puntidisutura
23-11-2012, 18:23
Vorrei chiedere cortesemente agli avvocati se possono chiarire un minimo 2 argomenti che sono certo possono interessare molti presenti nel forum ed in particolare in questa sezione.
Una è la data di accertamento del reato . Leggevo in un libro di dottrina giuridica come questo ed altri termini simili non possano essere considerati in base ad eventi la cui data sia impossibile da stabilire con certezza nell'immediato ed in cui l'imputato o il giudicato (chiamatelo come meglio è giusto) non possa essere responsabile per eventuali ritardi della stessa,
ad esempio: in merito appunto all'accertamento del reato non sarebbe possibile stabilire come data di decorrenza quella di emissione del DP in quanto potrebbe avvenire con anni di ritardo e quindi andare contro gli interesse del giudicato senza che lo stesso ne abbia colpa o responsabilità alcuna e sarebbe quindi penalizzato senza motivo.
Il secondo quesito è in merito alla sospensione o revoca della patente.
Tale misura è definita nel caso di art 186 ,
Sanzione amministrativa accessoria all'accertamento di reati.
Differente quindi quando la stessa è definita
Sanzione amministrativa accessoria a illecito amministrativo.
Mi chiedevo quindi ; Se ci fosse un eventuale amnistia (che lo preveda), il reato sarebbe estinto (niente reato niente pena), alla luce di ciò in riferimento a quanto definito dall'art che regola sospensione o revoca, anche le sanzioni accessorie dovrebbero venir meno essendo le stesse sanzioni , appunto esplicitamente definite a seguito di reato penale o accertamento di reato .
Se non vi è più il reato penale non ha ragion d'essere una sanzione amministrativa accessoria a seguito appunto di un reato penale che non c'è più.
Avendo scritto sia io che molti altri utenti , chilometri di parole su questo forum in merito a tali questioni , potreste chiarire discutere una volta per tutte questo argomento ?!
Vi ringrazio per l'attenzione e l'eventuale risposta.
Una è la data di accertamento del reato . Leggevo in un libro di dottrina giuridica come questo ed altri termini simili non possano essere considerati in base ad eventi la cui data sia impossibile da stabilire con certezza nell'immediato ed in cui l'imputato o il giudicato (chiamatelo come meglio è giusto) non possa essere responsabile per eventuali ritardi della stessa,
ad esempio: in merito appunto all'accertamento del reato non sarebbe possibile stabilire come data di decorrenza quella di emissione del DP in quanto potrebbe avvenire con anni di ritardo e quindi andare contro gli interesse del giudicato senza che lo stesso ne abbia colpa o responsabilità alcuna e sarebbe quindi penalizzato senza motivo.
Il secondo quesito è in merito alla sospensione o revoca della patente.
Tale misura è definita nel caso di art 186 ,
Sanzione amministrativa accessoria all'accertamento di reati.
Differente quindi quando la stessa è definita
Sanzione amministrativa accessoria a illecito amministrativo.
Mi chiedevo quindi ; Se ci fosse un eventuale amnistia (che lo preveda), il reato sarebbe estinto (niente reato niente pena), alla luce di ciò in riferimento a quanto definito dall'art che regola sospensione o revoca, anche le sanzioni accessorie dovrebbero venir meno essendo le stesse sanzioni , appunto esplicitamente definite a seguito di reato penale o accertamento di reato .
Se non vi è più il reato penale non ha ragion d'essere una sanzione amministrativa accessoria a seguito appunto di un reato penale che non c'è più.
Avendo scritto sia io che molti altri utenti , chilometri di parole su questo forum in merito a tali questioni , potreste chiarire discutere una volta per tutte questo argomento ?!
Vi ringrazio per l'attenzione e l'eventuale risposta.