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Visualizza Versione Completa : Sentenza cassazione n. 3336 del 2 marzo 2012 - solo querela di falso



bimbomix
09-10-2012, 16:30
Questa sentenza recente che stabilisce che un verbale per guida con il telefonino è impugnabile solo a querela di falso non rende molto più difficile vincere un ricorso adducendo il difetto di percezione, anzi di fatto annulla il difetto di percezione? Inoltre si sposta il tutto in ambito penale. I vostri pareri? La mia impressione è che l'automobilista sia sempre più alla mercé degli eventi con poche possibilità di difendersi. Una tassa occulta...

Avv. G. Lore
09-10-2012, 16:48
Primo parere: non c'entra nulla il penale.
La querela di falso è un procedimento civile e non penale.

Secondo parere: la querela di falso copre la verità del verbale, cioè non si può eccepire in ricorso che si è passati col vede se il verbale dice rosso.
Si può invece dire (SEMPRE CHE SIA VERO) che il veicolo si trovava da un'altra parte provandolo oppure che si è passati col rosso per far passare un'ambulanza (caso limite).
A me poco sposta questa sentenza (e comunque ce ne stanno tante di segno opposto) perchè io ho sempre inteso il vizio di percezione nel senso di cui sopra

bimbomix
09-10-2012, 17:46
si ma se un verbale dice guida con il telefonino, non si può più sostenere la tesi "no, non lo stavo usando"...

Avv. G. Lore
09-10-2012, 17:47
Ovviamente, ma anche prima che tesi era?

bimbomix
09-10-2012, 17:51
Ad esempio se una pattuglia dichiarava che non poteva fermare l'auto perché impegnata a dirigere il traffico si sarebbe potuto addurre il difetto di percezione, anche in modo più che giusto... ora hanno tolto anche questa possibilità pare.

Avv. G. Lore
09-10-2012, 17:55
Ma non era così.
Prima il verbale non facendo prova sino a querela di falso faceva prova sino a prova contraria.
Sempre una prova dovevi dare.
he atto giuridico è quello che dice "non è vero"?
Non ha nessuna valenza.
Le deduzioni vanno provate.
Ti allarmi per nulla, fidati, sono anni che si alternano sentenza pro querela di falso a sentenze pro prova contraria