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Visualizza Versione Completa : Corte di Cassazione, sez. IV, pen., sentenza 5 luglio 2012, n. 26108



puntidisutura
02-12-2012, 18:30
Per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza sono sempre utilizzabili i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli del pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale.

In tal caso, si tratta di elementi di prova acquisiti mediante attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della (eventuale) mancanza di consenso.
Dunque, è diritto del soggetto opporre rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.


Quindi se il prelievo è utile per le cure del caso non ci sono problemi in caso di mancato permesso.
Ma è consentito il rifiuto se il prelievo è finalizzato al solo accertamento della presenza di alcool nel sangue ????
Quindi nel mio caso potevo dire di no senza incorrere nel comma 7 dell'art 186 ? echecca**o quindi io adesso dovrei avere la mia patente e il mio dp va contro tale sentenza della corte di cassazione , non parliamo di un gdp di provincia. O ma scherziamo o cosa ?

BIRUBIRU
02-12-2012, 19:07
ma e tutto una cosa oscena! che schifo

puntidisutura
02-12-2012, 21:24
Si la questione è che il DP è irrevocabile ... ma mi domando non esiste proprio alcun modo per dimostrare che questa cosa va contro queste parole della cassazione se legge deve essere che lo sia fino in fondo ... anche perchè avevo sentito casi in cui il DP poteva essere ripreso in mano nonostante i 15 giorni.