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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 26.09.2012 n° 16370



Avv. G. Lore
06-12-2012, 10:30
“Il vizio della notificazione di un atto tributario, determina solo la preclusione della “efficacia” del provvedimento ma non incide affatto sull’”esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio. Il rinnovo solo della sua notifica, come intuitivo, non importa l’emissione di una “nuova” cartella di pagamento”.

E’ quanto ha affermato la Suprema Corte, con la sentenza 26 settembre 2012, n. 16370 la quale esprime un principio di diritto che in linea con quanto stabilito, secondo consolidato orientamento (Cass., trib., 27 febbraio 2009, n. 4760; Cass., un., 5 ottobre 2004, n. 19854) in tema di rapporto tra notificazione e atto notificando, "la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza” in quanto “gli atti amministrativi d’imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell’atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell’atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia”.

La Cassazione, infatti, ha fornito il criterio con cui in presenza di vizi di notifica, anche riconosciuti come insanabili dalle Commissioni Tributarie, Equitalia può procedere alla rinotifica della cartella esattoriale entro i termini di decadenza.

In particolare, la controversia concerne un contenzioso originato dalla notifica di una cartella da parte di Equitalia. Il contribuente la impugna sollevando, tra l’altro, un vizio di notifica. La Commissione Provinciale adita, sulla base del solo vizio di notifica, annulla la cartella. Equitalia procede alla rinotifica della cartella di pagamento prima che sia trascorso il termine per la proposizione dell’appello (formazione del giudicato), emettendo una nuova cartella di pagamento.

Giova ricordare a tal proposito, che” il giudice tributario ha dichiarato inesistente e/o nulla non già la cartella od il ruolo “individuale” in essa racchiuso ma soltanto la notificazione della stessa, ovverosia non l’atto (cartella di pagamento) in sé ma l’attività di trasmissione di tale atto al destinatario. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario.

Di tali principi giuridici la Suprema Corte nella sentenza in oggetto ha fatto buon governo poiché, nel ribadirli ha ritenuto corretta la duplicazione della cartella esattoriale laddove se un primo tentativo di portare a conoscenza del destinatario l’(unico) atto è andato male, può effettuarsi un secondo tentativo. E ciò anche quando la invalidità della notifica sia stata accertata dal giudice.