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12-10-2012, 23:17
Mi è stata notificata una multa dal messo comunale per eccesso di velocità dopo 6 mesi dal fatto.Sulla relata di notifica leggo che precedentemente il postino era passato presso la mia abitazione di residenza e non avendo trovato in quel momento nessuno ha scritto IRREPERIBILE e TRASFERITO.Non so per quale ragione abbia scritto questo in quanto li è la mia residenza e vi è la cassetta delle lettere con il mio nome, poteva,credo, dichiarare assenza temporanea e lasciare un avviso nella cassetta delle lettere di andare in posta per ritirare il plico.Ne consegue che io sono venuto a conoscenza della multa sei mesi dopo l'infrazione.
Chiedo: il comportamento del postino rende la notifica perfezionata entro i 90 giorni?
Grazie
AlexMalex
13-10-2012, 07:21
Egregio avvocato
in data 11-10-2012 mi è stato notificato un verbale per violazione dell' art. 7, commi 1 e 14, accertato in data 17-04-2012. Mi si avverte, sulla parte tratteggiata del bollettino che " il presente atto è stato consegnato in data 02/10/2012 a Poste italiane per gli adempimenti previsti, ecc. ecc." Orbene, nella motivazione del verbale mi si avvisa che " Il verbale è già stato notificato nei termini di legge al precedente intestatario, quale risultava dal sistema informativo alla data dell'accertamento. Si rinotifica ex art. 386 reg. esec. del cds."
Stando così le cose - e considerando che è molto probabile che, alla data di accertamento, il registro del PRA non fosse aggiornato, avendo io acquistato la macchina proprio in quel periodo- il termine di 90 gg da quando inizia a decorrere? Dal 02/10/2012, data di consegna del verbale a Poste italiane ( e, mi corregga se sbaglio, in questo caso il ricorso sarebbe fondato), oppure dalla data di esatta individuazione del nuovo propretario? Ed in tal caso, come faccio a sapere qual è questa data?
Mille grazie
Avv. G. Lore
13-10-2012, 09:29
Mi è stata notificata una multa dal messo comunale per eccesso di velocità dopo 6 mesi dal fatto.Sulla relata di notifica leggo che precedentemente il postino era passato presso la mia abitazione di residenza e non avendo trovato in quel momento nessuno ha scritto IRREPERIBILE e TRASFERITO.Non so per quale ragione abbia scritto questo in quanto li è la mia residenza e vi è la cassetta delle lettere con il mio nome, poteva,credo, dichiarare assenza temporanea e lasciare un avviso nella cassetta delle lettere di andare in posta per ritirare il plico.Ne consegue che io sono venuto a conoscenza della multa sei mesi dopo l'infrazione.
Chiedo: il comportamento del postino rende la notifica perfezionata entro i 90 giorni?
Grazie
La notifica da ciò che dice appare tardiva, atteso che la prima notifica è evidentemente affetta da nullità e dunque non interruttiva dei termini di decadenza
Avv. G. Lore
13-10-2012, 09:31
Egregio avvocato
in data 11-10-2012 mi è stato notificato un verbale per violazione dell' art. 7, commi 1 e 14, accertato in data 17-04-2012. Mi si avverte, sulla parte tratteggiata del bollettino che " il presente atto è stato consegnato in data 02/10/2012 a Poste italiane per gli adempimenti previsti, ecc. ecc." Orbene, nella motivazione del verbale mi si avvisa che " Il verbale è già stato notificato nei termini di legge al precedente intestatario, quale risultava dal sistema informativo alla data dell'accertamento. Si rinotifica ex art. 386 reg. esec. del cds."
Stando così le cose - e considerando che è molto probabile che, alla data di accertamento, il registro del PRA non fosse aggiornato, avendo io acquistato la macchina proprio in quel periodo- il termine di 90 gg da quando inizia a decorrere? Dal 02/10/2012, data di consegna del verbale a Poste italiane ( e, mi corregga se sbaglio, in questo caso il ricorso sarebbe fondato), oppure dalla data di esatta individuazione del nuovo propretario? Ed in tal caso, come faccio a sapere qual è questa data?
Mille grazie
Se Lei ha acquistato il veicolo prima del 17.4.12 la notifica è tardiva perché andava svolta direttamente a Lei.
C'è giurisprudenza sul punto
La notifica da ciò che dice appare tardiva, atteso che la prima notifica è evidentemente affetta da nullità e dunque non interruttiva dei termini di decadenza
Grazie per la risposta Avvocato, mi perdoni l'ignoranza in materia, se affetta da nullità la prima notifica, ed essendo tardiva la seconda, posso dunque tentare un ricorso?
La ringrazio
Avv. G. Lore
13-10-2012, 10:45
obviously.
estragga un certificato storico di residenza
La notifica da ciò che dice appare tardiva, atteso che la prima notifica è evidentemente affetta da nullità e dunque non interruttiva dei termini di decadenza
Approfitto della sua gentilezza e professionalita' con un ultimo quesito,poi prometto di non disturbarla piu'.
La multa in oggetto prevede decurtazione di tre punti, io dovrei entro il 7 novembre inviare il modulo con i dati del conducente, ho letto una sentenza la n 11185 cassazione civile del 20 maggio 2011, e da profano mi e sembrato di comprendere che se il primo verbale, anche se pagato,e viziato nella notifica, la sanzione derivante dalla mancata comunicazione dei dati puo' essere impugnata davanti al Giudice di Pace.
A questo punto,se quanto sopra ha un fondamento, e non e frutto di una mia errata interpretazione;
dovrei inviare comunicazione alla Polizia locale asserendo che visti trascorsi sei mesi dal fatto non ricordo chi era alla guida, oppure non inviare nulla?
Grazie
Avv. G. Lore
13-10-2012, 12:09
Non mi sta disturbando per nulla, non si preoccupi.
Se si fa ricorso alla sanzione presupposta, non è dovuta la comunicazione, dunque comunichi all'accertatore che ha fatto ricorso al verbale.
AlexMalex
13-10-2012, 12:47
Egregio avvocato,
controllando sul libretto risulta che il trasferimento definitivo di proprietà dell'auto è avvenuto in data 10/05/2012. Posso considerare decorso il termine di 90 giorni, visto che possiamo presumere che l'amministrazione, a partire dal 10/05/2012, conosca il reale intestatario del veicolo,e ciononostante, abbia consegnato il verbale alle Poste per la notifica solo in data 2/10/2012?
Non mi sta disturbando per nulla, non si preoccupi.
Se si fa ricorso alla sanzione presupposta, non è dovuta la comunicazione, dunque comunichi all'accertatore che ha fatto ricorso al verbale.
Purtroppo Avvocato io la multa lo pagata, intendevo ,essendoci un vizio di notifica della multa, ed essendo venuto a conoscenza dell'infrazione dopo sei mesi,pensavo a un ricorso alla sanzione secondaria di 268€ cca,che mi arriverà per mancata comunicazione dei dati, avvalendomi della sentenza corte cassazione sopra citata ,in quanto trascorso molto tempo dalla violazione, la suprema corte afferma che non e' possibile imporre uno sforzo mnemonico all interessato,nel ricordare chi era alla guida del veicolo.
Il mio dubbio era se comunicare ai vigili che essendo trascorso parecchio tempo non ricordo chi guidava,oppure non comunicare nulla, e attendere la sanzione, alla quale ricorrere.
Grazie
Avv. G. Lore
13-10-2012, 15:05
No allora nulla può fare e se no fa la comunicazione soggiace alla sanzione del 126 bis.
Prima di pagare una multa chiedere sempre un consulto
AlexMalex
13-10-2012, 15:33
Se Lei ha acquistato il veicolo prima del 17.4.12 la notifica è tardiva perché andava svolta direttamente a Lei.
C'è giurisprudenza sul punto
Egregio avvocato,
controllando sul libretto risulta che il trasferimento definitivo di proprietà dell'auto è avvenuto in data 10/05/2012. Posso considerare decorso il termine di 90 giorni, visto che possiamo presumere che l'amministrazione, a partire dal 10/05/2012, conosca il reale intestatario del veicolo,e ciononostante, abbia consegnato il verbale alle Poste per la notifica solo in data 2/10/2012?
No allora nulla può fare e se no fa la comunicazione soggiace alla sanzione del 126 bis.
Prima di pagare una multa chiedere sempre un consulto
Pensavo che quando ho letto qui facesse al caso mio in quanto e identico alla mia situazione:
Il proprietario non deve comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei punti patente, ex articolo 126 bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11185/2011. La Suprema corte, nel rigettare l’appello del proprietario del veicolo, perché privo degli adeguati requisiti di forma, ha, tuttavia, ritenuto, ex articolo 363 del Cpc, di poter comunque affermare un principio di diritto, ritenendo la questione “particolarmente importante”.
Il principio di diritto
Secondo i giudici dunque “In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’articolo 201 comma *1 Cds), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata,successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.Lo sforzo mnemonico deve essere limitato
Per la Cassazione “lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi”. “Pertanto l’obbligo del proprietario – comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione – può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale”. Neppure rileva che “il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione”.* Infatti, “solo il verbale ex art. 126 bis Cds – se notificato*- può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione”.
Mi scusi ancora e Grazie
Avv. G. Lore
13-10-2012, 18:17
Questa è una sentenza a cui abbiamo dedicato molto tempo alla sua analisi in passato.
È rimasta episodica ed è oggettivamente strana e contraddittoria rispetto ad altre passate.
Però se vuol fondare il ricorso su tale pronuncia è sempre meglio di niente
Avv. G. Lore
13-10-2012, 18:20
Egregio avvocato,
controllando sul libretto risulta che il trasferimento definitivo di proprietà dell'auto è avvenuto in data 10/05/2012. Posso considerare decorso il termine di 90 giorni, visto che possiamo presumere che l'amministrazione, a partire dal 10/05/2012, conosca il reale intestatario del veicolo,e ciononostante, abbia consegnato il verbale alle Poste per la notifica solo in data 2/10/2012?
No allora non capisco nulla.
Cosa c'entra Lei se il passaggio di proprietà è successivo alla violazione ?
Questa è una sentenza a cui abbiamo dedicato molto tempo alla sua analisi in passato.
È rimasta episodica ed è oggettivamente strana e contraddittoria rispetto ad altre passate.
Però se vuol fondare il ricorso su tale pronuncia è sempre meglio di niente
Grazie molto gentile
Ci proverò e le faro' sapere come e andata
Cmq leggo sul forum molte persone che come me sono cadute nella trappola del velox di Bresso., creato a DOC poco prima della visita a Bresso del Papa,
Sara' un caso!!!!!
a
Avv. G. Lore
13-10-2012, 21:56
Dice che Marx c'ha messo lo zampino? :)
AlexMalex
14-10-2012, 15:41
No allora non capisco nulla.
Cosa c'entra Lei se il passaggio di proprietà è successivo alla violazione ?
L'atto di acquisto é del 2/4/2012. Il passaggio di proprietà non è stato contestuale ma del 10/5/2012. Nel verbale di accertamento del 17/4/2012 mi si avvisa che il verbale é stato notificato nei termini al precedente intestatario e rinotificato a me ex 386. In tal caso il termine di 90 gg per la notifica decorre da quando il precedente intestatario comunica di non essere più il proprietario. Orbene, come faccio a sapere in che giorno precisamente é avvenuta tale comunicazione da parte dell'ex intestatario per iniziare a calcolare il termine di 90gg?
Avv. G. Lore
14-10-2012, 18:26
Beh ma allora tutto cambia.
Ex art. 201 Cds le notifiche si svolgono al soggetto indicato come proprietario al ora.
Dunque se il passaggio di proprietà è avvenuto solo il 10.5.12 la prima notifica è corretta e interruttiva dei termini
AlexMalex
14-10-2012, 18:59
Beh ma allora tutto cambia.
Ex art. 201 Cds le notifiche si svolgono al soggetto indicato come proprietario al ora.
Dunque se il passaggio di proprietà è avvenuto solo il 10.5.12 la prima notifica è corretta e interruttiva dei termini
Si , ma loro si limitano a dire che la notifica é avvenuta nei termini al precedente intestatario. Come faccio a sapere se é vero? Come faccio a sapere che tale notifica é avvenuta nei termini? Mi devo basare semplicemente su quanto scritto nel verbale? Mi dimostrino che tale notifica al precedente intestatario sia avvenuto nei termini e sono disposto anche a pagare
AlexMalex
14-10-2012, 19:05
Si , ma loro si limitano a dire che la notifica é avvenuta nei termini al precedente intestatario. Come faccio a sapere se é vero? Come faccio a sapere che tale notifica é avvenuta nei termini? Mi devo basare semplicemente su quanto scritto nel verbale? Mi dimostrino che tale notifica al precedente intestatario sia avvenuto nei termini e sono disposto anche a pagare
In parole povere, egr. Avvocato, voglio sapere come fare a reperire la data della prima notifica ed in base a questa decidere se ricorrere
AlexMalex
14-10-2012, 19:37
In parole povere, egr. Avvocato, voglio sapere come fare a reperire la data della prima notifica ed in base a questa decidere se ricorrere
Anche perche i Termini per la rinotifica da parte della amministrazione decorrono nuovamente per la stessa nel Momento in cui essa e posta in grado di conoscere I dati identificativi del nuovo proprietario (art. 201). Per me e 'quindi essenziale sapere quando i vigili hanno ricevuto la comunicazione dal precedente proprietario
Avv. G. Lore
14-10-2012, 20:30
Si , ma loro si limitano a dire che la notifica é avvenuta nei termini al precedente intestatario. Come faccio a sapere se é vero? Come faccio a sapere che tale notifica é avvenuta nei termini? Mi devo basare semplicemente su quanto scritto nel verbale? Mi dimostrino che tale notifica al precedente intestatario sia avvenuto nei termini e sono disposto anche a pagare
Basta fare un accesso agli atti
AlexMalex
14-10-2012, 20:56
Basta fare un accesso agli atti
Grazie mille
Avv. G. Lore
14-10-2012, 21:23
Si figuri
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