 200 euro per gli interessi maturati nel corso degli anni.
Ho presentato istanza di sgravio in autotutela entro i termini dei 30 giorni, facendo presente che:
-nulla è dovuto in quanto nel ricorso è stato espressamente richiesta la sospensione dell'ecutività della sanzione;
-la sentenza del giudice costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme, così come espressamente indicato nell'articolo 204-bis ante-modifica DDL 1720-B;
-la multa è stata pagata entro i 60 giorni dalla deposizione in cancelleria della sentenza che rigettava il ricorso.
-in caso di non accettazione dell'istanza di non pagare gli interessi in quanto non ho ricevuto nessun avviso bonario di pagamento.

Lo stesso articolo 204-bis è stato profondamente modificato dal DDL 1720-B (convertito poi in legge N.120/2010), il quale stabilisce chiaramente che il riscorso non sospende i termini di pagamento e stabilisce in 30 giorni il limite massimo per il pagamento della sanzione in caso di rigetto del ricorso.

L' aver presentato il ricorso nel 2008, ha effettivamente bloccato i termini dell'esecutività della sanzione, anche se poi il giudice non si è espresso in merito quando ha fissato l'udienza?

Grazie

Avv. G. Lore
06-12-2012, 20:39
Purtroppo da ciò che dice la cartella è corretta.Se il giudice di pace non ha dichiarato la sospensione e in sentenza non ha declarato il pagamento della sanzione minima, essa è raddoppiata, ergo Le si richiede ora il pagamento del 50% che non ha versato.

L'avviso bonario non lo ha ricevuto perché semplicemente non esiste.

Non confonda il diritto tributario con tale vicenda

peppev10
06-12-2012, 21:02
Grazie Avvocato per la cortese risposta.

Riporto di seguito un estratto di quanto scritto sulla sentenza:

"Col rigetto dell'opposizione, si conferma il verbale opposto.
Vista la peculiarità del caso in esame e l'esito del giudizio, si ritiene ricorrere giusti motivi per dichiarare compensate le spese processuali.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di xxxxx, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta l'opposizione proposta da X. X. e per l'effetto conferma il verbale di accertamento N. RXXX/08 elevato in data XX/XX/2008 da Personale del Comando Polizia Municipale del Comune di XXXX per la somma complessiva di 263 euro.
Spese compensate tra le parti."

Alla luce di quanto ho riportato il giudice, oltre a rigettare il ricorso, ha anche indicato l'importo della sanzione, o no?

Grazie ancora

Avv. G. Lore
06-12-2012, 21:07
Mah, è una dicitura strana, perché non c'è una espressa declaratoria sulla sanzione da versare, richiama solo il valore del verbale.
Però nel dubbio, pro reo, dunque rebus sic stantibus la cartella è da contestare

peppev10
06-12-2012, 21:14
I 263 euro sono relativi all'importo del verbale ed adesso, la cartella che mi è stata notificata, è sempre di 263 più gli interessi che sono maturati in questi anni.

Ecco di seguito l'istanza di sgravio che ho presentato


ISTANZA DI SGRAVIO IN AUTOTUTELA
Al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



Il sottoscritto..... nato a..... il......, residente in ......., Codice Fiscale......

PREMESSO
- che sono state iscritte a ruolo le somme di € 263,33 (codice tributo 5242), € 206,42 (codice tributo 5243) e € 5,88 (diritti di notifica) per un totale di € 487,53
- che in data 06/11/2012 l’esponente ha ricevuto dall’Agente di riscossione la notifica della cartella di pagamento dei suddetti importi;
- che nulla è dovuto dall'esponente in quanto:
• nel ricorso di opposizione depositato presso la cancelleria del Tribunale di xxx Sezione 1 GdP il 30/06/2008, è stata espressamente richiesta la sospensione dell’efficacia del verbale di contestazione N.Rxxx/08 ;
• con sentenza N.1175/2008, depositata presso la cancelleria del Tribunale di xxx Sezione 1 GdP xxx il 03/12/2008, il Giudice di Pace di xxx ha rigettato il ricorso confermando il verbale stesso. Si applica quindi il comma 6 dell’art. 204/bis (Ante modifica DDL 1720-B del 30/07/2010) il quale recita “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace…omissis...”;
• il pagamento di €263,00 disposto dal Giudice di Pace con sentenza N.1175/08, è stato effettuato entro il termine dei 60 giorni, così come si evince il dalla ricevuta di pagamento allegata alla presente istanza.

CONSIDERATO
che l’addebito non è dovuto per i motivi di cui sopra

CHIEDE
Lo sgravio totale della predetta somma di € 487,53.
Nella denegata ipotesti di rigetto dell’istanza di sgravio totale, l’esponente chiede lo sgravio dell’importo di € 206,42 (codice tributo 5243), in quanto nessun avviso bonario di pagamento è stato inviato da codesto Ente Creditore, consentendo così all’esponente il pagamento del solo importo della sanzione.
Si allega:
1. Copia della Cartella di Pagamento
2. Copia dell’opposizione a sanzione amministrativa depositata
3. Copia della sentenza N.1175/08 depositata il 3/12/2008
4. Copia della ricevuta di pagamento
5. Copia documento riconoscimento Patente di guida
6. Copia codice fiscale

Avv. G. Lore
06-12-2012, 21:48
Le ripeto, il giudice di pace non ha dichiarato dovuta la sanzione minima, ha solo confermato il verbale indicandone il valore.
Ciò posto, scritta così la sentenza da adito a diverse interpretazioni, cavalchi quella a Lei più favorevole

peppev10
06-12-2012, 21:55
Molte grazie Avvocato!!!

Il linea teorica, cosa avrebbe dovuto indicare il Giudice?


Ho presentato la richiesta di sgravio ai vigili urbani entro i 30 giorni. In caso posso, è possibile andare a discutere di persona la questione con l'incaricato del procedimento, adducendo la cattiva formulazione della sentenza?


Grazie ancora

Avv. G. Lore
06-12-2012, 22:17
Il giudice avrebbe dovuto dire che rigettava l'opposizione, confermava il verbale e dichiarava dovuta la sanzione di € tot.
Ora, Lei si è avvalso dell'autotutela, Suo diritto, ma ora non ha opposto la cartella, dunque essa è procedibile in via esecutiva.
Scelta poco felice onestamente

peppev10
06-12-2012, 22:24
Sempre grazie Avvocato!!!!

Facendo richiesta di sgravio in autotutela, punto a far si che, riuscendo a dimostrare ai vigili che la loro richiesta non è fondata, facciano essi stessi richiesta all'ente di riscossione di annullare il ruolo. Spero sia corretta come procedura.

Ho trovato questa discussione che ha molte analogie con la mia vicenda.

http://www.ricorsi.net/forum/parla-con-noi/3958-ricorso-perso-quanto-pago.html

-Il Giudice non ha sospeso l'esecutività della sanzione
-Non ha indicato espressamente la sanzione dovuta ed in virtù di ciò io ho pagato la cifra originaria e la pretesa dei vigili non è fondata.

E' corretta la mia interpretazione?

Grazie ancora

Avv. G. Lore
06-12-2012, 22:27
So come funziona l'autotutela, ma sottovaluta una cosa.
L'amministrazione non ha obbligo di riscontro, dunque se non arriva allo sgravio che fa?
Quello è un caso diverso dal Suo.
Lì il giudice ha dichiarato sulla sanzione, cosa che non ha fatto nel Suo caso

peppev10
06-12-2012, 22:38
Mi guardo bene dal dire che lei non conosca le procedure :). Le chiedevo solo conferma se il mio modo di procedere fosse corretto o meno :confused:

Alla luce della sua precedente risposta spero di "convincere" i vigili sul fatto che, visto che il Giudice non si è chiaramente espresso sulla sanzione pecuniaria, la loro pretesa non ha motivo di esistere in quanto

Il giudice avrebbe dovuto dire che rigettava l'opposizione, confermava il verbale e dichiarava dovuta la sanzione di € tot.


Secondo lei ho un minimo di speranza?

Avv. G. Lore
06-12-2012, 22:44
Le ripeto, la sentenza scritta così può essere letta sia contro che a favore, persegua la Sua via.
Purtroppo, però, devo insistere che l'autotutela non La garantisce in toto.

Non ho mai pensato che volesse dire che non conosco le procedure :)

peppev10
06-12-2012, 22:55
http://www.njara.it/images/motocanaglia_positivo.gif

peppev10
07-12-2012, 14:48
Ho chiamato questa mattina il Comando dei vigili ed ho chiesto di parlare col responsabile del procedimento.
Questi mi ha detto che lui non ha nessuna competenza in merito ma è solamente colui il quale istruisce la pratica. A decidere è il suo dirigente :eek:
Mi ha confermato che non hanno ancora ricevuto la raccoamndata (cosa alquanto strana visto che sono trascorsi già 3 giorni) e mi ha detto che in caso di rigetto dell'istanza di sgravio, si riaprono i termini per opporre ricorso alla cartella.

Mi ha detto una castroneria? :confused:

Avv. G. Lore
07-12-2012, 14:58
Lei la chiama castroneria...io la definerei in maniera ben più volgare.......

peppev10
07-12-2012, 15:01
Grazie Avvocato!

Spero che il dirigente abbia una briciolo di competanza altrimenti mi sono andato ad infilare nella tana del lupo....:(

Avv. G. Lore
07-12-2012, 15:03
si potrebbe sempre fare opposizione alla cartella ex art. 615 c.p.c., procedura che non ha termini, ma essendo causa ordinaria deve nominare un legale

peppev10
10-12-2012, 10:07
Questo vuol dire che verrebbe istruita una causa civile?

Avv. G. Lore
10-12-2012, 10:47
Una causa civile la incardina anche se avesse svolto il ricorso entro 30 gg.

peppev10
10-12-2012, 11:51
Alla fine di questa settimana devo chiamare per sapere se le "brillanti menti" accoglieranno o meno la mia richiesta di sgravio, anche se ho la quasi certezza che opteranno per farmi pagare la cartella.
Nel caso in cui decidessi di opporre ricorso secondo l'ex art. 615 c.p.c., viene sospesa l'esecutività della sanzione?
Il tribunale territoriale di competenza sarebbe quello dell'ente che ha emesso il ruolo o quello dell'agenzia di riscossione?

Non vorrei ritrovarmi nella stessa condizione della prima causa, dove ho assistito ai vicendevoli salamelecchi che si facevano il giudice di pace e il comandante dei vigili :mad:

Avv. G. Lore
10-12-2012, 11:56
1. la sospensione va chiesta in atti verrà eventualmente concessa dal Giudicante alla prima udienza di comparizione.
2. la competenza non è del Tribunale ma del Giudice di Pace.
3. Vi sono due orientamenti della Cassazione; uno a favore dell'applicazione dell'art. 27 c.p.c. (Giudice del luogo di residenza del debitore), uno a favore dell'art. 22 Legge 689/81 (Giudice del luogo della commessa violazione)

peppev10
14-12-2012, 15:06
Aggiornamento dell'ultima ora. Ho chiamato l'ufficio e mi ha risposto sempre il "mio amico dalla mente brillante".

Aveva ricevuto la mia richiesta (ma va? l'avevo spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno).

Ha dato un'occhiata veloce alla sentenza e ha notato che la sentenza era stata emessa ad ottobre del 2008 e depositata in cancelleria a dicembre dello stesso anno; mentre il bollettino era stato pagato a gennaio del 2009 (entro i 60gg). A questo punto ha elaborato due ipotesi: "se teniamo conto della data di emissione della sentenza, lei ha pagato fuori dei termini, altrimenti ha pagato entro termini tenendo conto la data della deposizione in cancelleria".

Gli ho fatto presente che, avendo eletto il domicilio in cancelleria, ho avuto visibilità della sentenza dopo che è stata depositata. Prima per me sarebbe stato impossibile.

"Ne parlerò col dirigente perchè lui è avvocato e questa cose le sa"

Spero sia un avvocato competente!

Avv. G. Lore
14-12-2012, 15:14
la deposizione non esiste.
Qui si sta facendo troppa confusione.
Solitamemnte le sentenze hanno due date; una è quella di emissione da parte del Giudice, l'altra è quella del deposito in cancelleria.
Questa seconda data è LA PUBBLICAZIONE

peppev10
14-12-2012, 15:46
Mi sono espresso male io.

La sentenza è stata pronunciata dal G.d.P. ad Ottobre ed successivamente è stata deposita a Dicembre dello stesso anno, quindi fa fede la seconda. Giusto?

Avv. G. Lore
14-12-2012, 15:53
certo.
Tra l'altro non credo che a settembre sia stata pronunciata la sentenza, bensì sarà statao letto in udienza il dispositivo

peppev10
14-12-2012, 23:16
Grazie Avvocato!!

Sempre preciso e puntuale.

Avv. G. Lore
15-12-2012, 11:08
Si fa quel che si può :)

peppev10
19-12-2012, 15:32
Ho appena chiamato il "mio amico dalla mente brillante" :p

Mi ha comunicato verbalmente che hanno accolto la richiesta di sgravio
:D:D:D:D:D:D:D

In questi giorni mi invieranno la comunicazione per posta.

Grazie Avvocato Lore per i suoi suggerimenti!!!

Avv. G. Lore
19-12-2012, 16:02
si figuri