Visualizza Versione Completa : Si puo fare ricorso solo come proprietario e non come conducente?
Buongiorno, nel mio caso ho ricevuto 2 verbali rispettivamente un 142 comma 8 e un 142 comma 9,effettuati da due equipaggi diversi della Polizia Municipale di due comuni diversi, la cosa curiosa è che i rilievi dell autovelox sono stati fatti a 3,1 km di distanza, nello stesso tratto di strada e nello stesso orario,anche il minuto è lo stesso. Ora le mie domande sono
1)Se perdo il ricorso posso evitare di comunicare i dati conducente e ricorrere solo come proprietario quindi salvare la patente? O chi fa ricorso è ovvio che stia comunicando i dati?
2) Posso fare un unico ricorso al giudice di pace?(il giudice competente è lo stesso)
3) Dalla vostra esperienza in casi simili al mio, i giudici tendono a confermarne uno solo dei due? e se si, quello con l' importo più grande?
In base alle vostre gentili risposte decidero se mi conviene fare ricorso. Grazie in anticipo.
Avv. G. Lore
13-11-2012, 23:02
1. Assolutamente no, non si preoccupi, il ricorso non è ammissione di consulenza del veicolo.
2. Sì.
3. Onestamente se il motivo di ricorso è che su due verbali ne paga uno solo non è un motivo fondato
Intanto grazie per la velocissima risposta, gliene sono molto grato. Comunque pensavo di formare il ricorso citando la circolare del ministro dell' interno che dice che Le forze di polizia e le Polizie Locali devono coordinarsi affinche non vengano fatti piu rilevamenti contemporaneamente sullo stesso tratto di strada. Tutto sta a capire come il giudice interpreterà il termine "stesso tratto di strada", anche perchè se il minuto è lo stesso sono stati fatti quasi contemporaneamente i rilievi, quindi non osservavano quelle disposizioni e non si sono coordinate le polizie locali, tra l' altro di due comuni esattamente confinanti. Lei cosa ne pensa? Volevo integrare il tutto anche menzionando il fatto che per percorrere tre chilometri in al massimo un minuto avrei dovuto fare minimo i 200 km/h, cosa oltre che non vera, anche impossibile! Grazie ancora avvocato della gentile risposta
Avv. G. Lore
13-11-2012, 23:54
La seconda deduzione è molto rilevante e determina un evidente dubbio r
circa la corretta taratura dei due macchinari
76antonio76
27-11-2012, 18:47
Ho un dubbio.
Mia madre, intestataria dell'auto, ha ricevuto una multa per eccesso di velocità, ma ero io alla guida.
Chi deve fare il ricorso io o mia madre?
Inoltre sul ricorso c'è scritto: "L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge".
Cosa significa che io (conducente del veicolo) non devo inviare la comunicazione entro 60 giorni, benchè ero alla guida ed avrei dei validi motivi per oppormi?
Grazie se mi vorrà rispondere.
Avv. G. Lore
27-11-2012, 18:49
Sua madre a meno che Lei non si dichiari condcente con l'apposito modulo
76antonio76
27-11-2012, 18:55
Grazie.
Quindi il ricorso lo faccio a nome mio (conducente/trasgressore) e non invio la comunicazione dei dati?
Grazie
Avv. G. Lore
27-11-2012, 19:00
No, tutto il contrario :)
Lei al momento non c'entra nulla col verbale e non può fare ricorso.
Lo può fare solo se invia il modulo di comunuicazione dei dati del conducente, dichiarandosi conducente
76antonio76
27-11-2012, 19:17
capisco...
Ma, mi scusi, a quanto c'è scritto sul verbale e cioè "L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge" il modulo di comunicazione dovrei inviarlo solo dopo la fine giudizio a seguito del ricorso proposto da mia madre?
Ed inoltre, se nel ricorso fatto a nome di mia madre, inserisco i motivi che avrei scritto nel mio (sono un medico e sono dovuto correre realmente in ospedale, ho la certificazione della struttura)?
Grazie ancora.
Avv. G. Lore
27-11-2012, 19:36
Non ci capiamo.
Quella è una scritta a tutela del titolare della sanzione, ossia il proprietario del veicolo, che non è costretto a fare la comunicazione dei dati del coducente sino al termine del giudizio.
Ora, posto quanto sopra, se Lei non si dichiara conducente come pensa di poter esser legittimato a fare ricorso?
Se fa ricorso a nome di Sua madre, Sua madre dovrà provare che il veicolo era in uso a Lei
76antonio76
28-11-2012, 11:19
Grazie per le preziose informazioni.
Le ultime tre domande sono:1) in definitiva il ricorso, allora, lo devo fare a nome di mia madre adducendo come motivi che io, in quanto medico, mi trovavo alla guida e ho superato il limite di velocità perché dovevo tornare urgentemente in ospedale (cosa che è vera)?
Oppure 2) fare il il ricorso a nome mio? In questo secondo caso cosa rischio?
Ovvero 3) concludendo, a nome di chi devo fare il ricorso?
Grazie se mi vorrà gentilmente consigliare.
Avv. G. Lore
28-11-2012, 11:25
1) Sua madre deve dedurre ciò e provarlo;
2) rischia che in caso di rigetto opera d'ufficio la decurtazione dei punti, ma in defintiva anche nel caso 1. Lei comunque si qualifica come conducente;
3) è una scelta Sua
76antonio76
28-11-2012, 11:40
Grazie.
Io avevo pensato di fare in questo modo, mi corregga se faccio qualche errore.
1) Redigere il ricorso a nome di mia madre, adducendo all'interno del ricorso che ero io il conducente e depositando la documentazione attestante che sono medico e la certificazione che in quel giorno (benchè non di turno in ospedale) sono stato chiamato per un urgenza;
2) inviare in ogni caso la comunicazione dei miei dati secondo l'art. 126 c.d.s. alla Polizia Municipale e allegando anche copia del ricorso depositato/inviato al Giudice di pace.
Grazie ancora per i preziosi consigli.
Avv. G. Lore
28-11-2012, 11:43
1. ok, ma ripeto Sua madre deve provare che fosse Lei alla guida.
2. ok
76antonio76
28-11-2012, 11:48
Grazie.
sulla domanda al punto 1, non ci avevo pensato alla prova, ma come posso provarlo?
Siccome c'era anche mia moglie con me posso fare una dichiarazione con cui confermava che ero io alla guida, oppure è inutile?
Grazie ancora, è molto gentile.
Avv. G. Lore
28-11-2012, 12:07
Dinanzi al Giudice di Pace non si fanno dichiarazioni.
Si deve chiedere la prova testimoniale e, se questa è ammessa, il teste deve venire in udienza, previa articolazione dei capitoli di prova
76antonio76
28-11-2012, 12:53
Grazie.
volendo concludere, in definitiva Lei cosa mi consiglia di fare?
La ringrazio.
Avv. G. Lore
28-11-2012, 13:04
Un parere non posso darlo così.
Se mi chiede se è meglio che proceda Lei o Sua madre, meglio Lei, così evita la fase istruttoria come sopra riferita
76antonio76
28-11-2012, 15:24
Quindi posso essere anche io (trasgressore) il ricorrente?
Avevo capito, girando qua e là su internet, che il ricorso lo doveva proporre esclusivamente il destinatario del verbale.
E, mi scusi se glieLo chiedo, in base a che principio giuridico posso ricorrere io invece che mia madre?
Grazie.
Avv. G. Lore
28-11-2012, 15:32
Allora...vediamo di arrivare a una conclusione, andando a rinnovare quanto detto all'esordio del presnete post :)
Se Lei si dichiara conducente mediante l'apposito modulo sì!!!
Chiaramente questa possibilità è concessa solo nei casi di illeciti con decurtazione dei punti.
Un passaggio su corsia bus, che non prevede decurtazione, ad esempiio è opponibile solo dal proprietario.
Il principio giuridico è evidentemente quello logico deduttivo per cui solo il titolare del diritto può farlo valere in giudizio
76antonio76
28-11-2012, 15:44
Grazie per il tempo che mi sta concedendo e mi scusi per la mia insistenza...
Nel caso io mi dichiari conducente mediante l'apposito modulo, devo aspettare che arrivi a me un nuovo verbale (facendo quindi decorrere gli attuali termini per impugnare)?
Avv. G. Lore
28-11-2012, 15:46
No.
L'attesa della notifica deve svolgerla solo laddove sia il proprietario a indicare il conducente.
Se invece è il conducente stesso a dichiararsi tale, nessuna nuova notifica è dovuta
76antonio76
28-11-2012, 15:57
1) ...E quindi nella intestazione del ricorso posso mettermi io quale conducente del veicolo senza far alcun cenno a mia mamma/proprietaria?
2) Mi scusi, stando a questa situazione che credo abbia intuito, cosa mi consiglia?
Non riesco più a capirci nulla... :-(
Avv. G. Lore
28-11-2012, 16:03
Antonio, perdonami per il tu, ma non capisco tutta questa confusione che hai.
È molto semplice.
Se fai la comunicazione il ricorso puoi farlo o te o tua madre.
Se lo fai te non dei provare, ovviamente, di esser stato alla guida, devi solo provare lo stato di necessità
76antonio76
28-11-2012, 16:14
Grazie...finalmente ho capito!!!!
1) Quindi redigo il ricorso a nome mio allegando, casomai, in copia anche la dichiarazione di cui al modulo di cui all'art. 126 c.d.s. per avvalorare la mia tesi;
2) Un ultimo e sciocco dubbio: ho letto su altri siti internet che "assolutamente il ricorso lo deve proporre il proprietario/non conducente del veicolo" altrimenti si rischierebbe "l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva". Ma cosa significa? e si potrebbe incorrere in questa eventualità?.
Grazie per i preziosi consigli...
Avv. G. Lore
28-11-2012, 16:25
1. Non casomai, necessariamente.
2. Antò e mo basta ahahahah :) come ti ho già detto se non c'è la decurtazione è ovvio che il ricorso lo può fare solo il proprietario.
Se c'è decurtazione e si fa la comunicazione, il conducente diventa titolare del diritto no? Come subisce la decurtazione e diventa obbligato in solido al pagamento della sanzione, ha anche diritto a opporre il verbale.
Sarebbe illogico che è obbligato passivo e non attivo no?
76antonio76
28-11-2012, 17:17
Grazie, sei stato (mi permetto di darTi del tu) gentilissimo...
Solo che in questo ambito la confusione è tantissima.
Parli con una persona e ti dice una cosa, se parli con un'altra ti dice una cosa diametralmente opposta...
Concludendo i passaggi sono questi:
1) redigo a nome mio la comunicazione di cui all'art. 126 c.d.s. e la invio al Comando di Polizia Stradale che ha elevato l'infrazione;
2) redigo il ricorso avverso il verbale notificato a mia madre a mio nome allegando copia della documentazione di cui al punto 1) nonché i documenti giustificativi del mio eccesso di velocità;
3) deposito/invio il ricorso al Giudice di Pace competente.
4) attendo la convocazione dell'udienza, e poi in tale sede si vedrà...
Grazie le preziose informazione che mi hai dato...
Avv. G. Lore
28-11-2012, 17:19
1. ok;
2. ok;
3. ok;
4. ok;
5. prego
Gentile avvocato, la disturbo per un altro chiarimento relativo al mio caso (quello all'inizio del post)...
1) posto che io faccia ricorso ad entrambi i verbali, posso comunicare i dati solo per la prima sanzione (quindi solo -3 punti) ma non per la seconda (quindi pagando ma salvando la patente)? giuridicamente suppongo sia corretto in quanto potrei anche dimenticarmi di fare la seconda comunicazione visto che viene data la facoltà di comunicare o non comunicare, quindi, come punizione, pagherei e basta la dimenticanza e non mi sospenderebbero la patente, o sbaglio?
2) In caso venisse fatto il cumulo giuridico degli art 142 c 8 e poi il c 9, la sanzione accessoria del comma 9 viene comunque applicata? Sempre pero chiedendole consiglio sul fatto di aver comunicato o meno i dati per il comma 9, cioè in altre parole... se pago la sanzione prevista dal 126 bis salvo in ogni caso la sospensione della patente comunque vada il ricorso? (Se il ricorso andrà male, potrà essermi contestata la sospensione anche se non ho comunicato i dati ma avro gia pagato il bollettino del 126 bis?) grazie
Avv. G. Lore
05-12-2012, 22:35
1. Si.
2. Si
Abbia pazienza ma non so se ho capito male... Posto il ricorso solo come obbligato in solido per due sanzioni DIVERSE ma appena successive (stesso minuto), posso per una comunicare i dati e per l' altra no? Non sarebbe poco coerente quindi rischiare il penale?
Avv. G. Lore
06-12-2012, 15:08
Parto dall'ultima affermazione.
Non c'entra nulla il penale (su che basi poi lo rischierebbe? :) ).
Che è incoerente siamo tutti d'accordo, ma cosa c'entra? La legge riconosce tale possibilità, quindi si può fare
(pensavo sulla base che su uno dichiaro che ero io ma un chilometro avanti non lo ricordo...)
comunque in conclusione il giudice quindi non si potrà pronunciare per quanto riguarda la sospensione della patente perchè sarà gia stata pagata la sanzione prevista dal 126 bis,visto che l'udienza si terrà sicuramente dopo l'erogazione della sanzione giusto avvocato?
Avv. G. Lore
06-12-2012, 15:40
e che reato sarebbe? :)
la domanda non l'ho proprio capita.
Che c'entra il Giudice con la sospensione?
il 142 comma 9 prevede la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, ma con il fatto che si fa ricorso mi sono informato e dalle mie zone i vigili fanno partire lo stesso la mancata comunicazione dati, in sostanza il ricorso congela solo il verbale e vogliono lo stesso sapere chi era alla guida perchè i punti li dovranno togliere a qualcuno. In caso contrario dovrei fare un altro ricorso contro il 126 bis, cosa che non ho intenzione di fare.
Avv. G. Lore
06-12-2012, 16:01
Onestamente non seguo il senso del discorso.
La legge prevede la possibilità di non dichiarare chi era alla guida (detta così sebra una furbata, ma ha un suo senso giuridico che non sto qui a spiegare).
Quindi è legittimo fare una comunicazione per l'uno e non per l'altro.
La dichiarazione, tra l'altro, in pendenza di ricorso non è neanche dovuta, sia perchè il 126bis dice che si dvee fare solo quando il verbale è definitivo (ossia al termine del ricorso) sia perchè è lo stesso Ministero degli Interni a dichiararlo (circolari ministeriali nn. 3971/2011 e 7157/2011).
Quindi che vogliono?
I vigili vogliono sapere entro i 60 gg i dati di una patente, anche se è stato fatto il ricorso, in caso contrario fanno sempre partire il 126 bis.
Poi, se lo vincerò, faro un altro ricorso contro il 126 bis che intanto loro avranno erogato e chiederò il riaccredito punti per la prima multa dove avrò dichiarato i dati.....
Avv. G. Lore
06-12-2012, 16:34
Davide, forse non ci capiamo.
Se questi Signori agiscono illegittimamente non posso farci nulla.
Ti ho già detto che la comunicazione dei dati del conducente in pendenza di ricorso non è dovuta.
Ti ho indicato gli estremi normativi e le circolari ministeriali che dichiarano questo, che posso fare di più?
niente,intanto la ringrazio infinitamente
Avv. G. Lore
06-12-2012, 16:38
figurati
certo che non è proprio corretto nemmeno da parte loro eh... Io avrò infranto la norma ma se la legge dice che il ricorso congela tutto...
Avv. G. Lore
06-12-2012, 16:54
è evidente che non sono per nulla corretti
giangy77
04-03-2013, 23:35
spettabile avvocato, mi collego questo post in quanto ho una situazione molto simile a quella di antonio e avevo un paio di dubbi da chiarire.
ho ricevuto una contravvenzione dalla polizia municipale per guida con cellulare su auto intestata a mio padre senza fermarmi perchè impegnati a dirigere il traffico in incrocio.
chiaramente, sto preparando ricorso sfruttando daltronde precedenti in zona quasi totalmente tutti accolti.
premesso che nel mio verbale, riguardo la comunicazione dati conducente non viene specificata la casistica del ricorso, ma a quanto pare leggendo la circolare del ministero 3971 del 29.04.2011 credo sia cmq sottointeso.
premesso che nel mio caso non è un problema presentare il ricorso direttamente a nome del proprietario (mio padre) tanto chi dichiara dichiara è uguale visto che la motivazione si fonda sul mancato fermo e la conseguente dubbia certezza della rilevazione infrazione.
Avevo in merito cmq dei dubbi:
1) nel caso di esito negativo del ricorso , posso poi comunicare il conducente diverso dal proprietario, oppure presentando ricorso a nome di mio padre deve poi dichiarare obbligatoriamente lui stesso conducente?
2) sempre nella casistica negativa di ricorso, devo attendere che i vigili inviino una nuova richiesta di comunicazione dati conducente?
3) leggendo la circolare e successiva chiarificazione del ministero ossia:
http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/2011--SERV_POLST%20(n_%2007157%20del%2005_09_2011-Contestaz_art_126-bis%20in%20pendenza%20di%20ricorso_Disposizioni).p df
mi sembra di aver inteso che dovrei cmq comunicare all'organo di polizia di aver presentato ricorso per leggitimare l'omissione dei dati conducente?
ringrazio anticipatam,ente
Avv. G. Lore
05-03-2013, 08:26
1. No, non è una dichiarazione.
2. Si.
3. Si
giangy77
05-03-2013, 14:03
mi perdoni avvocato se le pongo solo queste ultime delucidazioni.
per il punto
1) non ho capito bene il no a cosa era riferito cioè il ricorso e comunicazione dati sono due strade differenti, nel senso che il conducente non deve essere necessariamente colui che ha presentato ricorso, giusto?
2)un consiglio:
la comunicazione all'organo di polizia del deposito ricorso,
A) basta una semplice comunicazione del proprietario che avvisa di aver presentato ricorso riservandosi di comunicare i dati conducente a fine giudizio
B) come mi aveva consigliato un suo collega sulla base di una prassi gia da lui adottata in merito ad una situazione del genere, ossia
comunicare direttamente all'organo di polizia già i dati del conducente con riserva e nello specifico facendo presente del ricorso in atto e allegando anche la copia della ricevuta del ricorso, da tenere in considerazione solo a finwe giudizio in caso di esito negativo.
Ringrazio anticipatamente
Avv. G. Lore
05-03-2013, 14:04
1. giusto;
2. basta A
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