PDA

Visualizza Versione Completa : dissequestro per demolizione veicolo guida in stato di ebrezza (art. 186)



aiace08
08-11-2012, 16:48
dissequestro per rottamazione guida in stato di ebrezza (art. 186)
Buongiorno,
sono un giovane praticante. Mi è stato chiesto di preparare un'istanza di dissequestro per rottamazione di veicolo affidato in custodia al proprietario.
Non rientrando nell'ipotesi ex art. 193 c.d.s. mi sono chiesto se sia possibile chiedere e ottenere tale provvedimento a fronte della violazione dell'art. 186 comma 1 e 2 lett. c) c.d.s. (tasso alcolemico superiore a 1.50 g/l).

Ho fatto diverse ricerche negli ultimi due giorni, sia nel web che nelle banche dati. Sono giunto alla conclusione che una richiesta simile non sia ammissibile, benché 'giustificata' dall'esigenza - espressa dal proprietario dell'auto - di non pagare il bollo auto e di non far gravare sullo Stato gli oneri di spesa a fini di demolizione/rottamazione.

Non mi è peraltro chiaro a chi si possa rivolgere una simile richiesta. Non ho ancora sotto mano il verbale del sequestro del veicolo e so soltanto che il cliente ha ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p. con udienza fissata nel 2013.

correggetemi se sbaglio

ringrazio in anticipo

gigi sullivan
08-11-2012, 18:15
temo che dal momento del reato fino all'emissione del DP, l'autovettura, ancorchè da demolire, sia considerata in stato di sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria. Quando poi verrà emesso il DP, e lo Stato diverrà automaticamente proprietario della vettura, l'ente preposto alla vendita all'asta, ne disporrà come crede. Per lo meno, questo è quello che risulta a me.

aiace08
08-11-2012, 20:56
temo che dal momento del reato fino all'emissione del DP, l'autovettura, ancorchè da demolire, sia considerata in stato di sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria. Quando poi verrà emesso il DP, e lo Stato diverrà automaticamente proprietario della vettura, l'ente preposto alla vendita all'asta, ne disporrà come crede. Per lo meno, questo è quello che risulta a me.

E' quello che penso io, anche se non ho molta dimestichezza con la materia.
Vorrei tuttavia provare a sostenere la tesi più favorevole all'imputato.

In effetti, l'art. 193 c.d.s sembra l'unica norma che consenta (seppur entro certi limiti temporali) al proprietario di provvedere direttamente alla rottamazione del veicolo (ottenendo così una serie di benefici previsti dalla legge).

L'art. 186 c.d.s. nulla dispone a riguardo e si limita a porre un rinvio all'art. 224 ter c.d.s. per quanto concerne la disciplina del sequestro preventivo a finalità di confisca (la norma parla però di sanzione amministrativa accessoria alla confisca).

Temo che alla luce della modifica legislativa del 2010 si sia creata un po' di confusione a livello lessicale (e non solo). Si è dibattuto, ad esempio, sulla natura della confisca, se ancora penale oppure amministrativa. La giurisprudenza sul punto sembra ancora divisa: chi richiama una pronuncia delle Sezioni Unite antecedente alla riforma, chi invece si schiera a favore di un'interpretazione meramente letterale dell'art. 224 ter c.d.s., facendo leva inoltre sul mancato rinvio all'art. 240 c.p. (spero di ricordare bene).

Tutto questo non risolve però il mio problema.

Mi chiedo allora se si possa contestare il sequestro preventivo nei presupposti, visto e considerato che il veicolo è inutilizzabile e necessita di una rottamazione.
Dov' è pericolo che "la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"? (art. 321 c.p.)
Che interesse può avere lo Stato a mantenere sotto la custodia dell'imputato (non più interessato a "mantenere in vita" il suo veicolo, né alla restituzione ex art. 224 ter c.d.s. in caso di proscioglimento) durante il processo un veicolo da rottamare, il cui bollo auto è vicino alla scadenza?
L'imputato non vuole far gravare sullo Stato gli oneri di spesa concernenti la demolizione del veicolo.
Si può in alternativa chiedere all'autorità giudiziaria di provvedere immediatamente alla demolizione del veicolo a norma dell'art. 260 comma 3 c.p. ("se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, a seconda dei casi, l'alienazione o distruzione")?
Non ha alcun rilievo il degrado ambientale causato dal protrarsi nel tempo della custodia stessa, che può assumere aspetti di vera e propria pericolosità per la salute e l’incolumità dei cittadini?


sto dando i numeri.

l84
08-11-2012, 22:21
Sul forum ho letto che un utente ha ottenuto la demolizione dell'auto da parte della prefettura. Non so se può centrare col tuo caso.

aiace08
14-11-2012, 12:00
ci sono novità?